F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 128/CSA del 2 febbraio 2020 – (SIG. MAURIZI SAMUELE) n. 182/2019 – 2020 Registro Reclami N. 182/2020 REGISTRO RECLAMI N. 128/2020 REGISTRO DECISIONI

N. 182/2020 REGISTRO RECLAMI

N. 128/2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi – Presidente

Daniele Cantini – Componente

Fabio Di Cagno - Componente relatore (presente in videoconferenza)

Franco Di Mario – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 182 del 2020, proposto dal sig. Samuele Maurizi

per  la  riforma  della  decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana  Calcio Professionistico del 20.1.2020 di cui al Com. Uff. n. 106/DIV;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore nell'udienza del giorno 24.1.2020 l’Avv. Fabio Di Cagno (in videoconferenza) e udito l’Avv. Luigi Carlutti, in sostituzione dell’Avv. Mattia Grassani, per il reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 22.1.2020, preceduto da rituale dichiarazione di preannuncio, il sig. Samuele Maurizi, calciatore tesserato per la società Carpi F.C. 1909 s.r.l., ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (C.U. n. 106/DIV del 20.1.2020) con la quale gli è stata inflitta la sanzione della squalifica per due gare effettive “per atto di violenza verso un avversario senza avere la possibilità di giocare il pallone”, a seguito di referto dell’arbitro che lo aveva espulso al 46° del 2° tempo perchè “con un intervento in scivolata senza possibilità di prendere il pallone, entrava con vigoria sproporzionata sulla caviglia dell’avversario con il piede a martello. Avversario che poi si ristabiliva e continuava regolarmente la contesa” (gara L.R. Vicenza Virtus / Carpi F.C. 1909 del 19.1.2020).

Il reclamante contesta la decisione del Giudice Sportivo innanzi tutto perché il fallo che ha determinato l’espulsione non potrebbe qualificarsi come atto violento, difettando l’elemento della volontà di recare un danno fisico all’avversario, bensì come comportamento scorretto punibile tutt’al più con una solo giornata di squalifica.

Sostiene altresì esso reclamante che il suo intervento era finalizzato ad interrompere la trama di gioco avversaria nel tentativo, seppure in leggero ritardo, di anticipare l’avversario e di colpire il pallone, nel chiaro contesto di un’azione di gioco: ciò che portava ad escludere che il suo intervento si fosse realizzato “senza possibilità di colpire il pallone” .

Evidenzia infine la circostanza, in funzione di una mitigazione della sanzione, della totale assenza di conseguenze lesive per il calciatore avversario.

Conclude pertanto per la riduzione della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo, da due a una giornata effettiva di gara.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto, posto che la stessa ricostruzione del fatto così come operata dal reclamante conferma la legittimità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

Afferma difatti esso reclamante, nel commentare un’inammissibile produzione fotografica, che la palla si trovava in quel momento in possesso dei centrocampisti del Vicenza che fraseggiavano a centrocampo (presumibilmente in attesa del fischio finale dell’arbitro, sul punteggio di 1 a 0 in favore del Vicenza) e che egli era sopraggiunto alle spalle del calciatore avversario mentre costui aveva appena restituito la palla ad un compagno, entrando in scivolata e colpendolo alla caviglia. Aggiunge l’arbitro nel proprio referto “con il piede a martello”.

In tale contesto, se effettivamente l’intervento falloso non può considerarsi violento ex se, ma piuttosto determinato da un’eccessiva foga agonistica che ha impedito al calciatore di percepire la giusta distanza dalla palla, è altresì vero che tale intervento, certamente scomposto e pericoloso (piede a martello), è avvenuto a centrocampo, non finalizzato ad interrompere un’azione pericolosa avversa e raggiungendo l’avversario (distante) da tergo, circostanza questa che già di per sé rendeva pressocchè nulle le possibilità di colpire il pallone senza prima colpire l’avversario medesimo.

In altri termini l’episodio, ancorchè non qualificabile come vero e proprio atto di violenza, deve essere ritenuto quantomeno gravemente antisportivo.

Sta di fatto che il Giudice Sportivo, pur riferendo di un atto di violenza (sanzionabile, ex art. 38 C.G.S., con il minimo di tre giornate di squalifica), ha in realtà comminato al calciatore Maurizi la sanzione della squalifica di due sole giornate effettive di gara, con ciò equiparandola, quanto meno sotto il profilo dosimetrico, alla fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 39 C.G.S. che appunto punisce con tale sanzione minima la condotta gravemente antisportiva.

Accertato dunque che il Maurizi ebbe ad intervenire da tergo sull’avversario ancora distante in pericolosa scivolata e con il piede a martello sulla caviglia di costui, non può certo valere come circostanza attenuante l’assenza di conseguenze lesive per il calciatore del Vicenza, conseguenze lesive solo fortunosamente mancate a dispetto di un intervento oggettivamente atto a determinarle.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il reclamo n. 182, proposto dal calciatore Maurizi Samuele.

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