F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 132/CSA del 7 febbraio 2020 – (A.S. BISCEGLIE S.R.L.) n. 184/2019 – 2020 Registro N. 184-2019/2020 REGISTRO RECLAMI N. 132-2019/2020 REGISTRO DECISIONI

N. 184-2019/2020 REGISTRO RECLAMI

N. 132-2019/2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi – Presidente

Roberto Vitanza – V. Presidente (relatore)

Salvatore Sica – Componente

Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

Sul reclamo numero di registro 183/CSA del 2020, proposto dalla società A.S. Bisceglie S.r.l. Per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 20 gennaio 2020 che ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calc. Diallo  Layousse in relazione alla gara  Bisceglie/Reggina del 19.01.2020

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 31 gennaio 2020 il dott. Roberto Vitanza, nessuno è comparso per il ricorrente;

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice Sportivo presso la Lega italiana Calcio Professionistico con decisione del 20 gennaio 2020 ha sanzionato con squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Diallo Layousse, tesserato con la società appellante in relazione alla gara Bisceglie/Reggina del 19.01.2020.

La società A.S. Bisceglie S.R.L. ha preannunciato, in data 21 gennaio 2020, ricorso in appello. La stessa ha ricevuto la prescritta documentazione in pari data.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Osserva la Corte.

Sostiene l’appellante che il calciatore sanzionato, per bloccare un compagno di squadra, involontariamente sfiorava con il proprio petto quello del direttore di gara.

Tale tesi non può essere condivisa.

Il referto arbitrale, il cui contenuto ha valenza privilegiata, in realtà ha rappresentato un diverso dato fattuale, descrivendo puntualmente le modalità del comportamento tenuto, nell’occasione, dal calciatore, sia con riferimento al “petto contro petto”, che al tentativo di impedire all’arbitro l’estrazione del cartellino rosso per l’espulsione.

Ciò risulta, all’evidenza, del tutto incompatibile con l’involontarietà dedotta.

Infine, la sanzione irrogata, invero, risulta già aver provveduto ad una significativa attenuazione della sanzione edittale prevista dall’art. 36 lett. b), che per tali fattispecie prevede il minimo di quattro giornate squalifica

Si dispone l’incameramento della tassa di reclamo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul reclamo il reclamo n. 184, proposto dalla società A.S. Bisceglie S.r.l. lo respinge.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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