F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 133/CSA del 30 novembre 2019 – (ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A.) n. 98/2019 – 2020 Registro Reclami N. 98/2019 REGISTRO RECLAMI N. 133/CSA 2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

N. 98/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 133/CSA 2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

Dott. Piero Sandulli - Presidente

Dott. Stefano Agamennone - Componente

Dott. Alfredo Maria Becchetti - Componente relatore

Dott. Carlo Bravi – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 98 del 2019, proposto dalla società “Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.” per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Cal- cio Professionistico, con provvedimento pubblicato sul C.U. N. 80 del 5 novembre 2019, seguito gara Atalanta / Cagliari del 3 novembre 2019.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 21 novembre 2019 il Dott. Alfredo Maria Becchetti e udito l’Avvocato Bianchi per la reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con l’impugnata decisione, come da C.U. N. 80 del 5 novembre 2019, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha irrogato nei confronti del calciatore Ilicic Josip, tesserato della Società “Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.” la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara, seguito gara Atalanta / Cagliari del 3 novembre 2019 per avere, al 39° del primo tempo, a giuoco fermo, colpito un avversario con un calcio ad una gamba, senza conseguenze lesive.

Con reclamo inviato a mezzo pec in data 11 novembre 2019 la Società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enzo Morelli, Gian Pietro Bianchi e Lo- renzo Vigasio, pur non contestando la qualifica della condotta assunta dal calciatore, pone in evidenza, anche per mezzo della testimonianza del calciatore, la sussistenza delle circo- stanze attenuanti richiamando, a proprio supporto, precedenti decisioni di questa Corte in ordine a fatti analoghi.

Chiede pertanto una rimodulazione meno gravosa della sanzione inflitta e che venga sentito il Direttore di Gara.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, sentito il Direttore di Gara, ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo con- grua in relazione ai fatti accaduti, riconducendo la condotta assunta dal calciatore Ilicic Josip alla fattispecie di cui all’art. 39 C.G.S. e pertanto di non accogliere il ricorso.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, sen- tito l’arbitro, respinge il reclamo n. 98, proposto dalla società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A..

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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