F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 134/CSA del 30 novembre 2019 – (SIG BIGON CARLO) n. 99/2019 – 2020 Registro Reclami N. 99/2019 REGISTRO RECLAMI N. 134/CSA 2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 99/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 134/CSA 2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Dott. Piero Sandulli - Presidente

Dott. Alfredo Maria Becchetti - Componente relatore

Dott. Stefano Agamennone – Componente

Dott. Carlo Bravi – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul reclamo numero di registro 99 del 2019, proposto dal signor BIGON CARLO, rappresentato e difeso dall’Avv. Mattia Grassani del Foro di Bologna, per la riforma della decisione Giudice Sportivo Nazionale di cui al Com. Uff. n. 80 del 5 novembre 2019.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 21 novembre 2019 il Dott. Alfredo Maria Becchetti e udito l’avvocato Carlutti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con l’impugnata decisione, come da Com. Uff. n. 80 del 5 novembre 2019, il Giudice Sportivo Nazionale c/o la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha irrogato nei con- fronti del Sig. Riccardo Bigon, Direttore Sportivo tesserato per il Bologna F.C. 1909 S.p.A., la squalifica per due giornate di gara e dell’ammenda di Euro 10.000,00 per avere, al 46° del secondo tempo della gara Bologna/Inter del 2 novembre 2019, pro- testato platealmente nei confronti di una decisione arbitrale, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose nonché per avere, al momento della notifica del provvedi- mento, rivolto al Quarto Ufficiale ulteriore espressione gravemente insultante.

Con reclamo inviato a mezzo pec in data 15 novembre 2019 il ricorrente contesta l’eccessiva gravosità delle sanzioni irrogate in relazione al comportamento dallo stesso assunto nei confronti degli Ufficiali di Gara.

In particolare il ricorrente, pur riconoscendo una condotta sanzionabile assunta dopo la notifica del provvedimento di espulsione per l’offesa rivolta al quarto Ufficiale, ritiene non “ingiuriosa” quella assunta prima del citato provvedimento e pone in evi- denza il contesto in cui si è verificata tale condotta quale circostanza attenuante.

Il ricorrente, a sostegno di quanto sopra dichiarato, richiama precedenti decisioni di questa Corte in ordine a fatti analoghi e chiede, in accoglimento del reclamo, la ridu- zione da 2 ad 1 giornata di gara la squalifica ad esso inflitta, l’annullamento dell’am- menda di Euro 10.000,00 o, in subordine, una riduzione della stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, ritenendo la condotta assunta dal Direttore sportivo Sig. Riccardo Bigon sanzionabile ai sensi del par. b) dell’art. 36 del C.D.S., ritiene di rivalutare la sanzione irrogata in ordine alla gravità delle frasi da esso proferito nei confronti degli Ufficiali di gara e, pertanto, di accogliere parzialmente quanto richiesto nel ricorso. Questa Corte ad ogni modo, considera congrua la sanzione dell’ammenda di Euro 10.000,00 stante il ruolo del reclamante nella Società per cui è tesserato.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il reclamo n. 99, proposto dal Sig. Bigon Riccardo e per l’effetto, ridetermina la sanzione ad 1 giornata effettiva di gara e conferma l’ammenda di € 10.000,00.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certi- ficata.

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