F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – Sezione I – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0135/CSA del 17 gennaio 2020 n. 162/2019-2020 Registro Reclami (GORETTI ROBERTO) N. 162/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0135/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 162/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0135/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Dott. Piero Sandulli - Presidente

Dott. Alfredo Maria Becchetti - Componente relatore

Dott. Agostino Chiappiniello - Componente

Dott. Carlo Bravi – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 162 del 2019, proposto dal Sig. Roberto Goretti per la ri- forma della decisione Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con provvedimento pubblicato sul C.U. N. 71 del 17 dicembre 2019, seguito gara Cremonese / Perugia del 15 dicembre 2019.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 10 gennaio 2020 il Dott. Alfredo Maria Becchetti; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con l’impugnata decisione, come da C.U. N. 71 del 17 dicembre 2019, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha irrogato nei confronti della Sig. Roberto Goretti, dirigente della Società “A.C. PERUGIA CALCIO S.R.L.” la sanzione dell’am- menda di Euro 5.000,00 seguito gara Cremonese / Perugia del 15 dicembre 2019 per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, urlando, espresso una critica all’operato ar- bitrale.

Con reclamo inviato a mezzo pec in data 28 dicembre 2019 il Signor Roberto GORETTI contesta l’eccessiva gravosità e spropositatezza della sanzione irrogata asserendo di aver assunto una condotta non ascrivibile come violenta o minacciosa bensì solo irriguardosa e contenuta nel perimetro del diritti di critica, consistente in una mera valutazione tecnica e non indirizzata al Direttore di gara.

Chiede pertanto il ricorrente, richiamando precedenti decisioni di questa Corte in ordine a fatti analoghi, in accoglimento del reclamo, l’annullamento della sanzione irrogata o in su- bordine una riduzione della stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminato il ricorso, ritiene, nel rispetto del disposto del C.G.S., di accogliere parzialmente il ricorso applicando la riduzione della sanzione. Da un attento esame, però, della lista degli aventi diritto alla presenza in campo di cui alla distinta del Direttore di Gara, non vi è alcuna indicazione della presenza del Signor Roberto Goretti e pertanto quest’ultimo, ai sensi della vigente normativa, non aveva diritto ad essere presente nel campo di giuoco. Anche della predetta anomalia questa Corte ha voluto tener conto nella rideterminazione della sanzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, ac- coglie parzialmente il reclamo n. 162 proposto dal sig. Goretti Roberto e, per l’effetto, ride- termina la sanzione nell’ammenda di € 2.000,00.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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