F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – Sezione I – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0138/CSA dell’11 febbraio 2020 n. 197/2019-2020 Registro Reclami (S.S.C. NAPOLI S.P.A.) N. 0197/2020 REGISTRO RECLAMI N. 0138/2020 REGISTRO DECISIONI
N. 0197/2020 REGISTRO RECLAMI
N. 0138/2020 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Prof. Piero Sandulli – Presidente
Avv. Maurizio Borgo - Componente relatore
Prof. Nicolò Schillaci - Componente
Dott. Franco Granato – Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 00197 del 2020, proposto dalla società SSC NAPOLI S.p.A., rappresentata e difesa dall’avvocato Mattia Grassani;
per la riforma della decisione Giudice Sportivo della Lega di Serie A di cui al Com. Uff. n. 61 del 28.1.2020;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 7.1.2020 l’Avv. Borgo e udito l’avvocato Maurizio Angelucci su delega dell’Avv. Grassani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con atto, spedito in data 29.1.20, la Società SSC NAPOLI S.p.A. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A, pubblicata sul C.U. n. 61 del 28.1.20 della predetta Lega, con la quale, a seguito della gara NAPOLI-JUVENTUS, disputatasi in data 26.1.2020, era stata irrogata, a carico della medesima Società, la sanzione dell’ammenda di € 10.000.
A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società SSC NAPOLI S.p.A. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.
A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la revoca, o, in subordine, la riduzione, della sanzione la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.
In particolare, la Società ha posto in evidenza l'errore commesso dal Quarto Ufficiale di Gara che avrebbe qualificato come indebito il posizionamento del sig. Alberto VALLEFUOCO dietro la panchina del NAPOLI atteso che lo stesso, Segretario Generale della Società ricorrente, aveva titolo a stazionare all’interno del recinto di giuoco.
Rileva, inoltre, la ricorrente, richiamando alcuni arresti della Corte di Giustizia Federale, che le imputazioni oggettive, per fatti accaduti durante lo svolgimento delle gare, vengono fatte nei confronti delle Società solo quando non sia possibile individuare il soggetto responsabile dei fatti stessi. In questo caso, al contrario, il soggetto ritenuto responsabile dei fatti è risultato ben noto al Quarto Ufficiale che, nel proprio rapporto, scrive espressamente di avere riconosciuto, personalmente, il sig. VALLEFUOCO.
Infine la ricorrente, entrando nel merito del comportamento tenuto dal sig. VALLEFUOCO, rileva che le espressioni dallo stesso rivolte agli Ufficiali di Gara presenterebbero un carattere critico e non irriguardoso.
La ricorrente, pertanto, ha richiesto a questa Corte, in via principale, l'annullamento della sanzione, irrogata nei confronti della Società SSC NAPOLI S.p.A., ovvero, in subordine, la riduzione della stessa nella misura ritenuta di giustizia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte, esaminato il ricorso, i fatti avvenuti e i referti degli Ufficiali di Gara, accoglie il reclamo presentato, annulla la sanzione inflitta e rimette gli atti al Giudice Sportivo della Lega di Serie A ai fini dell'accertamento della responsabilità del sig. Alberto VALLEFUOCO che risultava autorizzato all’accesso nel recinto di giuoco, ma che risulta aver proferito una frase, quantomeno irriguardosa, nei confronti degli Ufficiali di Gara, per come risulta dal rapporto del Quarto Ufficiale.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo n. 197 proposto dalla società S.S.S. Napoli S.p.A. e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta. Rinvia al Giudice sportivo per l’adozione dei provvedimenti di competenza nei confronti del sig. Alberto Vallefuoco.
Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.