F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – Sezione II – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0139/CSA del 7 novembre 2019 n. 72/2019-2020 Registro Reclami (D’AGNELLI SALVATORE) N. 0072/2020 REGISTRO RECLAMI N. 0139/2020 REGISTRO DECISIONI

N. 0072/2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0139/2020 REGISTRO DECISIONI

 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi - Presidente

Daniele Cantini – Componente

Paolo Tartaglia - Componente (relatore)

Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 72 del 2019, proposto dal signor D’AGNELLI SALVATORE, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesca Bonfogo

per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionistico Serie C di cui al Com. Uff. n. 46 del 21/10/2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 31 ottobre  2019 il prof. avv. Paolo Tartaglia  e udito l’avvocato Francesca Bonfogo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Sig. D’Agnelli Salvatore nella qualità di dirigente presso la società RIMINI FOOTBALL CLUB ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra RIMINI F.C. e CESENA F.C. del 20/10/2019, ha comminato allo stesso la inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali e ad rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 30 novembre 2019 nonché l’ammenda di € 1.500,00 “perché indebitamente presente nel recinto di gioco al termine del primo tempo avvicinava un calciatore della squadra avversaria rivolgendogli frasi offensive e tentando di colpirlo con uno schiaffo”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento della deliberazione presa dal Giudice Sportivo o, in subordine, la riduzione della inibizione il ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare il ricorrente ha sostenuto di non aver avvicinato né tantomeno aggredito con fare minaccioso il portiere del Cesena Federico Agliardi e a sostegno di tale affermazione ha allegato dichiarazioni spontanee rilasciate dai signori Galluccio Marco e Girometti Marco.

 CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte rileva che il rapporto del collaboratore della Procura Federale dott. Di Marco e del delegato della Lega Italiana Calcio Professionistico Serie C sig. Baroni sono coincidenti nella ricostruzione del comportamento del ricorrente. In entrambi i rapporti si evidenzia che lo stesso ha pesantemente insultato il calciatore Agliardi della squadra avversaria tentando di colpirlo al capo con uno schiaffo.

Di qui la sanzione comminatagli dal Giudice sportivo, applicata ai sensi dell’art. 9 del C.G.S., che risulta congrua anche in relazione alla qualità di dirigente del ricorrente.

Quanto alle dichiarazioni spontanee allegate dal ricorrente non sono in alcun modo utilizzabili.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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