F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – Sezione III – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0140/CSA del 20 novembre 2019 n. 97/2019-2020 Registro Reclami (A.S.D. FUTSAL POLISTENA C5) N. 0097/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0140/CSA 2019-2020 REGISTRO DECISIONI
N. 0097/2019-2020 REGISTRO RECLAMI
N. 0140/CSA 2019-2020 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Italo Pappa - Presidente
Roberto Vitanza – Componente
Alfredo Maria Becchetti - Componente relatore
Carlo Bravi – Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 97 del 2019, proposto dalla società “A.S.D. FUTSAL POLISTENA C5” per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. 222 del 4 novembre 2019.
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 14 novembre 2019 il Dott. Alfredo Maria Becchetti, nessuno è comparso per la società reclamante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata decisione, come da Com. Uff. n. 222 del 4 novembre 2019, il Giu- dice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque ha irrogato nei confronti del calcia- tore Gallinica Alessandro, tesserato per la Società “A.S.D. FUTSAL POLISTENA C5” la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara, seguito gara ASD Futsal Polistena C5 / ASD Calcio a 5 Manfredonia del 2 novembre 2019 perché du- rante il saluto fair - play afferrava per il collo un calciatore avversario, strattonan- dolo e colpendolo con ripetuti pugni alla schiena di lieve intensità. Alla notifica del provvedimento di espulsione rivolgeva ingiurie e minacce sia agli arbitri che ai cal- ciatori avversari.
Con reclamo inviato a mezzo pec in data 6 novembre 2019, la Società “A.S.D. FUTSAL POLISTENA C5” rappresentata dal Presidente della società Cordiano Mar- cello, contesta l’eccessività della sanzione volendo inquadrare il comportamento del giocatore sanzionato non violento e comunque indotto dal comportamento grave- mente provocatorio ed offensivo del giocatore avversario.
Nel richiamare i presupposti delle circostanze attenuanti pertanto la ricorrente chiede l’annullamento o congrua riduzione della sanzione irrogata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminato il ricorso, in ordine alla condotta violenta assunta dal calciatore Gallinica Alessandro, ritiene la stessa di particolare gravità e riconducibile alla fatti- specie di cui all’art. 38 del C.G.S. e pertanto di non accogliere il ricorso.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge il reclamo n. 97, proposto dalla società “A.S.D. FUTSAL POLISTENA C5”.
Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certi- ficata.
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