F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – Sezione I – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0143/CSA del 18 dicembre 2019 n. 131/2019-2020 Registro Reclami (CAGLIARI CALCIO S.P.A.) N. 0131/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0143/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 0131/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0143/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Piero Sandulli - Presidente

Paolo Tartaglia - Componente relatore Stefano Toschei - Componente

Carlo Bravi – Rappresentante AIA ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 131 del 2019, proposto dal CAGLIARI CALCIO SPA, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Porzio, Paolo Marsilio e Eduardo Chiacchio per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 95 del 26.11.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 11.12.2019 il Prof. Avv. Paolo Tartaglia e uditi gli avvocati Paolo Marsilio, Eduardo Chiacchio e Alberto Porzio;

RITENUTO IN FATTO

Il CAGLIARI CALCIO SPA ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra CAGLIARI e LECCE del 25/11/2019, ha comminato la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara ed ammenda di € 10.000,00 al calciatore Olsen  Robin Patrick “per avere, al 38° del secondo tempo, a giuoco fermo, spinto e colpito con una spallata veemente al petto un calciatore avversario e, dopo aver subito un colpo alla bocca, colpito lo stesso con una forte manata tra collo e viso; per avere inoltre, mentre usciva dal terreno di giuoco dopo la conseguenziale espulsione, indirizzato al Quarto Ufficiale un’espressione ingiuriosa”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica in tre giornate effettive di gara e la riduzione dell’ammenda la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare il Cagliari ha affermato che il comportamento del calciatore Olsen sarebbe stato frutto della provocazione subita da parte del calciatore avversario Lapadula e che ciò costituirebbe circostanza attenuante, che andrebbe comunque applicato il principio della continuazione con riferimento alle condotte assunte dallo stesso e che andrebbe infine tenuto in conto il fatto che lo stesso non ha mai subito squalifiche derivanti da espulsioni durante la sua carriera.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte rileva che i motivi proposti da parte della ricorrente sono tutti infondati.

Quanto al primo motivo dal referto arbitrale si evince indubitabilmente che è stato il calciatore Olsen a dare inizio allo scontro fisico con il Lapadula, spingendo il calciatore avversario e dandogli una spallata veemente sul petto. Da questa ricostruzione degli eventi compiuta dal Direttore di gara appare evidente che il comportamento del calciatore Olsen non è stato conseguente ad una provocazione da parte dell’avversario.

Quanto al secondo motivo a giudizio della Corte non è ravvisabile l’applicazione del principio della continuazione tra le condotte assunte da parte del calciatore Olsen nei confronti dell’avversario e quella successivamente posta in essere nel rivolgere una espressione ingiuriosa al Quarto Ufficiale.

Quanto al terzo motivo la gravità del comportamento tenuto dal calciatore Olsen rende irrilevante il fatto che in passato non abbia mai subito squalifiche.

Essa pertanto ritiene che la sanzione comminata dal Giudice sportivo risulti congrua con riferimento agli episodi contestati al calciatore.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il reclamo proposto dalla società CAGLIARI CALCIO S.P.A..

Dispone  la  comunicazione  alle  parti  tramite  i  loro  difensori  con  posta  elettronica certificata.

 

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