F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – Sezione III – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0144/CSA del 23 dicembre 2019 n. 153/2019-2020 Registro Reclami (MOSCARIELLO ROBERTO) N. 0153/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0144/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 0153/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0144/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Italo Pappa - Presidente

Fabio Di Cagno - Componente relatore (videoconferenza)

 Paolo Tartaglia – Componente

Carlo Bravi - Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 155 del 2019, proposto dal sig. Moscariello Roberto;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del 11.12.2019 di cui al Com. Uff. n. 64;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore nell'udienza del giorno 20.12.2019 l’Avv. Fabio Di Cagno (videoconferenza); Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo inoltrato il 17.12.2019, preceduto da rituale dichiarazione di preannuncio, il sig. Moscariello Roberto ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (C.U. n. 64 del 11.12.2019) con la quale gli è stata inflitta la sanzione della squalifica  per  quattro  giornate  effettive  di  gara,  in  relazione  all’incontro  Progresso  – Fiorenzuola del 8.12.2019, valevole per il campionato nazionale di serie D. CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è inammissibile in quanto tardivo.

E difatti, mentre la dichiarazione di preannuncio risulta ritualmente inoltrata il giorno 12.12.2019 (giorno successivo alla pubblicazione della decisione del Giudice Sportivo – 11.12.2019), non altrettanto può dirsi del successivo reclamo, inoltrato solo il giorno 17.12.2019 e quindi oltre il termine perentorio di 5 giorni dalla pubblicazione, così come previsto dall’art. 71, 3° comma, C.G.S..

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo n. 153, proposto dal sig. MOSCARIELLO ROBERTO.

 

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