F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 145/CSA del 30 dicembre 2019 – (A.S.D. TROINA) n. 156/2019 – 2020 Registro Reclami N. 156/2019 REGISTRO RECLAMI N. 145/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 156/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 145/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Avv. Italo Pappa - Presidente

Prof. Paolo Tartaglia – Componente

Avv. Fabio Di Cagno - Componente relatore (videoconferenza)

Dotto. Carlo Bravi - Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 156 del 2019, proposto dalla società A.S.D. Troina

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del 11.12.2019 di cui al Com. Uff. n. 64

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore nell'udienza del giorno 20.12.2019 l’Avv. Fabio Di Cagno (videoconferenza); RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 27.11.2019 la società A.S.D. Troina ricorreva al Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, chiedendo che fosse inflitta alla società A.S.D. Corigliano Calabro la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 -3 ai sensi dell’art. 10, comma 1, C.G.S., la cui mancata disputa era da imputare a responsabilità della società ospitante a fronte della mancanza o comunque della non visibilità della squadratura del campo per assenza delle linee di delimitazione e perimetrali.

Con decisione dell’11.12.2019 (C.U. n. 64), il Giudice Sportivo respingeva il ricorso, ritenendo che la mancata disputa della gara fosse da imputare alle avverse condizioni meteorologiche, e non già a responsabilità della società Corigliano Calabro per la insufficiente tracciatura del terreno di gioco.

Avverso la decisione del Giudice Sportivo ha interposto reclamo la società A.S.D. Troina in data 13.12.2019, la quale ribadisce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice Sportivo, la situazione di scarsa visibilità e addirittura di parziale mancanza delle linee del campo preesisteva al sopravvenuto aggravarsi delle condizioni meteo, sicchè la mancata disputa della gara era da imputarsi a responsabilità della società ospitante, alla quale pertanto andava inflitta la punizione sportiva della perdita della gara medesima con il punteggio di 0

– 3.

Ha resistito la società Corigliano Calcio con rituali controdeduzioni, sostenendo l’assoluta correttezza in fatto ed in diritto della decisione impugnata, della quale chiede pertanto la conferma.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La vicenda trova ampia e puntuale descrizione nel referto dell’arbitro sig. Daniel Cadirola e nel successivo supplemento del 5.12.2019.

L’incontro Corigliano Calabro – Troina del 24.11.2019 venne sospeso al 9° minuto del secondo tempo in quanto “a causa delle condizioni atmosferiche avverse (cielo coperto da nubi grigie e pioggia costante) la luce naturale era diventata tale da non poter distinguere chiaramente le linee del terreno di gioco né i calciatori delle due squadre da lontano”.

A seguito della sospensione, l’arbitro aveva chiesto di poter accendere l’impianto di illuminazione, cosa che era avvenuta dopo circa 15 minuti, seppure con l’accensione di una sola torre, delle quattro presenti. Tuttavia, una volta rientrati sul terreno di gioco, pur ritenendo sufficiente la luce dei fari dell’unica torre funzionante, l’Arbitro aveva constatato che “in quel momento, il terreno di gioco era divenuto impraticabile a causa dell’aumento dell’intensità della pioggia. Avendo lanciato più volte in diversi punti del terreno di gioco un pallone, sempre alla presenza degli assistenti e dei capitanti, constatavo che esso non rimbalzava. Si erano formate svariate pozze e la situazione era tale da non consentire la regolare ripresa della gara”.

Su sollecitazione del Giudice Sportivo, con supplemento trasmesso il 5.12.2019, l’Arbitro ha precisato che: a) all’inizio della gara la segnatura del terreno risultava idonea; b) che la momento della sospensione temporanea le linee del terreno, seppure leggermente danneggiate dalla pioggia, erano comunque presenti ma scarsamente visibili a causa dell’oscurità che si era determinata; c) che al momento del successivo sopralluogo la luce del solo faro acceso aveva restituito visibilità sufficiente, ma il terreno di gioco era divenuto impraticabile a causa della pioggia incessante; d) che pertanto la sospensione definitiva della gara era intervenuta a causa della impraticabilità del campo.

A fronte di un quadro siffatto, estremamente chiaro e dettagliato, l’insistenza della A.S.D. Troina nel ricercare presunte responsabilità della società ospitante appare decisamente fuori luogo.

E’ emerso difatti che né la prima sospensione provvisoria, né la seconda definitiva, fossero da imputare ad insufficiente tracciatura delle linee del campo: e difatti, la prima sospensione (provvisoria) venne decretata a fronte della condizione di scarsa visibilità (non solo delle linee sul terreno, ma anche degli stessi calciatori presenti in campo) causata dalle nubi e dalla pioggia, mentre la seconda (definitiva) venne decretata a fronte della constatata impraticabilità del campo (mancato rimbalzo del pallone), causata dalla ulteriore pioggia che aveva continuato a cadere incessante per tutto il periodo di sospensione e che aveva così definitivamente compromesso le già precarie condizioni del terreno di gioco.

Ne consegue l’assoluta correttezza della decisione assunta dal Giudice Sportivo che deve pertanto essere confermata in ogni sua parte.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge il reclamo n. 156, proposto dalla società A.S.D. Troina.

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