F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 146/CSA del 20 gennaio 2020 – (A.S.D. GLADIATOR 1924) n. 160/2019 – 2020 Registro Reclami N. 160/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 146/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

N. 160/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 146/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa - Presidente relatore

Daniela Morgante - Componente (audioconferenza)

Massimiliano Atelli – Componente

Carlo Bravi – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 160 del 2019, proposto dalla società A.S.D. Gladiator 1924 per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 67 del 18.12.2019; Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 10 gennaio 2020 l’Avv. Italo Pappa;

RITENUTO IN FATTO

Con l’impugnata decisione di cui al Com. Uff. n. 67 del 18.12.2019 il Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale comminava al dirigente accompagnatore sig. Aveta Mattia la squalifica fino all’01/01/2020, seguito gara Gladiator/Sorrento del 15.12.2019.

 

In data 20/12/2019 la società di appartenenza preannunciava reclamo, al quale peraltro non faceva seguire la trasmissione dei relativi motivi nei prescritti cinque giorni dalla ricezione dei documenti di gara (art. 71 comma 5 CGS), trasmessi con PEC in pari data.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va dato atto che al preannuncio di reclamo in data 20/12/2019 ha fatto pronto seguito, con PEC in pari data, la trasmissione della documentazione di gara alla società, la quale peraltro ha omesso di far seguire la trasmissione del reclamo motivato nei prescritti cinque giorni, cosicché, ai sensi dell’art. 71, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, “In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare.”

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo n. 160 proposto dalla società A.S.D. Gladiator 1924.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it