F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – Sezione III – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0152/CSA del 28 gennaio 2020 n. 170/2019-2020 Registro Reclami (AGLIANESE CALCIO 1923 S.S.D. A.R.L.) N. 0170/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0152/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
N. 0170/2019-2020 REGISTRO RECLAMI
N. 0152/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Italo Pappa - Presidente
Daniele Cantini - Componente relatore (Teleconferenza)
Paolo Tartaglia - Componente
Franco Granato – Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 170 del 2019, proposto dalla società Aglianese Calcio 1923 s.s.d. a r.l.;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 76 del 08.01.2020; Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 23.01.2020 l’Avv. Daniele Cantini e udito l’avvocato Fabio Giotti difensore della societò reclamante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Aglianese Calcio 1923 s.s.d. a r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la F.I.G.C., Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale - al proprio calciatore, Sig. Claudio Coralli, (cfr. Com. Uff. n. 76 del 08.01.2020), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone E, Aglianese Calcio 1923 vs. Bastia 1924 del 05.01.2020. Con la predetta sanzione, il Giudice Sportivo ha squalificato il giocatore per 3 giornate effettive di gara.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario.”.
La società Aglianese Calcio 1923 s.s.d. a r.l., con il ricorso introduttivo ha chiesto la riduzione della squalifica a due giornate effettive di gara.
La società reclamante, pur non contestando il fatto, così come descritto dall’arbitro nel suo referto, ritiene che la condotta sanzionata non possa essere qualificata come “violenta” ma bensì “gravemente antisportiva”, trattandosi nella fattispecie di un gesto (schiaffo), non intenzionale, di lieve entità, che non ha arrecato danno e conseguenza alcuna al calciatore avversario.
La sanzione applicata sarebbe pertanto eccessiva e sproporzionata rispetto a quanto effettivamente accaduto suo terreno di gioco.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 23 gennaio 2020, è comparso il difensore della società reclamante, Avv. Fabio Giotti, il quale dopo aver illustrato la propria difesa ha concluso in conformità.
Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso possa essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.
Alla luce di quanto esposto dall’arbitro nel suo referto di gara, la condotta del calciatore Claudio Coralli deve considerarsi “gravemente antisportiva”, perché priva dei connotati tipici della violenza, peraltro non evidenziati dal Direttore di Gara il quale parla di uno schiaffo ad un avversario con pallone non a distanza di gioco.
Si è trattato pertanto di un gesto commesso dal calciatore senza alcuna attitudine lesiva, incapace di arrecare un danno fisico all’avversario com’è comprovato dall’assenza di danni a suo carico.
Conseguentemente, la sanzione della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo al calciatore della società Aglianese Calcio 1923 s.s.d. a r.l. deve essere adeguata e proporzionata alla gravità della condotta poste in essere dal calciatore della società reclamante e quindi ridotta a due giornate effettive di gara.
Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla società Aglianese Calcio 1923 s.s.d. a r.l. avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo alla proprio calciatore, Sig. Claudio Coralli, deve essere accolto.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo n. 170, proposto dalla società Aglianese Calcio 1923 s.s.d. a r.l. e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi il contributo.
Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.
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