F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 153/CSA del 31 gennaio 2020 – (A.S.D. F.C. GIUGLIANO 1928) n. 173/2019 – 2020 Registro Reclami N. 173/2020 REGISTRO RECLAMI N. 153/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 173/2020 REGISTRO RECLAMI

N. 153/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Avv. Italo Pappa – Presidente

Prof. Avv. Paolo Tartaglia - Componente relatore

Avv. Daniele Cantini - Componente

Dott. Franco Granato – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 173 del 2020, proposto dalla ASD Giugliano 1928, in persona del Presidente sig. Sestile Gaetano, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della L.N.D. presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 76 dell’8.1.2020;

Visto il reclamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 23/1/2020 il Prof. Avv. Paolo Tartaglia;

RITENUTO IN FATTO

La ASD Giugliano 1928 ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra Giugliano e Castrovillari del campionato Serie D girone I del 5/1/2020, ha comminato al sig. Agovino Massimo, allenatore della ricorrente, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive con la seguente motivazione “allontanato per avere rivolto espressioni offensive all’indirizzo della terna arbitrale, alla notifica del provvedimento disciplinare reiterava la propria condotta e tentava di venire a contatto con gli Ufficiali di gara, non riuscendovi solo grazie all’intervento dei propri dirigenti”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica la ricorrente ha dedotto un unico motivo.

In particolare la ricorrente ha affermato che la sanzione comminata al proprio allenatore era eccessivamente afflittiva in quanto il comportamento dello stesso al momento della notifica del provvedimento di espulsione dal campo sarebbe stato giustificato dal fatto che le espressioni offensive rivolte all’Ufficiale di gara erano state proferite da altra persona.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte rileva che il ricorso proposto da parte della ricorrente risulta parzialmente fondato in quanto, al di là di ciò che ha dedotto la stessa che risulta del tutto sprovvisto di prova, il comportamento assunto da parte dell’Agovino può essere sanzionato con la squalifica a tre giornate effettive di gara.

Essa pertanto ritiene che la sanzione comminata dal Giudice sportivo vada riformata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo n. 173 proposto della società ASD Giugliano 1928 e, per l’effetto, riduce la sanzione a tre gare effettive effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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