F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 155/CSA del 31 gennaio 2020 – (S.S.D. SANREMESE CALCIO S.R.L.) n. 176/2019 – 2020 Registro Reclami N. 176/2020 REGISTRO RECLAMI N. 155/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 176/2020 REGISTRO RECLAMI

 

N. 155/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Italo Pappa Presidente

Paolo Tartaglia Componente 

Salvatore Sica Componente (relatore)

Franco Granato Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 176 del 2020, proposto dalla S.S.D. Sanremese Calcio S.r.l.

per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 82 del 15 gennaio 2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 23.1.2020 il prof. Salvatore Sica; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

CONSIDERATO IN FATTO

La S.S.D. Sanremese Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione sopra citata con la quale,  in  riferimento  alla  gara  Fezzanese/Sanremese  del  12.1.2020,  è  stata comminata al calciatore Likaxhiu Mateo la sanzione della squalifica per 3 gare effettive “per avere rivolto espressioni offensive all’indirizzo Direttore Gara”.

La reclamante sostiene la sproporzione della decisione impugnata rispetto al fatto accaduto e chiede che venga riformata integralmente la decisione o quantomeno riduca sensibilmente le giornate di squalifica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte osserva come il reclamo non pone in discussione l'evento nella sua effettività storica, limitandosi a prospettare esclusivamente una sua riqualificazione, quanto all'attitudine offensiva ed al destinatario delle offese. L’operata qualificata del referto arbitrale esclude tuttavia l'accoglimento del ricorso, in assenza di differenti ammissibili riscontri.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge il reclamo n. 176 proposto dalla società S.S.D. Sanremese Calcio S.r.l..

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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