F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 156/CSA del 31 gennaio 2020 – (U.S. CITTA’ DI FASANO) n. 178/2019 – 2020 Registro Reclami N. 178/2020 REGISTRO RECLAMI N. 156/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 178/2020 REGISTRO RECLAMI

N. 156/2019 REGISTRO DECISIONI

 

 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Italo Pappa Presidente

Paolo Tartaglia Componente 

Salvatore Sica Componente (relatore)

Franco Granato Rappresentante A.I.A.

 

 ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 178 del 2020, proposto dalla U.S. Città di Fasano

per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 82 del 15 gennaio 2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 23.1.2020 il prof. Salvatore Sica; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

CONSIDERATO IN FATTO

La U.S. Città di Fasano ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara Città di Fasano/Nardò S.r.l. del 12.01.2020, è stata comminata alla reclamante la sanzione dell’ammenda di € 1.800.0 con diffida “per avere propri sostenitori rivolto, per ampia parte del secondo tempo, espressioni offensive nei confronti di un A.A., nonché lanciato all’indirizzo del medesimo Ufficiale di gara numero sputi che lo attingevano al collo e alla schiena e della terra che lo colpiva reiteratamente alla schiena”.

La reclamante sostiene la sproporzione della decisione impugnata chiedendone una sensibile riduzione o comunque che venga tolta la diffida.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte valutato che, la predetta società si è impegnata, da un punto di vista organizzativo ed economico, alla sensibilizzazione dei tifosi e alla prevenzione di episodi violenti e potenzialmente pericolosi, tali da non riscontrare alcuna recidiva generica o specifica, ma esclusivamente una condotta a carattere episodico; il che, attesa la non contestazione sostanziale della storicità del fatto, impedisce l'accoglimento integrale del reclamo, ma consente una graduazione della sanzione irrogata;

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie in parte il reclamo n. 178 proposto dalla società U.S. Città di Fasano e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda a € 1.400,00 confermando nel resto.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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