F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 159/CSA del 7 febbraio 2020 – (AVEZZANO CALCIO S.R.L.) n. 177/2019 – 2020 Registro Reclami N. 177/2020 REGISTRO RECLAMI N. 159/2020 REGISTRO DECISIONI

N. 177/2020 REGISTRO RECLAMI

N. 159/2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Avv. Italo Pappa - Presidente

Avv. Maurizio Borgo - Componente relatore

Avv. Andrea Lepore - Componente

Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 177 del 2020, proposto dalla società Avezzano Calcio S.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Gianni Paris

per la riforma della decisione Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti di cui al Com. Uff. n. 47 del 15.1.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza  del  giorno  30.01.2020  l’Avv.  Maurizio  Borgo  e  sentito l’avvocato Gianni Paris per la reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto, spedito in data 15.1.20, la Società Avezzano Calcio s.r.l. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti di cui al Com. Uff. n. 47 del 15.1.2020 della predetta Lega, con la quale, a seguito della gara Bitonto-Avezzano, disputatasi in data 11.1.2020, era stata irrogata, a carico del calciatore della medesima Società, Buttari Valerio, la sanzione della squalifica fino al 30.6.2022.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società Avezzano Calcio s.r.l. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

La Società Avezzano Calcio S.r.l. chiede una congrua riduzione della sanzione. CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte, pur ribadendo la particolare gravità della condotta violenta tenuta dal calciatore Buttari Valerio nei confronti del Direttore di Gara, e della condotta irriguardosa, tenuta dallo stesso nei confronti dell’Assistente di Gara, ritiene che il reclamo possa essere accolto con conseguente rideterminazione della sanzione a carico del predetto calciatore nella squalifica fino a tutto il 31 gennaio 2022.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo n. 177, proposto dalla società Avezzano Calcio S.r.l. e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a tutto il 31.01.2022.

Dispone restituirsi il contributo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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