F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 176/CSA del 6 dicembre 2019 – (S.S. MATELICA CALCIO A.S.D.) n. 122/2019 – 2020 Registro Reclami N. 122/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 176/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

N. 122/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 176/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo PAPPA - Presidente

Massimiliano ATELLI – Componente relatore

Agostino CHIAPPINIELLO - Componente

Franco GRANATO – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro n. 122 del 2019, proposto dalla società S.S. Matelica Calcio A.S.D. per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 53 del 20.11.2019, con la quale è stata comminata la squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Massetti Andrea;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 28.11.2019 l’Avv. Massimiliano Atelli; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con la avversata decisione indicata in premessa, il Giudice sportivo, in relazione alla gara Pineto Calcio – SS Matelica calcio, disputata il 17.11.2019, ha comminato al tesserato del Matelica Andrea Massetti la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario.

Con reclamo del 21.11.2019, la Società in titolo ha chiesto la riduzione della squalifica di 3 giornate effettive di gara, assumendo in sostanza che il Massetti avrebbe sì strattonato un avversario facendolo cadere a terra, nell’ambito di un contrasto di gioco, ma non lo avrebbe colpito con uno schiaffo al volto, né avrebbe realizzato altro gesto violento volontario nei confronti dell’avversario, che, in ogni caso, non avrebbe riportato alcun danno fisico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Premesso che la ricostruzione dell’accaduto prospettata dalla difesa risulta molto diversa da quella su cui si è basato il Giudice sportivo nel sanzionare la condotta del Massetti, resta il fatto che, ad avviso di questa Corte, la pena inflitta appare in concreto sovradimensionata in rapporto al reale disvalore della condotta qui contestata.

Appare maggiormente congrua, infatti, la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.

 

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione terza), definitivamente pronunciando, sul reclamo n. 122 proposto dalla società S.S. Matelica Calcio A.S.D. lo accoglie e, per l’effetto, riduce la sanzione inflitta a due giornate di gara effettive.

Dispone restituirsi la tassa.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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