F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 177/CSA del 6 dicembre 2019 – (COMO 1907) n. 121/2019 – 2020 Registro Reclami N. 121/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 177/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 121/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 177/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi – Presidente

Roberto Vitanza – V. Presidente (relatore)

Paolo Tartaglia – Componente

Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero di registro 121/CSA del 2019, proposto dalla società Como 1907 per  la  riforma  della  decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana  Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 67/DIV del 19.11.2019

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 29 novembre 2019 il dott. Roberto Vitanza e sentito l’Avv. Izar per la reclamante;

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice Sportivo presso la Lega italiana Calcio Professionistico, con decisione del 19 novembre  2019,  ha  sanzionato  il  calciatore  Luca  Miracoli,  tesserato  con  la  società l’appellante, con due giornate di squalifica perché, in occasione della gara tra il Como e la Pro Vercelli del 17 novembre 2019, a gioco fermo, spingeva un avversario mettendogli le mani sul viso.

L’appellante ha preannunciato reclamo e nel termine decadenziale ha prodotto i motivi di ricorso in appello, in cui ha sostenuto che l’azione violenta, invero non contestata, deve ricondursi ad una fase di gioco in cui il calciatore sanzionato cercava di riprendere il pallone, volontariamente allontanato da un avversario, per poter riprendere la partita e calciare la punizione assegnata.

Nell’occasione  la  caduta  del  giocatore  avversario  deve  imputarsi,  principalmente,  alle condizioni del campo reso scivoloso dal maltempo, e non già, alla violenza subita. CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritiene la Corte che, in effetti, l’azione sanzionata possa essere esattamente qualifica nell’ambito di una fase concitata della partita e non quale azione violenta, per cui, impregiudicato il negativo giudizio sul comportamento tenuto dal calciatore del Como, ritiene equo ridurre la squalifica irrogata ad una sola giornata.

Si dispone la restituzione della tassa di reclamo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul reclamo n. 121, proposto dalla società Como 1907, lo accoglie e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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