F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 180/CSA del 13 febbraio 2020 – (CALCIO CATANIA S.P.A.) n. 200/2019 – 2020 Registro Reclami N. 200/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 180/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 200/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 180/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi – Presidente

Roberto Vitanza – V. Presidente (relatore- teleconferenza)

Francesco Cerini – Componente

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero di registro 200/CSA del 2020, proposto dalla società Calcio Catania S.p.A.

per  la  riforma  della  decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana  Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 111/DIV del 28.01.2020

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 7 febbraio 2020 il dott. Roberto Vitanza, nessuno è comparso per la ricorrente;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO QUANTO SEGUE.

Il Giudice Sportivo presso la Lega italiana Calcio Professionistico, con decisione del 28 gennaio  2020,  ha  sanzionato  il  calciatore  Giuseppe  Rizzo,  tesserato  con  la  società l’appellante, con due giornate di squalifica perché, al termina della gara tra la Viterbese e l’appellante del 26 gennaio 2020, prima di rientrare negli spogliatoi, calciava con violenza il pallone in direzione dell’arbitro, senza colpirlo.

L’appellante ha preannunciato reclamo, in data 30 gennaio 2020 chiedendo gli atti. La stessa ha ricevuto la prescritta documentazione il 31 gennaio 2020.

Non risultano depositati, nel previsto termine decadenziale di giorni cinque, i motivi di gravame, per cui l’appello deve dichiararsi inammissibile.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul reclamo n. 200, proposto dalla società Calcio Catania S.p.A. lo dichiara inammissibile.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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