F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – Sezione III – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0184/CSA del 17 febbraio 2020 n. 189/2019-2020 Registro Reclami (POL. CILIVERGHE MAZZANO) N. 189/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0184/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 189/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0184/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE TERZA

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa - Presidente

Massimiliano Atelli – Componente

Andrea Lepore - Componente (teleconferenza) (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

 

DECISIONE

Sul reclamo numero di registro 189 proposto dalla Pol. Ciliverghe di Mazzano avverso decisone merito gara Ciliverghe/Crema del 05.01.2020 per la riforma della Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 85 del 22.01.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 07.02.2020 il prof. avv. Andrea Lepore in videoconferenza e uditi l’avv. Carlo Ghirardi per la Pol. Ciliverghe Mazzano e il Direttore Generale Giulio Rossi per l’A.C. Crema;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 29 gennaio 2020 la Polisportiva Ciliverghe di Mazzano presenta reclamo avverso la decisione del giudice sportivo di cui in epigrafe, mediante la quale veniva disposta la ripetizione della gara Ciliverghe-Crema disputatasi in data 5 gennaio 2020, in quanto, nell’occasione, sarebbe intervenuto errore tecnico dell’arbitro integrante fatto per sua natura non valutabile con criteri esclusivamente tecnici, e, quindi, idoneo a fungere da presupposto per l’applicazione del disposto di cui all’art. 10, comma 5, C.G.S.

La reclamante, in via preliminare, ravvisa la nullità della decisione del giudice sportivo eccependo la sostanziale intervenuta violazione del disposto di cui all’articolo 67, comma 6 e 7, C.G.S. Sottolinea altresì il mancato rispetto del principio del contraddittorio e comunque l’impossibilità in capo all’odierna ricorrente di esercitare il proprio diritto alla difesa, come previsto anche dall’art. 44, comma 1, C.G.S. Evidenzia inoltre l’inammissibilità del reclamo proposto dall’Associazione Calcio Crema in quanto per tabulas non risulterebbe essere stata depositata ex art. 67, comma 1, C.G.S., alcuna valida rituale dichiarazione, atta a manifestare la volontà di proporre ricorso. In particolare si sottolinea che nella comunicazione di preannuncio di reclamo non fosse presente alcuna sottoscrizione o riferimento per identificare il soggetto che assumeva la paternità del documento. Quanto affermato si mostrava, ad avviso della reclamante, in violazione del disposto di cui all’art. 49, comma 4, C.G.S. senza che poi, successivamente, detta irregolarità fosse stata in alcun modo sanata. Nel merito, riferendosi agli atti ufficiali del procedimento, per la società Ciliverghe il giudice di primo grado non avrebbe richiesto agli Ufficiali di Gara chiarimenti in merito alla vicenda. Si contesta poi apertamente la possibilità di utilizzare quale mezzo di prova le immagini televisive, ammesse soltanto nei casi previsti dagli artt. 61 e 62, comma 1, C.G.S. sul presupposto indefettibile che si tratti di fatti non visti dal direttore di gara. In particolare, il video inoltrato dal Crema, allegato al reclamo al giudice sportivo, non poteva trovare ingresso, quale mezzo di prova, anche perché ritenuto dalla ricorrente assolutamente parziale. Si contesta altresì che nemmeno l’arbitro avrebbe potuto fondare il supplemento di rapporto inviato al giudice sportivo sulla base delle risultanze emerse a seguito dell’esame del suddetto video. Il reclamo in ragione di ciò – ribadisce il Ciliverghe – avrebbe dovuto essere rigettato. Il Ciliverghe, poi, riferendosi al supplemento di gara evidenzia come l’arbitro abbia confermato e dato atto di aver assunto la decisione di convalidare la rete segnata perché avrebbe valutato regolare l’azione.Entrando ancora più nel merito della questione, la reclamante sottolinea che non sia dato comprendere per quale ragione il giudice sportivo non abbia preso atto che dalle immagini esaminate fosse emerso un chiaro ed evidente tocco del pallone da parte di altro giocatore del Ciliverghe, esattamente il numero 10, prima che il pallone stesso venisse rigiocato dal calciatore, che aveva battuto il calcio d’angolo. Circostanza, questa, che, senza tema di smentita ad avviso della ricorrente, si potrebbe evincere da ulteriore rilievo fotografico prodotto in atti.

La reclamante pertanto, preliminarmente, chiede, accertata e dichiarata la violazione delle norme sul contraddittorio, di annullare la decisione impugnata, e rinviare per l’esame del merito al giudice sportivo. In subordine, nel merito, di dichiarare l’inammissibilità del reclamo proposto dal Crema avanti al giudice sportivo o la sua infondatezza, e per l’effetto in totale riforma della decisione impugnata, ripristinare e confermare il risultato della gara Ciliverghe-Crema per 2-1 a favore del Ciliverghe, come maturato sul campo.

Per altro verso controdeduce il Crema sostenendo la fondatezza delle argomentazioni del giudice sportivo e richiamando due precedenti, Fiorentina Women’s FC-Pink Sport time del 5/12/2018, serie A femminile, in C.u. n. 41/DCF del 17/12/2018, nonché Città di Ragusa-Atletico Catania del 05/02/2017, del campionato di promozione C.R. Sicilia, in C.u. del 22/02/2017.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In primo luogo va superata, ad avviso di questa Corte, la questione formale della mancata sottoscrizione del preannuncio di reclamo da parte di persona fisica, posto che quest’ultimo risulta pervenuto tramite PEC da indirizzo attribuito alla società ricorrente in primo grado, ossia il Crema. La Corte ritiene, altresì, che i principi del contradittorio non siano stati violati in ragione della tempistica delle comunicazioni e della possibilità per il Ciliverghe di far valere le proprie argomentazioni in virtù del fatto che il preannuncio e il reclamo successivo hanno raggiunto lo scopo al quale erano destinati (ex plurimis, cfr. Cass., Sez. unite, 18 aprile 2016, n.7665; nonché, più di recente, Cass., ord., 14 febbraio 2019, n. 4505).

Tanto chiarito, è necessario, tuttavia, svolgere alcuni rilievi nel merito della doglianza e sull’intero procedimento che ha condotto alla delibera di primo grado.

Due infatti appaiono le questioni rilevanti, particolarmente controverse: la scansione temporale degli eventi e la qualificazione giuridica della vicenda.

Orbene, con riferimento alla scansione temporale, come emerge dalla documentazione allegata, si rileva che il Crema, in data 7 gennaio 2020, trasmette all’ufficio del giudice sportivo, unitamente al proprio reclamo, il video della gara dal quale risulterebbe l’errore tecnico dell’arbitro. Mezzo di prova assolutamente non utilizzabile dal giudice sportivo ai sensi degli art. 57 ss. C.G.S. e che in alcun modo può incidere sulla decisione finale, posto che a quest’ultimo non è consentito di visionare le immagini fuori dai casi tassativi previsti dal codice di giustizia. In questa direzione l’orientamento della giurisprudenza federale a livello nazionale è costante. L’opinione è quella infatti di ammettere l’utilizzo di una prova televisiva soltanto per finalità disciplinari. È dunque inammissibile la prova tv per finalità diverse, quale la correzione di un errore tecnico dell’arbitro (cfr. Corte giust. fed., 15 marzo 2013, pres. Sanino, in C.u. FIGC, 10 giugno 2013, n. 293/CGF, ove la prova tv era stata chiesta per rilevare l’erroneità di un’espulsione per doppia ammonizione in assenza della prima ammonizione; e anche Corte sport. app., 17 aprile 2015, pres. Sandulli, in C.u. FIGC, 5 giugno 2015, n. 121, ove la prova televisiva veniva invocata allo scopo di correggere il presunto errore tecnico dell’arbitro in merito alla mancata irrogazione della sanzione dell’espulsione a carico di un calciatore).

Ancora. A distanza di nove giorni dal deposito del reclamo, ossia in data 16 gennaio 2020, giunge via mail alla segretaria del giudice di prime cure il supplemento dell’arbitro – Pietro Campazzo – che è utile riportare per intero: «nel seguente supplemento spiego la dinamica che ha portato alla segnatura della seconda rete della società Ciliverghe avvenuta al 12’ del 2t. Durante l’esecuzione di un calcio d’angolo il pallone ha una traiettoria sul primo palo, il portiere si tuffa e devia il pallone che successivamente al tocco finisce sul palo e ritorna al calciatore che ha eseguito il calcio d’angolo. Questa è la mia impressione dal campo; ma rivedendo le immagini giudico che il pallone non venga toccato dal portiere e finisca direttamente sul palo e ritorni al calciatore che ha effettuato il calcio d’angolo senza che fosse toccato da nessuno» (corsivi dell’estensore).

Dunque, tutto ciò premesso, non può non rilevarsi una sequenza degli eventi non del tutto lineare. A questa Corte appare quantomeno discutibile la ritrattazione dell’arbitro avvenuta non nell’immediatezza della gara, o a distanza di poche ore, ma successivamente, addirittura undici giorni dopo la disputa dell’incontro, e soltanto dopo aver rivisto le immagini, come precisa lo stesso direttore di gara. Immagini, tra l’altro, che l’arbitro dovrebbe aver assunto indipendentemente dal reclamo del Crema, posto che quelle allegate non potevano essere utilizzate, né potevano essere trasmesse o indicate a quest’ultimo.

Altresì non sono affatto chiare le motivazioni per le quali il giudice sportivo non abbia ritenuto di dover ascoltare anche gli assistenti, prima di configurare la fattispecie di cui all’art. 10, comma 5, lett. c) C.G.S.

Di là da ciò, veniamo alla seconda questione: la qualificazione della fattispecie. Questa Corte non ritiene che la vicenda oggetto del presente reclamo possa essere configurata propriamente quale errore tecnico.

È utile ritornare sulle parole utilizzate nel supplemento di referto dal direttore di gara. Quest’ultimo, in maniera molto dettagliata, ripercorre la dinamica dell’azione di gioco da lui ‘valutata’, nell’immediatezza dei fatti, conforme a regolamento. Egli dichiara – va ribadito – che «durante l’esecuzione di un calcio d’angolo il pallone ha una traiettoria sul primo palo, il portiere si tuffa e devia il pallone che successivamente al tocco finisce sul palo e ritorna al calciatore che ha eseguito il calcio d’angolo. Questa è la mia impressione dal campo» (corsivi dell’estensore). Con una simile affermazione, dunque, il direttore di gara assume in maniera cristallina di aver inteso perfettamente una dinamica regolamentare dell’azione di gioco, la quale elimina di per sé la possibilità che la fattispecie in questione possa essere considerata quale vero e proprio errore tecnico. Esso si realizza in realtà quando il direttore di gara non applica il regolamento dimostrando di non conoscerlo appieno o per dimenticanza, non precipuamente per una interpretazione di un’azione di gioco, come tante altre durante una gara.

Al contrario, l’arbitro dimostra di conoscere perfettamente la regola in questione e di averla applicata in ragione di quanto ‘percepito e valutato’ sul campo, senza alcun dubbio per ben undici giorni successivi all’incontro.

Sì che, volendo superare anche le considerazioni sulla definizione di errore tecnico, ammettere una revisione postuma dell’evento da parte dell’arbitro – utilizzando immagini la cui provenienza e attendibilità, tra l’altro, andrebbero attentamente vagliate – finirebbe con il determinare un pericoloso precedente, mediante il quale verrebbe ammessa a tutti gli effetti una review differita di un’azione di gioco, senza alcun ragionevole limite temporale. Prospettiva che questa Corte non ritiene di poter condividere e sostenere in alcun modo, in quanto completamente controfunzionale rispetto alla ratio delle disposizioni emanate in tema dal legislatore federale anche nella nuova versione del codice di giustizia sportiva, tese a evitare che immagini televisive, non provenienti da emittenti ufficiali dell’evento concessionarie della Federazione o delle Leghe o da titolari di accordi di ritrasmissione (art. 58, comma 2, C.G.S.), non sottoposte a verifica tramite consulenza tecnica di esperto (art. 58, comma, 3 e 59 C.G.S.) e fuori dei casi tassativamente previsti (art. 61, comma 2 e 3, C.G.S), possano non soltanto fare ingresso nel procedimento giustiziale sportivo – mediante, tra l’altro, un supplemento di referto dell’arbitro, prodotto a distanza di oltre dieci giorni dall’incontro –, ma anche così incidere di riflesso, in via determinante, sulla decisone finale del giudice e conseguentemente sull’esito di una gara e di un campionato.

A ben vedere, inoltre, depongono in questa direzione i medesimi precedenti posti a sostegno delle proprie argomentazioni dal Crema, qualora si volesse anche dare una definizione più ampia di errore tecnico rispetto a quella indicata da questa Corte poc’anzi.

Nel caso, ad esempio, della gara Fiorentina Women’s FC-Pink Sport Time del 5/12/2018, il giudice sportivo ravvisò errore tecnico poiché l’arbitro in supplemento di referto evidenziava testualmente: «Nell’immediato non mi avvedevo dell’infrazione e erroneamente convalidavo la rete; solo dopo il termine della gara, quando ormai non avevo più il tempo di correggere la mia decisione, avevo modo di confrontarmi con gli altri Ufficiali di gara e ricostruendo la dinamica comprendevo l’infrazione  avvenuta.  E  che  la  rete  segnata  non  era  da  convalidare»  (corsivi dell’estensore). Tale precedente, ad avviso di questa Corte, si pone quale fattispecie paradigmatica. La modifica della decisione, infatti, non avveniva dopo aver visionato alcuna immagine, ma a seguito di confronto con gli assistenti, e, soprattutto, immediatamente dopo il termine della gara.

Nel caso Città di Ragusa-Atletico Catania del 05/02/2017, si legge nella delibera del giudice territoriale che: «a seguito delle proteste dei calciatori della Società Atletico Catania che reclamavano sull’irregolarità della rete subita l’arbitro chiedeva lumi ad uno degli AA.AA. che confermava la regolarità della rete; solo nella serata dell’indomani, presa visione del filmato della gara, l’arbitro constatava che “durante l’esecuzione del calcio di rigore il pallone che era stato calciato in rete dopo avere colpito il palo era tornato indietro dallo stesso calciatore che aveva eseguito il calcio di rigore”» (corsivi dell’estensore).

Da quest’ultimo precedente emerge, in primo luogo, che già sul terreno di gioco, dopo il calcio di rigore, in seguito alle proteste dei calciatori, l’arbitro aveva manifestato dubbi e si era confrontato con l’assistente, e, in secondo luogo, che il supplemento di referto di quest’ultimo era giunto al giudice sportivo il giorno successivo alla gara. Nella gara Ciliverghe-Crema, invece, l’arbitro ribadisce anche nel suo supplemento di referto di aver chiaramente percepito e valutato regolare l’azione, senza alcun dubbio e senza sentirsi in dovere di discuterne con i suoi assistenti. Va inoltre segnalato, che a differenza di quanto avvenuto nell’ultimo caso posto in rassegna, dal referto di gara non risulta alcuna protesta né dei calciatori né dei dirigenti del Crema, che avrebbero potuto presentare riserva scritta al termine dell’incontro direttamente al direttore di gara (cfr. referto gara del 5 gennaio 2020).

Dunque, di là dall’utilizzo delle immagini televisive, le quali non possono trovare in alcun modo ingresso nel procedimento sportivo – anche in via indiretta (tramite review successiva dell’arbitro dopo molti giorni) – se non secondo i crismi indicati dagli artt. 57 ss. C.G.S, non può revocarsi in dubbio che un’ammissione da parte del direttore di gara di un potenziale errore tecnico – già comunque di per sé difficile da configurarsi nel caso di specie – possa essere presa eventualmente in considerazione soltanto dopo un confronto con gli altri assistenti e in un lasso di tempo ragionevole, non certamente dopo ben undici giorni dalla gara in questione.

P.Q.M.

La Corte sportiva d’appello nazionale, Sezione terza, accoglie il reclamo n. 189, proposto dalla società POL. CILIVERGHE MAZZANO e, per l’effetto, ripristina il risultato della gara conseguito sul campo con il punteggio di 2-1 in favore della società Pol. Ciliverghe Mazzano.

Dispone restituirsi il contributo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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