F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONI UNITE – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0186/CSA del 24 gennaio 2020 n. 113/2019-2020 Registro Reclami (A.S.D. PINK SPORT TIME) N. 113/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0186/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 113/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0186/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONI UNITE

 

 

composta dai Sigg.ri: 

 

Piero Sandulli – Presidente

Stefano Palazzi – Componente

Italo Pappa – Componente

Massimiliano Atelli - Componente (relatore) (teleconferenza)

Andrea Lepore - Componente

Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 17 gennaio 2020 a seguito del reclamo n. 113 promosso dalla società A.S.D. Pink Sport Time in data 14.11.2019

la seguente

DECISIONE

per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Divisione calcio femminile di cui al Com. Uff. n. 47 del 13.10.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore,  nell'udienza  del  giorno  17  gennaio  2020,  l’avv.  Massimiliano  Atelli,  udito l’avvocato Priscilla Palombi difensore della società Pink Sport Time;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con la avversata decisione indicata in premessa, il Giudice sportivo ha comminato le seguenti sanzioni:

- perdita della gara con punteggio di 0-3;

- penalizzazione di 1 punto in classifica

- ammenda di € 1.000,00,

seguito gara Pink Sport Time/Roma Calcio Femminile del 10.11.2019, per assenza a bordo campo, come da referto in atti del direttore di gara, dell’ambulanza e dei sanitari previsti dall’art. 53 delle NOIF e dal regolamento del campionato primavera femminile “punto 6”. Avverso la decisione del Giudice sportivo sopra indicata, la Società in titolo ha proposto gravame assumendo che, diversamente da quanto riportato nel referto anzidetto, ambulanza e sanitari erano regolarmente presenti sin dall’inizio della gara.

CONSIDERATO IN DIRITTO

E’ in atti, all’esito dell’accurata attività istruttoria svolta al riguardo dalla Procura federale (in attuazione dell’ordinanza di questa Corte pubblicata in data 6.12.2019), la completa ritrattazione del direttore di gara, il quale ha ammesso di aver erroneamente asserito - per non essersi accorto della loro presenza - che ambulanza e sanitari, previsti dall’art. 53 delle NOIF e dal regolamento del campionato primavera femminile “punto 6”, erano assenti.

Il gravame va pertanto accolto, annullando le sanzioni inflitte e ripristinando il risultato conseguito sul campo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezioni Unite), definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo in epigrafe, e, per l’effetto, annulla le sanzioni inflitte e ripristina il risultato conseguito sul campo.

Dispone restituirsi il contributo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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