F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – Sezione III – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0191/CSA del 4 ottobre 2019 n. 008/2019-2020 Registro Reclami (UDINESE CALCIO S.P.A.) N. 008//2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0191/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
N. 008//2019-2020 REGISTRO RECLAMI
N. 0191/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Italo Pappa – Presidente
Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente
Giovanni Serges – Componente relatore
Antonio Cafiero – Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 08 del 2019, proposto dalla Società Udinese Calcio s.p.a.;
per la riforma della decisione Giudice Sportivo Nazionale di cui al C.U. n. 025/ Campionati Giovanili del settore Giovanile e Scolastico dell’11 settembre 2019;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 20 settembre 2019 il Prof. Giovanni Serges; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Udinese calcio proponeva reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di €. 200,00 comminata dal Giudice Sportivo Nazionale in relazione alla gara tra Udinese ed Atalanta del campionato under 16 – Serie A e B disputata il 9 settembre 2019. La sanzione era stata inflitta per “assenza di un proprio medico e anche dell’ambulanza durante la gara.
A sostegno del reclamo la Udinese deduceva, in primo luogo, che la violazione contestata era riferibile al disposto dell’art. 15, comma 2, del Regolamento del Settore e non già all’art. 16, comma secondo, come erroneamente indicato dal Giudice Sportivo. Nel merito osservava la reclamante che l’ambulanza delle Croce Rossa del Comitato provinciale di Udine era presente presso l’impianto comunale “Council” di Ragogna sede della gara, come poteva evincersi da due documenti (attestazione del Comitato CRI e scheda movimento del mezzo). Invocava poi un precedente giurisprudenziale dal quale poteva desumersi che la presenza di medico e ambulanza dovessero intendersi come presenze in via alternativa.
Chiedeva, pertanto, l’annullamento della sanzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva la Corte che, in realtà, il reclamo deve considerarsi fondato.
In effetti ai sensi della vigente disciplina la presenza della sola ambulanza deve ritenersi requisito sufficiente come si evince, tra l’altro, proprio dalla precedente decisione di questa Corte, risalente al maggio del corrente anno, invocata dalla reclamante.
Quanto alla presenza effettiva dell’autoambulanza, dalla documentazione prodotta si evince, senza ombra di dubbio, come l’ambulanza fosse presente sul campo di gara e, pertanto, il requisito previsto dal vigente Regolamento appariva, nella specie, integralmente soddisfatto.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, sul reclamo n. 8, proposto dalla società Udinese Calcio S.p.A. è accolto e, per l’effetto, la delibera impugnata è annullata. Si dispone la restituzione del contributo.
Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.
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