F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – Sezione III – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0193/CSA del 19 febbraio 2020 n. 180/2019-2020 Registro Reclami (TARANTO F.C. N. 180/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0193/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 180/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0193/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE TERZA

 

composta dai Sigg.ri:

Italo Pappa - Presidente

Massimiliano Atelli – Componente

Andrea Lepore - Componente (teleconferenza) (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

 

DECISIONE

Sul reclamo numero di registro 180 proposto dal Taranto F.C. avverso decisioni merito gara Taranto F.C. 1927 S.r.l./Audace Cerignola A.R.L. del 15.12.2019 per la riforma della Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 15.01.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 07.02.2020 il prof. avv. Andrea Lepore in videoconferenza e uditi l’avv. Maurizio Angelucci in sostituzione dell’avv. Mattia Grassani e il sig. Marco Santopaolo, segretario della società Audace Cerignola, giusta delega;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 25 gennaio 2020 il Taranto FC 1927 srl propone reclamo avverso la decisione del giudice sportivo di cui in epigrafe, il quale, su ricorso del Cerignola, ravvisando la posizione irregolare del calciatore Jevrem Kosnic del Taranto durante l’incontro Taranto-Cerignola, disponeva la sanzione della perdita della gara con punteggio di 0- 3 a carico della squadra di casa. Le determinazioni del giudice di primo grado si spiegano dalle indagini svolte presso il competente ufficio tesseramenti. In vero, il calciatore in questione alla data della gara non risultava ancora tesserato per il Taranto, non era stata infatti ancora trasmessa comunicazione alla ricorrente in merito all’esito della procedura. La delibera del giudice sportivo si fonda sull’art. 40 quater delle NOIF, a tenore del quale per i calciatori extracomunitari «A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste  di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate».

Il Taranto in particolare non ritiene che la comunicazione del tesseramento ricevuta soltanto in data 16 dicembre 2019, ossia il giorno dopo la gara, sia dirimente.

Al contrario, ad avviso del Taranto il calciatore in questione, poiché già tesserato nella stagione sportiva attuale per la S.S.D. Fidelis Andria, iscritta al campionato di Serie D nel medesimo girone, avendo partecipato ad alcune gare di campionato, grazie all’autorizzazione ottenuta ad inizio stagione, si sarebbe trovato in posizione regolare, in quanto il tesseramento avrebbe durata annuale, ragion per cui non vi sarebbe stata la necessità di attendere la risposta degli uffici competenti per poter utilizzare il calciatore. Chiede pertanto di annullare e/o revocare la decisione del giudice sportivo e per l’effetto di ripristinare il risultato di 2 a 2 maturato sul campo nella partita contro l’Audace Cerignola.

Il Cerignola, dal canto suo, controdeduce condividendo in toto la delibera del giudice sportivo sulla scia del proprio reclamo presentato in primo grado, allega a sostegno numerosi precedenti giurisprudenziali in materia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Come ampiamente esposto in narrativa, la norma di riferimento per il caso che occupa è l’art. 40 quater delle NOIF.

Dal dato legislativo, non appare controvertibile che l’efficacia del tesseramento per un calciatore extracomunitario si produca soltanto a seguito del controllo effettuato dagli organi competenti, ad oggetto lo status attuale del calciatore straniero che si trova in territorio italiano, con decorrenza dalla comunicazione o della Federazione, in caso di primo tesseramento, o dei Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, in caso di secondo tesseramento, senza operare alcuna distinzione per tesseramenti avvenuti a stagione sportiva in corso. Prova ne è che fino al mattino del 16 dicembre 2019 il calciatore risultava ancora svincolato sulla piattaforma della Lega (ex art. 107 NOIF), tanto è vero che il Taranto in pari data ha trasmesso/caricato ulteriore documentazione (cfr. pp. 103 e 104 del fascicolo del dibattimento). Ciò dimostra che la domanda di tesseramento non era ancora completa. Ne discende che soltanto dal 16 dicembre 2019 la ‘procedura di tesseramento’ – a seguito di controllo della documentazione, allegata alla richiesta dal Taranto non a caso per le opportune verifiche (si pensi, ad esempio, al certificato di residenza, al permesso di soggiorno etc.) – può definirsi perfezionata; sì che, ancora, soltanto dal 16 dicembre 2019 il Kosnic è da considerarsi in posizione regolare.

Pertanto, dai documenti prodotti in atti e in virtù di costante giurisprudenza sul tema, questa Corte non ritiene il reclamo fondato e conferma quanto disposto in primo grado dal giudice sportivo ex art. 10, comma 6, C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, Sezione terza, respinge il reclamo n. 180, proposto dalla società TARANTO F.C. 1927 S.R.L..

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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