F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 194 CSA del 25 febbraio 2020 (Ternana Calcio S.p.A.) N. 210/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0194/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 210/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0194/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Stefano Palazzi - Presidente

Roberto Vitanza – Vice Presidente

Daniele Cantini - Componente relatore

Carlo Bravi – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 210 del 2019-2020, proposto dalla società Ternana Calcio S.p.A.,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 115/DIV del 04.02.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 14.02.2020 l’Avv. Daniele Cantini, uditi gli avvocati Fabio Giotti, Eduardo Chiacchio, Giampaolo Calò e Giuseppe Chiacchio per la reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Ternana Calcio S.p.A., ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio allenatore in seconda, Sig. Roberto Chiappara, dal Giudice Sportivo presso la F.I.G.C., Lega Italiana Calcio Professionistico – Lega Pro (cfr. Com. Uff. n. 115/DIV del 04.02.2020), in relazione alla gara del Campionato di Serie C, Girone C, Ternana vs. Sicula Leonzio del 02.02.2020. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il Sig. Roberto Chiappara per 2 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale (r.proc.fed., allenatore in seconda).”

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della squalifica comminata ad 1 giornata effettiva di gara.

La società non contesta il fatto che il proprio allenatore in seconda abbia proferito la parola “pagliaccio”, ma contesta il fatto che l’epiteto sia stato indirizzato verso l’assistente dell’arbitro. Inoltre, per parte ricorrente, non sarebbe comunque ravvisabile nella condotta del proprio tesserato quel comportamento offensivo evidenziato dal Giudice Sportivo nella decisione impugnata.

La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sarebbe comunque eccessiva e sproporzionata per i motivi sopra esposti ed anche per il costante ed univoco orientamento giurisprudenziale in materia.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 14 febbraio 2020, è comparso, per la parte reclamante, i due difensori, Avv. Fabio Giotti e l’Avv. Eduardo Chiacchio, i quali, dopo aver richiamato ed illustrato i motivi di gravame, hanno concluso chiedendo la riduzione della sanzione della squalifica ad 1 giornata effettiva di gara.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso possa essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Quanto esposto dal collaboratore della Procura Federale nel suo referto, risulta confermato dal Delegato di Lega (cfr. rapporto di gara in atti).

Conseguentemente l’epiteto “pagliaccio” era indirizzato, senza dubbio alcuno, nei confronti dell’assistente dell’arbitro.

La condotta tenuta nella circostanza dal tesserato della Ternana Calcio S.p.A. deve essere qualificata come irriguardosa e sanzionata, anche alla luce dei precedenti di questa stessa Corte, con la squalifica per 1 giornata effettiva di gara.

Conseguentemente, la sanzione della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo al Sig. Roberto Chiappara deve essere adeguata e proporzionata alla gravità della sua condotta e quindi ridotta a 1 giornata effettiva di gara.

Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla società reclamante, avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo, deve essere accolto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, sul reclamo n. 210, proposto dalla società Ternana Calcio S.p.A. è accolto e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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