F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 196 CSA del 20 febbraio 2020 (U.S. 1913 Seregno Calci Srl) N. 192/2019-2020 REGISTRO RECLAMI. N. 0196/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 192/2019-2020 REGISTRO RECLAMI.

N. 0196/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa - Presidente

Massimiliano Atelli – Componente

Paolo Del Vecchio - Componente relatore (teleconferenza)

Franco Granato – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 192 del 2020, proposto dalla società U.S. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L., per la riforma della decisione Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 85/DIV del 22.01.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 07.02.2020 l’Avv. Paolo Del Vecchio, nessuno è comparso per la reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con  decisione  pubblicata  mediante  C.U.  n.  85/DIV  del  22.01.2020,  il  Giudice Sportivo  presso  il  Dipartimento  Interregionale  infliggeva  al  calciatore  Lucatti Giacomo la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto”.

Dal rapporto arbitrale in atti si evince che al minuto 23 del 1° tempo regolamentare il calciatore del Seregno, Giacomo Lucatti, a gioco fermo, colpiva un avversario con una gomitata al volto di media intensità, senza però provocargli danni particolari.

Avverso tale decisione la società U.S. 1913 SEREGNO CALCIO s.r.l. proponeva reclamo, ritenendo errata la valutazione e qualificazione dei fatti operata dal Giudice Sportivo, e comunque eccessiva e sproporzionata la sanzione inflitta rispetto alla condotta contestata al proprio tesserato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In riferimento alla squalifica per tre giornate effettive di gara comminata al proprio calciatore Lucatti, la reclamante, la società U.S. SEREGNO CALCIO, non condividendo la ricostruzione fattuale contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 85/DIV del 22.01.2020 del Giudice Sportivo, ha specificato che il citato calciatore, in maniera del tutto involontaria, nel tentativo di liberarsi della marcatura e prendere posizione in attesa del rinvio del portiere, inavvertitamente ed involontariamente colpiva con un gomito il volto il proprio avversario.

La Corte, letto il referto arbitrale agli atti, ritiene di respingere il reclamo presentato dalla società U.S. SEREGNO, confermando la qualificazione dei fatti operata dal Giudice Sportivo nonché la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore Lucatti.

Sul punto si osserva che gli organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva.

Nel caso di specie, il comportamento valutato risulta ben qualificato del Giudice di prime cure e, conseguentemente, anche la sanzione appare assolutamente proporzionata.

Il Codice di giustizia sportiva prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente. In caso di condotta violenta, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate, qualora il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o altre persone presenti (cinque giornate in caso di condotta di particolare gravità); mentre, ha una durata minima di otto giornate in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.

Per condotta violenta si intende un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF) Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva, giacché quest’ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto [...] frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’àmbito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).

Nel caso di specie risulta, quindi, evidente che la condotta posta in essere dal calciatore Giacomo Lucatti non possa che essere considerata come violenta.

Prescindendo dal fatto che non siano derivati danni fisici permanenti - danno fisico e/o materiale che costituisce mero elemento valutabile dal Giudice e non condizione necessaria ai fini della qualificazione della condotta come violenta - in capo al calciatore avversario è indubbio che, trattandosi di episodio verificatosi a gioco fermo, tale situazione non possa essere interpretata come meramente antisportiva sulla scorta della ricostruzione dei fatti offerta dalla società reclamante.

Tenuto conto della gravità della condotta posta in essere dal calciatore Lucatti, il Giudice Sportivo, a ragione, ha ritenuto di dover applicare la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, sul reclamo n. 192, proposto dalla società U.S. 1913 SEREGNO CALCIO lo respinge.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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