F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 197 CSA del 20 febbraio 2020 (F.C. Francavilla 1931) N. 202/2019-2020 REGISTRO RECLAMI. N. 0197/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
N. 202/2019-2020 REGISTRO RECLAMI.
N. 0197/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Italo Pappa - Presidente
Paolo Del Vecchio - Componente relatore (teleconferenza)
Fabio Di Cagno – Componente
Franco Di Mario – Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul preavviso di reclamo al numero di registro 202 del 2020 proposto dalla società F.C. FRANCAVILLA 1931 in data 30.1.2020, rappresentata e difesa dal suo Presidente;
per la riforma della decisione Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 88 del 29 gennaio 2020, in relazione alla gara FRANCAVILLA- TEAM ALTAMURA del 26.1.2020;
Visto il preavviso di reclamo con richiesta di copia atti del 30.1.2020;
Vista la nota del 31.1.2020 (con ricevuta di avvenuta consegna via PEC del 31.1.2020 ore 14.35) con la quale la Segreteria di questa Corte trasmetteva copia degli atti richiesti pervenuti dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale;
Considerato che la segreteria di questa Corte nella medesima nota del 31.1.20202 faceva presente alla società che a norma dell’art. 71, comma 5, del Codice di giustizia sportiva i motivi del reclamo dovevano pervenire entro il termine perentorio di 5 giorni successivi alla data di ricezione della nota (che, come detto sopra, è stata inviata e consegnata al Francavilla il 31.1.2020);
Ritenuto che detti motivi non sono mai pervenuti, né nel termine prescritto, né alla data dell’odierna riunione e che l’art. 71, comma 3, del CGS prescrive che “In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva d’appello non è tenuta a pronunciare”;
Ritenuto, altresì, che in ogni caso questa Corte debba comunque pronunciarsi per lo meno con una declaratoria di irricevibilità nell’ambito di una più generale inammissibilità del reclamo stesso
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, sul reclamo n. 202 proposto dalla società F.C. FRANCAVILLA 1931 è dichiarato inammissibile.
Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.