F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 198 CSA del 20 febbraio 2020 (A.C.D. Campodarsego) N. 213/2019-2020 REGISTRO RECLAMI. N. 0198/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 213/2019-2020 REGISTRO RECLAMI.

N. 0198/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Italo Pappa - Presidente

Paolo Del Vecchio - Componente relatore (teleconferenza)

Fabio Di Cagno – Componente

Franco Di Mario – Rappresentante AIA

 

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 213 del 2020, proposto dalla società A.C.D. Campodarsego in data 10 febbraio 2020, rappresentata e difesa dal suo Presidente;

per la riforma della decisione Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 90 del 5 febbraio 2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 13 febbraio 2020 l’avv. Paolo Del Vecchio nessuno è comparso per la reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con decisione del 5 febbraio 2020 il Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale ha inflitto la squalifica di 3 giornate al calc. Vincenzo Calì della società A.C.D. Campodarsego con le seguenti motivazioni: “Espulso per condotta intimidatoria e ingiuriosa all’indirizzo di un calciatore avversario, alla notifica del provvedimento disciplinare reiterava la condotta ponendosi testa a testa con l’avversario, spintonandosi reciprocamente, generando un clima di tensione tra i presenti”.

In particolare, dal rapporto dell’arbitro, sig. Cosimo Delli Carpini di Isernia, si legge che nel corso della gara Campodarsego/Tamai, disputatasi il 2 febbraio 2020 al campo comunale di Campodarsego (PD), il calc. Calì del Campodarsego e il calc. Ghosheh del Tamai venivano espulsi dal terreno di gioco per comportamento vicendevolmente minaccioso e ingiurioso: i due venivano a contatto prima con la fronte, poi con violente spinte sul collo e strattoni reciproci, il tutto accompagnato da frasi minatorie ed irriguardose. La schermaglia veniva sedata grazie all’intervento dei compagni di squadra dei due atleti interessati.

Propone ricorso il Presidente e legale rappresentante della società padovana per difendere il proprio tesserato, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta in primo grado, atteso che la condotta del medesimo dovrebbe essere qualificata come “antisportiva” e non come “violenta”. A tal proposito il ricorrente allega materiale fotografico da cui si evince che il calc. Calì si stava adoperando per evitare il contatto tra il suo compagno di squadra Nikolopoulos e il calc. Ghosheh del Tamai e che il calc. Calì in realtà appoggiava soltanto le mani al petto dell’avversario per bloccarlo. Non negando che un battibecco sia comunque sorto tra i due, il ricorrente evidenzia che l’arbitro era troppo lontano per percepire eventuali insulti e che comunque i due non sono mai venuti alle mani. Peraltro, alla notifica del provvedimento espulsivo gli interessati erano già lontani l’uno dall’altro e, sorpresi per la decisione arbitrale, sono usciti insieme dal campo senza creare problemi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Per condotta violenta si intende un comportamento connotato da “intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata

volontaria aggressività con coercizione operata su altri” (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF).

In caso di condotta violenta del tesserato la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate, qualora il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o altre persone presenti (cinque giornate in caso di condotta di particolare gravità). Tale condotta si distingue dalla meno grave condotta antisportiva, con cui sono identificati i falli, gli atti, i gesti o i comportamenti compiuti dai calciatori e contrari allo spirito del gioco. Per quest’ultima fattispecie il nuovo C.G.S., all’art. 39, comma 1, dispone che “Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate”.

Questa Corte, anche alla luce del materiale fotografico versato in atti dal ricorrente, ritiene di non ascrivere alla condotta del calciatore Calì il connotato della violenza in senso stretto. A prescindere da chi abbia dato origine alla schermaglia in campo (dato non perfettamente chiarito dall’istruttoria), il comportamento del predetto atleta assume piuttosto i caratteri dell’antisportività, ricadendo nel perimetro dell’art. 39 C.G.S..

Pertanto, la sanzione della squalifica per 3 giornate irrogata dal giudice di prime cure appare sproporzionata e dev’essere ridotta a 2 giornate, anche tenuto conto della dinamica del fatto ascrivibile al tesserato e dell’assenza di circostanze aggravanti nel caso di specie.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, sul reclamo n. 213, proposto dalla società A.C.D. CAMPODARSEGO è accolto e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi il contributo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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