F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 200 CSA del 26 febbraio 2020 (SSD L84 Srl) N. 212/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0200/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 212/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0200/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Italo Pappa - Presidente

Salvatore Lo Giudice - Vice Presidente (relatore) (teleconferenza)

Roberto Vitanza - Componente

Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 212 del 2020, proposto dalla società SSD L84 srl, rappresentata e difesa dal legale rappresentante sig.ra Fabrizia Loru;

per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 595 del 04.02.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno13.02.2020 l’avv. Salvatore Lo Giudice, nessuno è comparso per la reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 05.02.2020 la Società SSD L84 srl preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (C.U. n. 595 del 04.02.2020) con la quale, a seguito della gara L84/Milano Calcio a 5, disputatasi in data 02.02.2020, era stata inflitta, a carico del calciatore della stessa Società Murilo Rodriguez, la squalifica per tre giornate effettive di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società SSD L84 faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte ritiene che il reclamo sia infondato.

Rileva infatti la Corte che la Società ricorrente non abbia fornito elementi tali da inficiare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'Arbitro che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 61.1. C.G.S.), e segnatamente riguardo la condotta posta in essere dal calciatore Rodriguez. Non può revocarsi in dubbio infatti che tale condotta integri gli estremi dell’atto violento, così come correttamente qualificato negli atti ufficiali, a nulla rilevando le pur suggestive argomentazioni difensive dedotte nei motivi a sostegno del reclamo circa in particolare la ridotta prospettiva di visuale del Direttore di gara e segnatamente l’asserita situazione di “azione di gioco” nella quale si collocherebbe il diverbio, poi degenerato nella testata, a differenza di quanto riportato nel referto (“a gioco fermo”).

Ritiene pertanto la Corte che il reclamo non meriti accoglimento e che la sanzione inflitta ex art. 19, c.2 bis, lett. b) del C.G.S., debba essere confermata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, sul reclamo n. 212 promosso dalla società S.S.D. L84 S.r.l., lo respinge.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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