F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 201 CSA del 26 febbraio 2020 (A.S.D. Muravera Calcio) N. 214/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0201/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 214/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0201/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa - Presidente

Salvatore Lo Giudice - Vice Presidente (relatore) (teleconferenza)

Roberto Vitanza – Componente

Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.

 

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 214 del 2020, proposto dalla società ASD Muravera Calcio, rappresentata e difesa dal Presidente Stefano Boi;

per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 90 del 05.02.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno13.02.2020 l’avv. Salvatore Lo Giudice, nessuno è comparso per la reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 06.02.2020 la Società ASD Muravera Calcio preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (C.U. n. 90 del 05.02.2020) con la quale, a seguito della gara Muravera/Portici 1906 a r.l., disputatasi in data 02.02.2020, era stata inflitta, a carico della società la sanzione dell’ammenda di euro 1.500,00.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la società ASD Muravera Calcio faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte ritiene che il reclamo sia infondato.

Risulta pacifico infatti, e peraltro ammesso “senza scusanti” dalla reclamante nei motivi a sostegno dell’atto di impugnazione, che all’esito della gara, “ci sono state vibranti ed esagerate contestazioni nei confronti della terna arbitrale, così come doviziosamente specificate nei referti redatti dal Direttore di gara e dal suo Assistente”.

Nessun rilievo possono assumere in tale contesto, a giudizio della Corte le tendenziose argomentazioni difensive circa l’asserito “sentimento di rivalsa o peggio di vendetta” del Direttore di gara e dell’Assistente che avrebbe indirizzato la ricostruzione dei fatti “per calcare la mano in modo da far infliggere una sanzione esemplare alle società e agli autori di comportamenti scorretti”, inficiandone la valenza probatoria.

È appena il caso di rilevare che sia il referto arbitrale sia il supplemento di rapporto, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 61.1. C.G.S.) e che pertanto, nel caso di specie, quanto ivi riportato deve ritenersi provato e non contestato.

Conseguentemente, ritiene la Corte che il reclamo non meriti accoglimento e che la sanzione inflitta sia congrua e debba essere confermata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, sul reclamo n. 214 promosso dalla società A.S.D. Muravera Calcio, lo respinge.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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