F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 208 CSA del 27 febbraio 2020 (Cesena F.C. S.r.l.) N. 196/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0208/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
N. 196/2019-2020 REGISTRO RECLAMI
N. 0208/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Stefano Palazzi – Presidente
Roberto Vitanza – V. Presidente
Salvatore Sica – Componente (relatore)
Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 196 del 2019-2020, proposto dalla società Cesena FC S.r.l.,
per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 108/DIV del 23 gennaio 2020;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 31.1.2020 il prof. Salvatore Sica; Nessuno è comparso per la reclamante.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
che i sostenitori della società reclamante introducevano e facevano esplodere alcuni petardi, seppur senza conseguenze, come riportato dal rapporto della Procura federale; il ricorso fa, in realtà, leva prevalentemente sulla contraddizione che, ad avviso della società, sarebbe da scorgere tra il predetto rapporto ed il verbale di Pubblica Sicurezza, ove non c'è menzione dell'esplosione dei petardi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, ai sensi dell'art. 62 del vigente Codice di Giustizia sportiva il rapporto della Procura federale è assistito da fede privilegiata. La segnalata circostanza del mancato riferimento nel verbale di P.S. dell'esplosione dei petardi non è idonea a scalfire la valenza probatoria privilegiata del rapporto della Procura federale; d'altro canto, anche sul piano logico, che gli agenti di P.S. non abbiano avvertito l'esplosione non è incompatibile con la contraria percezione da parte degli addetti della Procura federale presenti durante la gara.
Ciò nonostante il ricorso può essere accolto per quanto di ragione, atteso che risultano comunque adottati i modelli organizzativi da parte della società (che ha altresì tenuto un comportamento collaborativo), nei termini di cui al dispositivo,
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, sul reclamo n. 196, proposto dalla società Cesena F.C. S.r.l., lo accoglie parzialmente e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.000,00.
Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.