F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 224 CSA del 27 marzo 2020 (S.S. Juvestabia S.r.l.) N. 0228/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 224/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
N. 0228/2019-2020 REGISTRO RECLAMI
N. 224/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
I SEZIONE
composta da:
Piero Sandulli - Presidente
Maurizio Borgo –Componente
Nicolò Schillaci - Componente relatore
Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 228 del 2020, proposto dalla soc. Juve Stabia avverso la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Juve Stabia/ Crotone del 15.02.2020;
per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - di cui al Com. Uff. n. 97 dell’ 18.02.2020.
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 5 marzo 2020 l’Avv. Nicolò Schillaci e udito il Dott. Filippo Gandolfi in sostituzione dell’Avv. Chiaccho;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La S.S. Juve Stabia ha impugnato, con ricorso presentato nei modi e termini di legge, la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie B, con la quale è stata sanzionata con l’ammenda di € 20.000,00.
Risulta, infatti, che “i propri sostenitori, nel corso del secondo tempo, avessero intonato numerosi cori insultanti ed intimidatori all’indirizzo degli Ufficiali di gara, aggravati da macabri riferimenti alla memoria di un Arbitro recentemente scomparso”.
Attraverso i motivi di gravame la società reclamante, lamentandosi della eccessiva gravosità e severità della sanzione irrogata dal Giudice di prime cure, chiede a questa Corte, in via principale, l’annullamento della sanzione subita e, in via meramente gradata, un sensibile ridimensionamento del provvedimento assunto in prima istanza. A conforto di tale tesi, la società appellante sostiene che in realtà, dall’analisi degli atti, appare palese che non trattasi di “cori”, bensì di poche “frasi” pronunciate da una limitata schiera di sostenitori locali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato.
La Corte, esaminati attentamente gli atti, rileva che i cori, così come riportati nei rapporti ufficiali di gara, abbiano incontestabilmente natura gravemente ingiuriosa, offensiva e intimidatoria resi ancor più gravi in quanto diretti ad offendere la memoria di un Arbitro recentemente scomparso.
Infatti, il provvedimento sanzionatorio si fonda principalmente sulle circostanze refertate dal Quarto Ufficiale di gara che con chiarezza ha riportato e descritto le espressioni antiregolamentari profferite all’indirizzo degli Ufficiali di gara.
Conseguentemente si ritiene che la fattispecie integra e perfeziona tutti gli elementi della condotta illecita ascritta ai sostenitori della soc. Juve Stabia, correttamente valutati e congruamente sanzionati dal Giudice Sportivo.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul reclamo n. 228 proposto dalla società Juve Stabia, lo respinge.
Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.