F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 225 CSA del 2 gennaio 2020 (A.S.D. Polisportiva Calcio Budoni) N. 148/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0225/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
N. 148/2019-2020 REGISTRO RECLAMI
N. 0225/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Italo Pappa – Presidente
Maurizio Borgo - Componente
Francesco Cerini – Componente (relatore)
Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 148 del 2019-2020, proposto dalla società A.S.D. POLISPORTIVA CALCIO BUDONI, in persona del Presidente pro-tempore signor Bua Riccardo, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 04.12.2019;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 20 dicembre 2019 il dott. Francesco Cerini; Nessuno è comparso per la ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società A.S.D. POLISPORTIVA CALCIO BUDONI ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara Città di Budoni/Tor Sapienza del 01.12.2019, il Giudice Sportivo ha comminato al calciatore Scanu Pietro la squalifica per tre giornate effettive di gara “per avere, in reazione a una condotta violenta, colpito un calciatore avversario con un calcio a un ginocchio, spingendolo e rivolgendogli una espressione offensiva”.
A sostegno dell’impugnazione diretta a ottenere la riduzione della squalifica, la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.
In particolare, la reclamante ha sostenuto che il calciatore Scanu Pietro fosse molto più piccolo di età e di statura rispetto all’avversario, invocando, inoltre, la provocazione subita dal proprio tesserato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte rileva che, la condotta posta in essere dal calciatore Scanu Pietro, così come puntualmente refertata dall’Assistente arbitrale, si debba qualificare come violenta, pertanto, punibile con la sanzione minima di tre giornate di squalifica, così come statuito dall’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva.
Di qui il buon governo della norma da parte del Giudice sportivo che ha irrogato al tesserato Scanu la sanzione impugnata che, pertanto, deve essere confermata.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, sul reclamo numero 148, proposto dalla società A.S.D. POLISPORTIVA CALCIO BUDONI, lo respinge.
Dispone la comunicazione alla parte tramite posta elettronica certificata.