F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 227 CSA del 20 novembre 2019 (S.S.D. ARL Futsal Pistoia/Città di Massa) N. 64/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0227/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 64/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0227/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Italo Pappa - Presidente

Nicolò Schillaci - Componente

Stefano Toschei – Componente (relatore)

Carlo Bravi – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 64 del 2019-2020, proposto dalla S.S.D. A.R.L. FUTSAL PISTOIA, rappresentato dal suo Presidente e legale rappresentante Alessandro Vannucchi

Contro

A.S.D. Città di Massa Calcio a 5.

per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 di cui al Com. Uff. n. 158 del 17 ottobre 2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza  del  giorno  7  novembre  2019  il  dott.  Stefano  Toschei  e  udito  il rappresentante della sola parte reclamante presente, Stefano Santalmasi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 18 ottobre 2019, la società S.S.D. A.R.L. FUTSAL PISTOIA in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Alessandro Vannucchi, proponeva ricorso avverso il deliberato di cui in epigrafe, che aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto al primo Giudice per mancato rispetto dei termini previsti dal Com. Uff. n. 78/A del 12 settembre 2019. La reclamante contestava il regolare svolgimento della gara Massa/Pistoia del 16 ottobre valevole per la fase di qualificazione della Coppa della Divisione, per la supposta posizione irregolare di un calciatore avversario, schierato in campo ma non indicato in distinta. Avverso la statuizione del Giudice Sportivo ha interposto ricorso il club toscano con atto in data 18 ottobre, non contestualmente notificato alla controparte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente la Corte osserva che il reclamo debba essere dichiarato inammissibile sotto diversi profili.

L’atto di reclamo non è stato contestualmente notificato alla controparte in spregio alle specifiche statuizioni volte a garantire l’integrità del contraddittorio. Sul punto, peraltro, vi è specifica ammissione del reclamante (cfr. carte 26 del fascicolo processuale).

La società Futsal Pistoia, inoltre, attraverso l’interposizione dell’odierno gravame, si prefigge lo scopo sanare l’irregolarità procedurale pronunciata dal Giudice Sportivo attraverso una diversa ricostruzione in diritto della vicenda.

Il tentativo, però, si infrange sulla specifica previsione di cui all’art. 73, comma 3, C.G.S. a tenore del quale al Giudice d’appello non è consentito pronunciarsi allorquando il reclamo miri a sanare irregolarità procedurali che abbiamo reso inammissibile il ricorso in primo grado.

A tutto voler concedere, la Corte osserva come la tesi propugnata non appaia, comunque, meritevole di pregio posto che l’esame dei documenti di causa evidenzia, senza ombra di dubbio, che la fattispecie sottoposta a scrutinio del Giudice Sportivo soggiacesse alle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 78/A del 12 settembre 2019.

La gara della cui regolarità si discute è stata disputata il 18 ottobre 2019 nell’ambito della Coppa Divisione. Ebbene, per tale competizione, FIGC ha inteso emanare prescrizioni specifiche, derogatorie delle previsioni generali, volte a disciplinare, con modalità accelerate, possibili controversie attinenti proprio al regolare svolgimento delle gare, essendo detta competizione, caratterizzata da rapido svolgimento.

Ragion per cui, la Federazione, cui compete il relativo potere, ha promulgato il Comunicato

n. 78/A rendendolo legalmente conoscibile/conosciuto, ad ogni effetto, attraverso la pubblicazione sul portale istituzionale www.figc.it.

Detta formalità è del tutto conforme al disposto di cui all’art. 13 N.O.I.F a mente del quale “Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante comunicati ufficiali……. Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali”.

Nel caso di specie, l’odierno reclamante, colpevolmente ignorando l’esistenza della disposizione citata, ha formalizzato il ricorso al Giudice Sportivo oltre il termine delle ore 12:00 del giorno successivo a quello di svolgimento della gara, contrariamente a quanto tassativamente prescritto dal Comunicato 78/A; con ciò impedendo al Giudice di pronunciarsi nel merito.

Appare evidente, allora, che il reclamo proposto deve essere dichiarato inammissibile con incameramento del contributo di giustizia previsto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul reclamo n. 64 proposto dalla società S.S.D. A.R.L. FUTSAL PISTOIA, lo dichiara inammissibile.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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