F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 230 CSA del 25 novembre 2019 (A.S.D. Futsal Polistena C5) N. 108/2019 -2020 REGISTRO RECLAMI N. 0230/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
N. 108/2019 -2020 REGISTRO RECLAMI
N. 0230/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Italo Pappa - Presidente
Alfredo Maria Becchetti - Componente (relatore)
Roberto Vitanza - Componente
Carlo Bravi – Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 108 del 2019 -2020, proposto dalla società “A.S.D. FUTSAL POLISTENA C5” per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. 222 del 4 novembre 2019.
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 14 novembre 2019 il Dott. Alfredo Maria Becchetti; Nessuno è comparso per la reclamante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata decisione, come da Com. Uff. n. 222 del 4 novembre 2019, il Giudice Spor- tivo presso la Divisione Calcio a Cinque ha irrogato nei confronti del Sig. Molluso Giuseppe, tesserato per la Società “A.S.D. FUTSAL POLISTENA C5” la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara, seguito gara ASD Futsal Polistena C5 / ASD Calcio a 5 Manfre- donia del 2 novembre 2019, perché contestando una decisione arbitrale abbandonava l’area tecnica rivolgendo ingiurie e minacce all’arbitro, che reiterava all’atto della comminatoria del provvedimento disciplinare. Recatosi sugli spalti assisteva al prosieguo della gara conti- nuando a profferire ingiurie e minacce agli arbitri ed ad impartire direttive ai propri calciatori.
Con reclamo inviato a mezzo pec in data 9 novembre 2019, la Società “A.S.D. FUTSAL POLISTENA C5” rappresentata dal Presidente della società Cordiano Marcello, pur conside- rando comunque censurabile la condotta assunta dall’allenatore Molluso Giuseppe, contesta l’eccessività della sanzione volendo inquadrare le frasi profferite dall’allenatore sanzionato non minacciose od offensive e considerare incerta la responsabilità a carico dell’allenatore stesso delle successive offese ed insulti nei confronti del Direttore di gara.
La ricorrente chiede pertanto l’annullamento, o congrua riduzione, della sanzione irrogata. CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminato il ricorso, seppur inquadrando il comportamento assunto dall’allenatore sig. Molluso Giuseppe come gravemente irriguardoso ed ingiurioso nei confronti del Direttore di Gara, anche nel tener conto della reiterazione dello stesso comportamento e del ruolo che esso occupa nella Società, ritiene di accogliere parzialmente il ricorso e di ridurre la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.
In punto di diritto si evidenzia che le sanzioni disciplinari sportive rientrano nella cognizione riservata della giustizia sportiva.
La scelta del tipo di sanzione e la misura della stessa compete agli Organi della giustizia sportiva in ragione della natura e della gravità dei fatti commessi, in base al principio di af- flittività, nonché del ricorrere di circostanze aggravanti, attenuanti ed eventuali recidive (artt. 12 e ss C.G.S.).
Orbene, la lettura degli atti di causa porta a ritenere che non vi è prova che la pronuncia delle frasi, di indubbia portata offensiva o quantomeno irriguardosa, siano state accompagnate da comportamenti concretamente minacciosi, al di là della mera percezione che l’arbitro possa averne avuto.
Esclusa, pertanto, tale ulteriore condotta contestata, la sanzione deve essere riproporzionata nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul reclamo n. 108, proposto dalla società A.S.D. FUTSAL POLISTENA C5, lo accoglie parzial- mente e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara. Dispone la restituzione del contributo.
Dispone la comunicazione alla parte tramite posta elettronica certificata.