F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 232 CSA del 22 maggio 2020 (Empoli F.C. S.P.A.) N. 0235/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0232/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 0235/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0232/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Piero Sandulli - Presidente

Lorenzo Attolico – Vice Presidente

Maurizio Borgo - Componente (relatore)

 Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 235 del 2019 - 2020, proposto dalla Società EMPOLI F.C. S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati Vittorio Rigo e Massimo Diana;

per la riforma della decisione Giudice Sportivo della Lega di Serie A di cui al Com. Uff. n. 190 del 25.2.20;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 22.5.2020 l’Avv. Maurizio Borgo e udito l’avvocato Massimo Diana e il sig. Antonio Buscè;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto, spedito in data 26.2.2020 la Società EMPOLI F.C. S.p.A. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A (pubblicata sul C.U. n. 190 del 25.2.20 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara EMPOLI-SASSUOLO, disputatasi in data 22.2.2020 e valevole per il Campionato Primavera 1 TIM, era stata irrogata, a carico dell’allenatore della stessa Società, sig. BUSCE’ Antonio, la squalifica per quattro giornate effettive di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società EMPOLI F.C. S.p.A. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere, in via principale, la riduzione della squalifica a due giornate, e, in via subordinata, sempre la riduzione a due giornate, con la commutazione delle restanti giornate nella sanzione dell’ammenda, il ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare, la Società EMPOLI F.C. S.p.A. ha contestato la decisione del Giudice Sportivo evidenziando che la condotta, tenuta dall’allenatore BUSCE’ ni confronti del Direttore di Gara non possa essere considerata aggressiva o intimidatoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo non merita accoglimento.

Questa Corte ritiene che la sanzione vada comminata sulla base dei criteri generali, che hanno già  dato  luogo a copiosa  giurisprudenza;  sanzione  che,  anche alla  luce  della giurisprudenza citata e in applicazione della circostanza aggravante, rappresentata dalla reiterazione della condotta gravemente ingiuriosa e aggressiva, tenuta dal BUSCE’ nei confronti del Direttore di Gara, risulta essere stata correttamente determinata dal Giudice Sportivo nella squalifica per tre giornate effettive di gara, oltre alla squalifica automatica di una giornata conseguente all’espulsione dal campo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, sul reclamo n. 235, proposto dalla società EMPOLI F.C. S.P.A., sentito l’arbitro, lo respinge. Dispone la comunicazione alla parte tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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