F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 235 CSA del 3 giugno 2020 (calc. Russotto Andrea) N. 244/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0235/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 244/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0235/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta in videoconferenza dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi - Presidente

Daniele Cantini - Componente (relatore)

Fabio Di Cagno – Componente

Antonio Cafiero – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 244 del 2019-2020, proposto dal Sig. Russotto Andrea;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 147/DIV del 10.03.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 25.05.2020 l’Avv. Daniele Cantini, udito l’Avv. William Trucillo, per il reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il calciatore, Sig. Russotto Andrea, ha proposto reclamo avverso la sanzione a lui inflitta dal Giudice Sportivo presso la F.I.G.C., Lega Italiana Calcio Professionistico – Lega Pro (cfr. Com. Uff. n. 147/DIV del 10.03.2020), in relazione alla gara del Campionato di Serie C, Girone C, Cavese/Potenza del 09.03.2020. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “perché, al termine della gara, rivolgeva all’Arbitro reiterate frasi offensive.”

Il reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto l’annullamento della sanzione o, subordinatamente, la riduzione della stessa.

Il calciatore ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente severa stante anche il fatto che, le frasi offensive proferite, non erano rivolte all’arbitro ma al dirigente della Cavese 1919, Sig. Giuseppe Pascarelli, che si trovava vicino al direttore di gara.

Lo stesso calciatore, ben conoscendo l’efficacia probatoria privilegiata del referto arbitrale, tiene ad evidenziare la tenuità del fatto e la sua correttezza comportamentale durante la gara e ciò anche al fin di ottenere, quantomeno, una riduzione della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 25 maggio 2020, è comparso, per la parte reclamante, l’Avv. William Trucillo, il quale, dopo aver richiamato ed illustrato i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, sentito l’arbitro, ritiene che il ricorso debba essere parzialmente accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, 1, CGS, riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dai direttori di gara all’interno dei referti, ha ritenuto di ascoltare, sul punto, l’arbitro della gara per cui è causa.

Il Sig. Francesco Meraviglia, arbitro della gara Cavese/Potenza, raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, ha confermato le espressioni proferite dal calciatore, Sig. Russotto Andrea, così come riportate nel referto di gara, precisando che le stesse erano indirizzate alla sua persona e non al dirigente della Cavese 1919.

La condotta tenuta nella circostanza dal tesserato della società Cavese 1919 deve essere qualificata come irriguardosa ed ingiuriosa, per le frasi rivolte al Direttore di Gara e, sanzionata ai sensi dell’art. 36, c. 1, CGS., con la squalifica per due giornate effettive di gara, trattandosi di espressioni non particolarmente gravi.

Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dal calciatore, Sig. Russotto Andrea, avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo, deve essere parzialmente accolto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, sul reclamo n. 244, proposto dal calciatore Russotto Andrea, sentito l’arbitro, lo accoglie parzialmente e, per l’effetto, riduce la sanzione a 2 giornate effettive di gara.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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