F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 241 CSA del 9 luglio 2020 (U.S. Catanzaro 1929 S.r.l.) N. 248/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0241/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 248/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0241/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi - Presidente

Lorenzo Attolico – Componente (relatore)

Fabio Di Cagno – Componente

Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.

 

riunita in videoconferenza, ha pronunciato

la seguente

DECISIONE

sul reclamo con richiesta di procedimento d’urgenza numero di registro 248 del 2019- 2020, proposto dalla U.S. Catanzaro 1929 S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Chiacchio e Gianpaolo Calò;

per la riforma  della  decisione Giudice  Sportivo  presso la  Lega  Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. 155/DIV del 1° luglio 2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 3 luglio 2020 l’avvocato Lorenzo Attolico; Udito l’avvocato Gianpaolo Calò per la reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Catanzaro - Teramo, disputato in data 30 giugno 2020 e valevole per il Campionato di Serie “C”, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico infliggeva al calciatore Giacomo Casoli la sanzione della squalifica per due giornate di gara effettive per “aver ripetutamente proferito frasi blasfeme al rientro negli spogliatoi alla fine del primo tempo”.

Nel proprio reclamo, la Società, in via pregiudiziale, sostiene che non sarebbe stato rispettato l’iter processuale previsto dall’articolo 61, commi 3 e 6, CGS in caso di espressione blasfema non percepita dal Direttore di gara. Il Giudice Sportivo avrebbe, infatti, erroneamente emesso il proprio provvedimento sanzionatorio sulla base dei referti del Delegato della Lega (in funzione di Commissario di campo) e del Rappresentante della Procura Federale ed in assenza dell’intervento dei predetti soggetti nei modi, nelle forme e nei termini di rito stabiliti dal predetto articolo, determinando in tal modo una non corretta applicazione della normativa in questione. Il Giudice Sportivo, quindi, non avrebbe potuto sanzionare il Sig. Casoli sulla base delle circostanze sopra descritte, ma avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla Procura Federale per l’attivazione del procedimento disciplinare. Nel merito, la Società rileva, inoltre, come il  Sig. Casoli non  avrebbe mai proferito le  espressioni blasfeme attribuitegli, ma avrebbe ceduto esclusivamente ad una imprecazione priva di contenuti offensivi. Di conseguenza, anche in ragione dello stato di tensione presente in quel determinato frangente di gara e della totale assenza di precedenti di alcun tipo in capo al calciatore in questione, la Società lamenta l’eccessiva onerosità della sanzione irrogata. Per i motivi sopra esposti, la Società chiede la revoca della sanzione irrogata o, in via subordinata, la riduzione della squalifica ad una giornata effettiva di gara.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti, precisa, in primo luogo, che l’articolo 61, commi 3 e 6, CGS e la relativa disciplina devono ritenersi applicabili esclusivamente a quelle condotte che si verificano nel corso del gioco o, comunque, all’interno del campo di gioco. In tale ipotesi, l’iter processuale - ed il conseguente impiego dei mezzi di prova contemplati dalla predetta norma – è attivabile solo su intervento del Procuratore Federale o del Commissario di campo.

Ciò detto, si rileva come la condotta oggetto del presente procedimento non possa rientrare nel novero delle fattispecie contemplate dall’art. 61, commi 3 e 6, CGS in quanto avvenuta sì in occasione della gara, ma non nell’ambito della stessa, dell’azione di gioco o sul terreno di gioco. Di conseguenza, non potendo usufruire della procedura e delle prove messe a disposizione dal predetto articolo, la giurisprudenza di questa Corte è unanime nel sostenere che il Giudice Sportivo è del tutto legittimato a utilizzare, ai fini della propria decisione, qualsiasi mezzo di prova ammesso dalla normativa di settore e, quindi, basare la propria decisione anche sui referti del Delegato della Lega (in funzione di Commissario di campo) e del Rappresentante della Procura Federale. L’eccezione pregiudiziale deve, quindi, ritenersi respinta.

Quanto al merito, la Corte ritiene che la sanzione irrogata non sia congrua e deve essere riportata ad equità riducendo la squalifica ad una giornata effettiva di gara.

P.Q.M.

il reclamo n. 248 con richiesta di procedimento d’urgenza, proposto dalla società U.S. CATANZARO 1929 SRL avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Casoli Giacomo, seguito gara Catanzaro/Teramo del 30.06.2020, è parzialmente accolto e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica ad 1 giornata effettiva di gara.

Dispone la comunicazione alla parte tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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