F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0244CSA del 13 luglio 2020 (Calc. Soriano Roberto) N. 249/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0244/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 249/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0244/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri: 

 

Piero Sandulli – Presidente

Massimiliano Atelli – Componente

Paolo Del Vecchio – Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

 

riunita in videoconferenza, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 249 del 2019-2020, promosso dalla società BOLOGNA FC 1909 S.p.a., per il tramite dell’Avv. Mattia Grassani del Foro di Bologna, per la riforma della decisione Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 255/DIV del 06.07.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 10.07.2020 l’Avv. Paolo Del Vecchio; Sentiti l’Avv. Mattia Grassani e il calciatore Roberto Soriano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con decisione pubblicata mediante C.U. n. 255/DIV del 06.07.2020, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, ha inflitto al calciatore Soriano Roberto, tesserato per la società Bologna F.C. 1909 S.p.A., la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara “per avere, al 12° del secondo tempo, rivolto al Direttore di Gara un’espressione irriguardosa”.

Dal rapporto arbitrale si evince che al minuto 12° del secondo tempo regolamentare, il calciatore Soriano Roberto, nel contestare una decisione assunta dal Direttore di Gara, ha rivolto allo stesso la seguente espressione: “Mamma mia che scarso”.

Avverso tale decisione la società Bologna F.C. 1909 S.p.A. ha proposto reclamo d’urgenza ex art. 74, comma II, C.G.S. eccependo l’eccessiva gravosità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

Il reclamo proposto nell’interesse del calciatore Soriano Roberto va parzialmente accolto per le seguenti considerazioni in

CONSIDERATO IN DIRITTO

In riferimento alla squalifica per due giornate effettive di gara comminata nei confronti del calciatore Soriano Roberto la reclamante ha dedotto l’eccesiva gravosità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

Ritiene questa Corte Sportiva d’Appello che la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara inflitta nei confronti del calciatore Soriano Roberto debba essere riformata in ottemperanza al principio di proporzionalità.

In particolare questa Corte, ricostruita la dinamica dei fatti che ha portato all’espulsione del calciatore Soriano al 12° minuto del secondo tempo regolamentare, osserva che sebbene sia stata proferita nei confronti dell’Arbitro, Sig. Luca Pairetto, l’espressione irriguardosa “mamma mia che scarso”, la condotta complessivamente valutata non possa essere valutata come “gravemente irriguardosa”, dovendosi, per l’effetto, rimodulare la sanzione a questi irrogata.

Ed infatti per quanto concerne la determinazione della misura della sanzione le disposizioni contenute nel Codice di Giustizia Sportiva precisano che “Gli organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”.

La sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara risulta pertanto non opportunamente commisurata alla natura e alla gravità dei fatti contestati.

Occorre ricordare che la condotta irriguardosa consiste in espressioni «oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, così oltrepassando i limiti del diritto di critica» (cfr. Corte giust. fed., 28 aprile 2010, cit.; nonché, Corte giust. fed., 19 gennaio 2010, cit.; Corte giust. fed., 19 gennaio 2010, cit.).

La condotta in questione, dunque, richiede che l’espressione utilizzata oltrepassi i limiti del cd. diritto di critica. Infatti, sul piano dell’ordinamento generale, la tutela dell’integrità morale della persona contro manifestazioni di opinioni lesive dell’onore, del decoro e della reputazione, deve essere bilanciata con la libertà di manifestazione del pensiero, tutelata dalla Costituzione. Questa, però, ai fini del menzionato bilanciamento, soggiace ai limiti della continenza, ossia del linguaggio appropriato, corretto, sereno e obiettivo, della pertinenza, quale esistenza di un pubblico interesse alla conoscenza e alla divulgazione del fatto o dell’opinione, e della veridicità, cioè della corrispondenza tra fatti riferiti e accaduti o, quanto meno, della rigorosa e diligente verifica dell’attendibilità dei fatti narrati e riferiti.

La sussistenza di siffatti limiti al legittimo esercizio di tale diritto deve ritenersi predicabile anche nel caso del diritto di critica che, pur non potendosi pretendere caratterizzato dalla particolare obiettività propria del diritto di cronaca, non consente comunque gratuite aggressioni alla dimensione morale della persona offesa.

Sulla base di tali premesse, si può quindi concludere che non potrebbe mai sussistere l’esimente dell’esercizio del diritto di critica, qualora l’espressione usata consista non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale della persona accusata.

Nel caso de quo l’espressione “mamma mia che scarso” profferita all’indirizzo dell’Arbitro certamente non può essere ritenuta una critica legittima alla luce del dato normativo e dei limiti testé evidenziati poiché atta a ledere la dignità del Direttore di Gara sia sul piano della sua moralità sia sul piano della sua professionalità, tuttavia i modi non aggressivi e la singolarità del gesto consentono di rimodulare la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

La fattispecie, infatti, si differenzia dai precedenti riportati nel corpo del reclamo, in quanto, come giustamente sottolineato dalla difesa in sede di discussione, in questo caso manca anche il verbo “sei”, che avrebbe conferito all’espressione una maggiore capacità lesiva, in quanto avrebbe indirizzato in modo chiaro un‘espressione di disvalore all’indirizzo dell’arbitro.

Nel caso di specie il “che” se da un lato non “indirizza”, dall’altro, però, dà l’idea di un’espressione comunque dispregiativa, quasi da sembrare un po' “spocchiosa” nei confronti del direttore di gara.

I casi citati di Perisic (decisione n. 077/17 CSA) e di Marchetti (decisione n. 175/19 CSA) riguardavano casi in cui vi era l’uso del verbo e le frasi erano accompagnate da una gestualità non consona.

Nel caso in questione la frase è stata solo proferita al momento del fischio dell’arbitro e va valutata in quell’atto (poco rileva, in verità, che la frase fosse stata ascoltata solo grazie al “silenzio” dello stadio, attesa la particolare condizioni di stadi senza pubblico, in cui si è costretti a giocare in questo periodo post- COVID 19).

Ad ogni modo, i casi citati portarono comunque ad commutazione della seconda giornata in ammenda di € 10.000; nel caso di specie questa Corte, ritiene che, date le circostanze (ivi compresa la dichiarazione di “resipiscenza” resa dal calciatore in udienza), la commutazione vada comunque effettuata in un’ammenda, ma di importo inferiore e cioè in € 5.000,00 in considerazione del fatto che il comportamento di un professionista non debba mai sfociare in offese, ancorchè non “scomposte”, ma comunque inopportune.

Ritenuto pertanto che la protesta posta in essere dal calciatore Soriano Roberto, conformemente a quanto osservato dal Giudice Sportivo, ecceda comunque i limiti naturali del cd. diritto di critica, questa Corte, pur qualificando tale condotta come irriguardosa ritiene equa e opportuna l’applicazione della meno gravosa sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara e dell’ammenda di € 5.000,00.

P.Q.M.

il reclamo con richiesta di procedimento d’urgenza n. 249, proposto dal calciatore SORIANO ROBERTO avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Internazionale/Bologna del 05.07.2020, è parzialmente accolto e, per l’effetto, si ridetermina la sanzione nella squalifica per 1 giornata effettiva di gara e nell’ammenda di € 5.000,00.

Dispone la comunicazione alla parte tramite il difensore con posta elettronica certificata.

 

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