F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0245 CSA del 21 luglio 2020 (calc. Coppolaro Mauro) N. 251/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0245/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
N. 251/2019-2020 REGISTRO RECLAMI
N. 0245/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Piero Sandulli - Presidente
Maurizio Borgo – Componente
Daniele Cantini - Componente (relatore)
Carlo Bravi – Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 251 del 2019-2020, proposto dal calciatore, Sig. Coppolaro Mauro,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Italiana Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 140 del 11.07.2020;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 16.07.2020 l’Avv. Daniele Cantini, udito l’Avv. Mattia Grassani e la parte reclamante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il calciatore, Sig. Coppolaro Mauro, ha proposto reclamo avverso la sanzione a lui inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (cfr. Com. Uff. n. 140 del 11.07.2020), in relazione alla gara del Campionato di Serie B, Juve Stabia/Virtus Entella del 10.07.2020. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere, all’8° del secondo tempo, colpito un avversario con una gomitata al volto”.
La parte reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto:
- in via principale, di ridurre la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo ad una giornata di gara, anche con commutazione dei turni di squalifica annullati con sanzione pecuniaria, nella misura di giustizia;
- in via subordinata, di ridurre la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo a due giornate di gara, anche con commutazione dei turni di squalifica annullati con sanzione pecuniaria, nella misura di giustizia;
Il calciatore ritiene la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo eccessivamente afflittiva, in quanto il suo gesto sarebbe privo dei connotati tipici della violenza, come segnalato dallo stesso direttore di gara nel proprio rapporto, laddove evidenzia che il gesto è stato “senza conseguenze”. Inoltre, il movimento del braccio verso l’avversario sarebbe stato determinato dal comportamento di quest’ultimo, che lo spintonava con veemenza contro la barriera che separa gli spalti dal campo per destinazione.
Conseguentemente, il comportamento dell’odierno ricorrente non può essere stigmatizzato come condotta violenta, ma bensì, al massimo, quale condotta gravemente antisportiva, ex art. 39 C.G.S..
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 16 luglio 2020, in videoconferenza, è comparsa la parte reclamante, assistita dall’Avv. Mattia Grassani, il quale, dopo aver richiamato ed illustrato i motivi di gravame, ha concluso in conformità.
Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto parzialmente per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.
La condotta tenuta nella circostanza dal calciatore, Coppolaro Mauro, della società Virtus Entella, a parere di questa Corte, tenuto conto dell’efficacia probatoria privilegiata del referto arbitrale, deve essere qualificata come violenta e, come tale, sanzionata ai sensi dell’art. 38 CGS., con la squalifica per tre giornate effettive di gara.
La sanzione deve comunque essere attenuata, ex art. 13, comma 1, lettera a) C.G.S., perché, come accertato dal direttore di gara, il calciatore reclamante ha agito in reazione immediata a comportamento e fatto ingiusto altrui, nel nostro caso, la violenta spinta ricevuta dal calciatore avversario che lo ha sbattuto verso la barriera di recinsione dell’impianto sportivo, posta a brevissima distanza dal terreno di gioco.
Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dal ricorrente avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo, deve essere accolto, seppur parzialmente e, quindi, la squalifica ridotta a due giornate effettive di gara.
P.Q.M.
Il reclamo n. 251, proposto dal calciatore Coppolaro Mauro avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Juve Stabia/Virtus Entella del 10.07.2020, è parzialmente accolto e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.
Dispone la comunicazione alla parte tramite il difensore con posta elettronica certificata.