F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0249CSA del 22 luglio 2020 (A.S.D. Fenice VeneziaMestre/S.S.D. A.r.l. Città di Sestu) N. 206/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0249/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
N. 206/2019-2020 REGISTRO RECLAMI
N. 0249/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Italo Pappa Presidente
Paolo Del Vecchio Componente
Fabio Di Cagno Componente relatore
Antonio Cafiero Rappresentante AIA
riunita in videoconferenza, ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 206 del 2019, proposto dalla società A.S.D. Fenice VeneziaMestre;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque del Com. Uff. n.563 del 29.01.2020;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti del procedimento;
Relatore nell'udienza del giorno 20.07.2020 l’Avv. Fabio Di Cagno; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo in data 8.12.2019 la società A.S.D. Fenice VeneziaMestre ricorreva al Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, chiedendo che, ai sensi dell’art. 10, commi 1, 6 lett. a) e 7 C.G.S., fosse inflitta alla società Città di Sestu C5 ssd arl, la sanzione sportiva della perdita della gara, per avere questa schierato, in occasione dell’incontro Fenice VeneziaMestre / Città di Sestu del 5.12.2019, valevole per la 11^ giornata del campionato nazionale di serie A2, girone A, il calciatore Sampaio Santos Conrado in posizione irregolare. Esponeva la reclamante che il calciatore Sampaio, nel corso della stagione sportiva 2019/2020, era stato tesserato per ben quattro società e, segnatamente: ad inizio stagione, dalla Orchies Pevele Futsal Club, società militante nel campionato francese di prima categoria, con la quale aveva disputato due partite; successivamente, dalla Toulon Elite, altra società francese con la quale aveva disputato tre partite di Champions League; quindi, il 23.10.2019, dalla società italiana S.S.D. Petrarca Calcio e, infine, in occasione della sessione di mercato di dicembre, dalla Città di Sestu ssd arl il 5.12.2019. Rilevava, di conseguenza, la violazione dell’art. 95, comma 2, N.O.I.F., ai sensi del quale un calciatore può tesserarsi per un massimo di tre società nella stessa stagione sportiva (ma con possibilità di disputare gare ufficiali solo per due società), nonché dell’art. 5, comma, 3 del Regolamento FIFA, che pone il medesimo principio, con l’unica eccezione, per i calciatori che si trasferiscono tra Federazioni con stagioni sportive sovrapposte, di poter giocare anche per una terza società. Resisteva la Città di Sestu C5 ssd arl con memoria dell’11.12.2019, evidenziando come il calciatore Sampaio risultasse regolarmente tesserato, in quanto nessun vincolo ostativo era stato rilevato dall’Ufficio Tesseramento della Divisione, come peraltro risultava dalla distinta stampata in occasione della gara.
Con memoria integrativa del 22.2.2020, posto che analoga vicenda inerente al tesseramento del medesimo calciatore (gara Città di Sestu – L84 del 14.12.2019), si era conclusa dinanzi a questa Corte Sportiva con decisione del 30.12.2019 che aveva respinto il reclamo della società L84 sul presupposto della mancanza di prova circa i tesseramenti del Sampaio presso società francesi nella medesima stagione sportiva, la Fenice VeneziaMestre produceva copia delle distinte di gara dalle quali si evinceva inequivocabilmente la partecipazione del Sampaio a gare ufficiali per conto delle suddette due società francesi: evidenziava peraltro che il sistema informatico federale indicava comunque la provenienza del calciatore dalla Federazione francese, sicchè legittimamente si poteva presumere il suo precedente tesseramento quantomeno per un’altra società.
A seguito delle verifiche effettuate, su sollecitazione del Giudice Sportivo, dall’Ufficio Tesseramento presso la Federazione francese, risultava confermata la circostanza del tesseramento del calciatore per le società Orchies Pevele Futsal Club dal 1.7.2019 al 30.9.2019 e Toulon Elite Futsal dal 30.9.2019 al 23.10.2019, con relativa disputa di gare per entrambe.
Con la decisione oggi impugnata, il Giudice Sportivo riteneva di dover valorizzare la circostanza della mancata attivazione del passaporto elettronico dei calciatori e della visualizzazione, sul sistema informatico federale AS 400, dei soli tesseramenti fra società italiane, pur dovendo prendere atto della evidente violazione dell’art. 95, 2° comma, N.O.I.F. per effetto degli accertati quattro tesseramenti nel corso della medesima stagione sportiva: sicchè, rilevata la buona fede, nella circostanza, della società Città di Sestu, alla quale pertanto non poteva essere imputata alcuna irregolarità nel tesseramento del calciatore Sampaio, respingeva il ricorso della Fenice VeneziaMestre ed omologava il risultato conseguito sul campo; deliberava altresì la revoca del tesseramento del calciatore con decorrenza dalla data della decisione (29.1.2020).
Avverso detta pronuncia ha reclamato la società Fenice VeneziaMestre con atto del 3.2.2020, lamentando che il Giudice Sportivo, pur riconoscendo l’irregolarità del tesseramento del calciatore a fronte dei plurimi tesseramenti precedenti, tanto da disporne la revoca, aveva ritenuto di far decorrere tale revoca solo dalla data del provvedimento, laddove invece era pacifico che la irregolarità sussistesse ab initio e coinvolgesse anche la gara in questione. Di conseguenza, sull’accertato presupposto che il calciatore avesse disputato la gara versando in posizione irregolare, ha pertanto insistito per l’applicazione dell’art. 10, comma 6, C.G.S. e la conseguente comminatoria a carico della società Città di Sestu della sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 -6.
La società Città di Sestu ha controdedotto con memoria del 7.2.2020 con cui, nel prendere atto del tesseramento irregolare del calciatore, si limita a ribadire la propria buona fede, nella circostanza, testimoniata dalla stessa pronuncia del Giudice Sportivo, Ha concluso quindi per la reiezione del reclamo.
Con ordinanza del 13.2.2020 questa Corte Sportiva, avendo rilevato che risultava controversa, tra le due società, la posizione di tesseramento del calciatore Sampaio Conrado Santos e che la verifica della irregolarità o meno di tale posizione, presupponesse l’accertamento della validità del tesseramento medesimo in favore della società Città di Sestu, in applicazione degli art. 88 e 89, 1° comma, lett. b), C.G.S., rimetteva gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti, al fine di provocare la decisione di sua competenza.
Con decisione n. 48/TFN-ST 2019/2020 del 30.6.2020, non impugnata, il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti, accertata la violazione dell’art. 95, comma 2, N.O.I.F., ha dichiarato nullo il tesseramento del calciatore Sampaio Santos Conrado in favore della società Città di Sestu C5 a far data dal 5.12.2019, data della sottoscrizione, sussistendo sin da allora le relative preclusioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti, supportato dalle verifiche effettuate dai competenti Uffici Federali, ha dunque accertato incontrovertibilmente (ed in via definitiva) che il calciatore Sampaio Santos Conrado, nella stagione sportiva 2019/2020, è stato tesserato per ben quattro società (Orchies Pevele Futsal Club, Toulon Elite Futsal, S.S.D. Petrarca Calcio e Città di Sestu C5) ed ha disputato gare per ciascuna di queste società: accertata quindi la violazione dell’art. 95, 2° comma N.O.I.F., ha dichiarato nullo ex tunc (a far data dal 5.12.2019) il tesseramento del calciatore in favore della Città di Sestu C5.
Ciò premesso, ritiene questa Corte Sportiva che, nella vicenda in esame, non possa trovare applicazione l’art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S., ai sensi del quale viene punita con la sanzione della perdita della gara la società che “fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”. Alla data del 7.12.2019, difatti, il calciatore Sampaio Santos Conrado certamente aveva titolo per partecipare all’incontro, in quanto in possesso del tesseramento rilasciatogli, ancorchè impropriamente, dalla Divisione Calcio a Cinque il precedente 5.12.2019.
Tuttavia, la sopravvenuta decisione del T.F.N. impone a questa Corte, anche avvalendosi degli ampi poteri ufficiosi riservatigli dall’art. 73, C.G.S., di riqualificare la fattispecie e di valutare la sussistenza delle condizioni per l’applicazione in questa sede, in luogo dell’invocato art. 10, comma 6, C.G.S.., dell’art. 11, comma 2, C.G.S. che, in caso di revoca del tesseramento ad un calciatore per effetto di irregolarità imputabile alla società, prevede la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica per ogni gara cui partecipa il calciatore medesimo.
Risulta quindi dirimente, ai fini dell’applicazione o meno della sanzione, l’accertamento dell’imputabilità alla società della irregolarità riscontrata.
A tale proposito, il Giudice Sportivo ha ritenuto di non potersi imputare tale irregolarità alla società Città di Sestu, valorizzando a tal fine le circostanze della inoperatività del passaporto del calciatore e le caratteristiche del sistema informatico federale AS 400 che riporterebbe solo i precedenti tesseramenti italiani dei calciatori (disponendo comunque la revoca del tesseramento a far data dalla decisione).
Pur nutrendosi legittime perplessità sulla mancata conoscenza, da parte della società, di tutti i tesseramenti precedenti (trattasi di calciatore che aveva disputato addirittura gare di Champions League e che, ai sensi dell’art. 40 quinquies, comma 1, punto 2), aveva comunque l’obbligo di dichiarare la Federazione di provenienza e le società per le quali era stato tesserato), non vi è prova che, all’atto della richiesta ed in occasione della gara del 7.12.2019, la Città di Sestu C5 avesse consapevolezza della irregolarità del nuovo tesseramento.
La consapevolezza di tali oggettive irregolarità, risultanti per tabulas, risulta viceversa accertata per le gare successive, posto che di tali irregolarità la società Città di Sestu era stata resa edotta dal dettagliato e documentato reclamo inoltrato al Giudice Sportivo dalla A.S.D. Fenice VeneziaMestre sin dall’8.12.2019. Risulta dunque evidente la responsabilità della società, quantomeno sul piano omissivo, per non avere opportunamente compulsato il calciatore Sampaio e così sottraendosi ai propri doveri di facile verifica della posizione del calciatore medesimo.
Ne consegue che l’impiego del calciatore Sampaio anche nelle successive gare (come da distinte acquisite d’ufficio) del 14.12.2019 (Città di Sestu C5 – L84), del 18.12.2019 (Milano C5 – Città di Sestu C5), del 10.1.2020 (Leonardo – Città di Sestu C5), del 18.1.2020 (Città di Sestu C5 – Città di Massa C5) e del 25.1.2020 (Carre Chiuppano Alto Vic. – Città di Sestu C5), è colpevolmente intervenuto con la consapevole assunzione del relativo rischio da parte della società Città di Sestu C5: sicchè, una volta revocato ex tunc il tesseramento dal T.F.N.
– Sez. Tess., la partecipazione del calciatore a tali gare deve ritenersi incontrovertibilmente avvenuta per fatto imputabile alla società medesima, alla quale pertanto, ex art. 11 comma, C.G.S., deve essere comminata la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna di tali cinque gare.
Significativa, peraltro, appare la circostanza che la Città di Sestu C5 non ha mai espressamente negato, né nelle difese dinanzi al Giudice Sportivo, né dinanzi a questa Corte, di essere stata a conoscenza dei precedenti tesseramenti del calciatore, essendosi essa limitata ad opporre tautologicamente la circostanza del rilascio del nuovo tesseramento da parte del competente ufficio della Divisione, siccome significativo della regolarità del medesimo.
In definitiva, mentre deve essere confermata la decisione del Giudice Sportivo circa l’omologazione del risultato conseguito sul campo, con conseguente reiezione, sul punto, del reclamo della A.S.D. Fenice VeneziaMestre, la medesima decisione deve essere riformata nella parte in cui ha (peraltro impropriamente) revocato solo ex nunc il tesseramento del calciatore, e non già dal 5.12.2019, come statuito dal T.F.N. – Sez. Tesseramenti e come sollecitato dalla società reclamante.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo n. 206, proposto dalla società A.S.D. FENICE VENEZIA MESTRE avverso decisioni merito gara A.S.D. Fenice VeneziaMestre/S.S.D.
A.R.L. Città di Sestu del 07.12.2019 così provvede:
preso atto della decisione n. 48/TFN-ST 2019/2020 del 30.06.2020 con la quale il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti, ha annullato il tesseramento del calciatore Sampaio Santos Conrado con decorrenza dal 5.12.2019, infligge alla società Città di Sestu Calcio a 5 la penalizzazione di n. 5 punti in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2020/2021.
Dispone la comunicazione alle parti con posta elettronica certificata.
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