F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 250 CSA del 27 luglio 2020 (Delfino Pescara 1936 S.p.A.) N. 255/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0250/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
N. 255/2019-2020 REGISTRO RECLAMI
N. 0250/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Piero Sandulli Presidente
Maurizio Borgo Componente relatore
Fabio Di Cagno Componente
Carlo Bravi Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo, con procedura d’urgenza, numero di registro 254 del 2020, proposto dalla Società DELFINO PESCARA 1936. S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Flavia Tortorella
per la riforma della decisione Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti di Serie B di cui al Com. Uff. n. 141 del 14.7.20;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 23.7.2020 l’Avv. Borgo e udito l’Avv. Flavia Tortorella; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con atto, spedito in data 14.7.2020 la Società DELFINO PESCARA 1936. S.p.A. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti di Serie B (pubblicata sul C.U. n. 141 del 14.7.20 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara VENEZIA-PESCARA, disputatasi in data 13.7.2020 e valevole per il Campionato SERIA B, era stata irrogata, a carico del calciatore della stessa Società, sig. Cristian GALANO, la squalifica per tre giornate effettive di gara.
A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società DELFINO PESCARA 1936. S.p.A. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.
A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere, in via principale, l’annullamento della sanzione, ovvero, in via subordinata, la riduzione della squalifica al presofferto ovvero, ancora, in quella ritenuta di giustizia.
In particolare, la Società DELFINO PESCARA 1936. S.p.A. ha contestato la decisione del Giudice Sportivo evidenziando che la condotta, tenuta dal calciatore GALANO, non sarebbe da qualificare come violenta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non può essere accolto.
Nei motivi di reclamo, la ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 61.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alla condotta, posta in essere dal sig. Cristian Galano.
Tale condotta, alla luce di quanto riportato dal Direttore di Gara nel proprio referto, non può che essere qualificata come violenta in quanto consistita nel colpire, a gioco fermo, con una manata il volto di un avversario.
P.Q.M.
il reclamo con richiesta di procedimento d’urgenza n. 254, proposto dalla società DELFINO PESCARA 1936 S.P.A. avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Galano Cristian seguito gara Venezia/Pescara del 13.07.2020, sentito l’arbitro, è respinto.
Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con posta elettronica certificata.