F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0252 CSA del 28 luglio 2020 (Ternana Calcio S.p.A.) N. 256/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0252/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
N. 256/2019-2020 REGISTRO RECLAMI
N. 0252/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Stefano Palazzi Presidente
Paolo Tartaglia Componente relatore
Paolo Del Vecchio Componente
Carlo Bravi Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 256 del 2020, proposto dalla TERNANA CALCIO S.p.A. e nell’interesse del suo tesserato sig. Palumbo Antonio, rappresentata e difesa dagli avv. Fabio Giotti e Eduardo Chiacchio per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 166 del 14/7/2020;
Visto il reclamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 23/07/2020 il Prof. Avv. Paolo Tartaglia e udito il legale della ricorrente Avv. Fabio Giotti;
FATTO E DIRITTO
La TERNANA CALCIO S.P.A. ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra BARI e TERNANA del 13/7/2020, ha inflitto al calciatore Palumbo Antonio la squalifica per due gare effettive in quanto “contrasta un avversario con uso di forza eccessiva mettendone a rischio l’incolumità fisica. In un contrasto di gioco, ma senza possibilità di giocare il pallone, interveniva di lato sull’avversario colpendolo con la pianta del piede (tacchetti) direttamente sulla caviglia. L’avversario era in possesso del pallone, e comunque non necessitava di cure mediche a causa dell’intervento”.
A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica ad una giornata effettiva di gara la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.
In particolare la ricorrente ha affermato la non sussistenza della condotta violenta del calciatore anche sulla base di quanto contenuto nel referto dell’Arbitro.
La Corte, sentito l’Arbitro che ha confermato la insussistenza di una condotta violenta da parte del Palumbo, ritiene fondato il ricorso, non ritenendo doversi applicare la sanzione di due giornate comminata dal Giudice Sportivo.
Essa pertanto ritiene che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo vada riformata con riferimento all’episodio contestato al calciatore Palumbo.
P.Q.M.
il reclamo n. 256, proposto dalla società TERNANA CALCIO S.P.A. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calc. Palumbo Antonio seguito gara Bari/Ternana del 13.07.2020, sentito l’arbitro, è accolto e, per l’effetto, si riduce la sanzione inflitta ad 1 giornata effettiva di gara.
Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con posta elettronica certificata.