F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 017/CFA DEL 10/08/2018 (DISPOSITIVO) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 007/CFA DEL 01/08/2018 (DISPOSITIVO) RICORSO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B AVVERSO L’ACCOGLIMENTO DEL RICORSO EX ARTT. 6.15 DELLO STATUTO DELLA L.N.P. SERIE B E 43 BIS C.G.S. PROPOSTO DAL FOGGIA CALCIO SRL RELATIVO ALL’ANNULLAMENTO DEL VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA L.N.P. SERIE B DEL 5.6.2018 E DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 7.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 5/TFN del 13.7.2018)
RICORSO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B AVVERSO L’ACCOGLIMENTO DEL RICORSO EX ARTT. 6.15 DELLO STATUTO DELLA L.N.P. SERIE B E 43 BIS C.G.S. PROPOSTO DAL FOGGIA CALCIO SRL RELATIVO ALL’ANNULLAMENTO DEL VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA L.N.P. SERIE B DEL 5.6.2018 E DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 7.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 5/TFN del 13.7.2018)
La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B:
- dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Foggia Calcio S.r.l. avverso il verbale del Consigli Direttivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B del 7.3.2018;
- accerta e dichiara che l’entità della sanzione di cui all’art. 2.21 del Capo III del Codice di Autoregolamentazione va determinata in relaziona alla specificità ed alla gravità dell’inadempimento e che, pertanto, nel caso di specie l’esclusione della ripartizione della mutualità del Foggia Calcio S.r.l. va contenuta nel periodo intercorrente fra il 7.3.2018 e il 18.5.2018.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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