F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 047CFA DEL 22/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 092/CFA DEL 6 APRILE 2018 RICORSO DEL SIG. LANZA MAURO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD MOLFETTA SPORTIVA 1917) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 15, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 30, COMMI 2 E 4 STATUTO FIGC SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4988/1298 PFI16- 17 CS/GB DEL 6.12.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 61 del 23.2.2018)
RICORSO DEL SIG. LANZA MAURO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD MOLFETTA SPORTIVA 1917) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 15, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 30, COMMI 2 E 4 STATUTO FIGC SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4988/1298 PFI16- 17 CS/GB DEL 6.12.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 61 del 23.2.2018)
Il reclamo, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Puglia su deferimento da parte del Procuratore Federale in data 6.12.2017, è diretto in via principale alla riforma della deliberazione dei giudici di primo grado con conseguente “annullamento e decadenza degli obblighi di pagamento posti a carico della odierna ricorrente”. In subordine, il reclamante chiede la valutazione di tutte le circostanze attenuanti “con senso equitativo e proporzionato orientato al minimo edittale”. In via istruttoria, il reclamante chiede di essere sentito dalla Corte Federale di Appello. Il reclamante premette in fatto di avere denunciato alla Guardia di Finanza di Molfetta un’operazione di fusione tra le Società Mola Calcio e Molfetta Calcio che a suo avviso avrebbe comportato un reato di tipo fiscale ricadente sotto la previsione dell’art. 648-bis c.p. (c.d. riciclaggio) con richiesta di inoltro della suddetta denuncia alla “Federazione Sportiva gioco calcio sede di Bari per la valutazione degli illeciti sportivi posti in essere dai soggetti sopra specificati”. Sempre nelle premesse in fatto il reclamante aggiungeva di avere provveduto personalmente a inoltrare copia della suddetta denuncia alla Procura Federale - Ufficio Fusioni allo scopo di “rendere noto alla Vs attenzione quanto viene esposto nella denuncia allegata alla presente”. Nel merito il reclamante assume di non avere violato nessuna norma del Codice di Giustizia Sportiva essendosi limitato a evidenziare alla Guardia di Finanza il pagamento di somme in violazione di norme antiriciclaggio e di non avere denunciato alla stessa Guardia di Finanza la commissione di eventuali illeciti sportivi da parte di tesserati. Il denunciante non comprende per quale ragione i giudici di primo grado abbiano ravvisato nella sua comunicazione alla Guardia di Finanza la commissione di un illecito sportivo. Conseguentemente, il reclamante ne deduce un’erronea interpretazione da parte della Procura Federale dei fatti indicati nella denuncia alla Guardia di Finanza, che si riferiva esclusivamente a fatti di rilevanza penale. In altre parole, il reclamante ritiene che il caso di specie non ricadeva sotto la disciplina del “vincolo sportivo” che impone ai tesserati di chiedere l’autorizzazione agli Organi di giustizia sportiva per potere adire la giustizia ordinaria. In particolare, il reclamante evidenzia che l’esposto denuncia a un organo di Polizia, qual è la Guardia di Finanza, non concreta gli estremi di una denuncia all’autorità giudiziaria statale dal momento che la Guardia di Finanza non è dotata di capacità decisorie ma solo di indagine sui fatti portati alla sua attenzione. La richiesta di autorizzazione, secondo il reclamante, riguarda solo i casi di ricorso alla giurisdizione statale.
Osserva questa Corte Federale d’Appello che il reclamo, presentato tempestivamente, sembra fondato sulla base della documentazione in atti. Infatti, il reclamante ha esposto nella denuncia alla Guardia di Finanza esclusivamente dei fatti di rilevanza penale che non comportano la violazione del “vincolo di giustizia”. Oltretutto, se i fatti denunciati dal reclamante concretizzavano il reato di antiriciclaggio, nel caso di specie si trattava di reato perseguibile di ufficio e non già a querela o a denuncia di parte. Conseguentemente, la denuncia di quei fatti alla Guardia di Finanza non costituisce nessuna violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva. Ma vi è di più. Al reclamante non si potrebbe neanche contestare l’omessa denuncia di questi fatti alla giustizia sportiva dal momento che con nota del 19.6.2017 copia della denuncia era stata trasmessa direttamente dallo stesso denunciante alla Procura Federale – Ufficio Fusioni, sicché non era ipotizzabile la fattispecie di una violazione del Codice di Giustizia Sportiva per omessa denuncia, senza contare che comunque la Procura Federale nell’atto di deferimento non ha contestato al reclamante l’ipotesi di una omessa denuncia, limitandosi a deferirlo per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che nel caso di specie non vengono in considerazione, dal momento che il reclamante, come si è detto poc’anzi,
aveva trasmesso copia della denuncia, presentata alla Guardia di Finanza, direttamente alla Procura Federale. Conseguentemente, il reclamo deve essere accolto.
Per questi motivi, la C.F.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dal sig. Lanza Mauro e annulla la sanzione inflitta.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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