F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 51CFA DEL 22/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 119/CFA DELL’11 MAGGIO 2018 RICORSO DEL SIG. LEONARDI MASSIMO (SINDACO SOCIETÀ PIACENZA CALCIO 1919 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, 8, COMMA 1, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10167/1130 PF 17 18/GC/GP/BLP DEL 13.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018) RICORSO DEL SIG. GATTI MAURO (PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. SOCIETÀ PIACENZA CALCIO 1919 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, 8, COMMA 1, 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART, 85, LETT. C), PARAGRAFO V) N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10167/1130 PF 17 18/GC/GP/BLP DEL 13.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018) RICORSO DELLA SOCIETA’ PIACENZA CALCIO 1919 SRL AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA; AMMENDA DI € 3.000,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., E PER RESPONSABILITÀ PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO V) N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10167/1130 PF 17 18/GC/GP/BLP DEL 13.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018)
RICORSO DEL SIG. LEONARDI MASSIMO (SINDACO SOCIETÀ PIACENZA CALCIO 1919 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, 8, COMMA 1, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10167/1130 PF 17 18/GC/GP/BLP DEL 13.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018)
RICORSO DEL SIG. GATTI MAURO (PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. SOCIETÀ PIACENZA CALCIO 1919 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, 8, COMMA 1, 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART, 85, LETT. C), PARAGRAFO V) N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10167/1130 PF 17 18/GC/GP/BLP DEL 13.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018)
RICORSO DELLA SOCIETA’ PIACENZA CALCIO 1919 SRL AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA; AMMENDA DI € 3.000,00;
INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., E PER RESPONSABILITÀ PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO V) N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE NOTA 10167/1130 PF 17 18/GC/GP/BLP DEL 13.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018)
1. I tre ricorsi in appello, proposto contro la stessa decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare devono essere riuntiti, attesa la loro evidente connessione soggettiva e oggettiva.
2. La decisione impugnata, in accoglimento del deferimento proposto dalla Procura Federale nei confronti degli attuali appellanti (provvedimento 10167/1130pf17- 18/GP/GC/blp in data 13.4.2018), ha irrogato:
- al Sig. Gatti Marco la sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro);
- al Sig. Leonardi Massimo la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre);
- alla Piacenza Calcio 1919 Srl la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).
3. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti gli illeciti disciplinari addebitati agli incolpati:
- Gatti Marco, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro- tempore della Società Piacenza Calcio 1919 S.r.l.: per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, C.G.S. e 10, comma 3, C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. c), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16.3.2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
- Gatti Marco, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro- tempore della Società Piacenza Calcio 1919 S.r.l. - Sig. Leonardi Massimo, Sindaco della Società Piacenza Calcio 1919 S.r.l. per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, C.G.S. e 8, comma 1, C.G.S., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, depositando, presso la Co.Vi.So.C., in data 16.3.2018, una dichiarazione non veritiera attestante il versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018;
- la Società Piacenza Calcio 1919 S.r.l.: per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., per il comportamento posto in essere dal Sig. Gatti Marco, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società Piacenza Calcio 1919 S.r.l., e dal Sig. Leonardi Massimo, Sindaco della Società Piacenza Calcio 1919 S.r.l., come sopra descritto; per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione all’art. 85, lett. c), paragrafo V) delle NOIF, per non aver versato, entro il termine del 16.3.2018 le ritenute Irpef relative agli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate.
4. Gli appellanti, con tre separati reclami, contestano la decisione di primo grado, sviluppando le tesi difensive articolate dinanzi al Tribunale.
5. La Procura federale resiste agli appelli, insistendo per la conferma della pronuncia impugnata.
6. I tre appelli, che possono essere esaminati congiuntamente, poiché propongono analoghi argomenti, devono essere respinti e la decisione di primo grado va confermata.
7. In sintesi, i reclamanti, pur non mettendo in discussione la sussistenza dei fatti materiali oggetto del deferimento, invocano il beneficio dell’errore scusabile e la carenza dell’indispensabile elemento soggettivo dell’illecito. Tale circostanza dovrebbe costituire una esimente, tale da elidere, in radice, l’antigiuridicità del fatto. In linea subordinata, gli appellanti chiedono una riduzione delle sanzioni inflitte, adeguate alla dedotta assenza di una negligenza loro imputabile.
8. A sostegno delle richieste, gli appellanti espongono quanto segue.
- il deferimento riguarda il mancato pagamento delle ritenute Irpef relative alla sola mensilità di febbraio;
- la modifica dell’art. 85 delle NOIF ha imposto alle Società sportive di versare i contributi Irpef relativi alla mensilità di febbraio entro il successivo 16 marzo;
- i nuovo termini di adempimento risultano, però, in palese discordanza con la normativa fiscale;
- la disciplina federale, sancita dal nuovo testo dell’art. 85 NOIF “risulta contraria al principio di legalità tributaria permanente nella nostra carta fondamentale dei diritti”;
- il contrasto tra le regole statali in materia tributaria e la normativa federale, ha indotto il sodalizio sportivo in errore;
- trattandosi di una modifica intervenuta da pochissimi giorni, la società non ha avuto la possibilità di cogliere, tempestivamente, la portata dell’innovazione;
- la buona fede della società e dei suoi rappresentati è testimoniata dalla circostanza che il ritardo nel pagamento è stato immediatamente sanato con il versamento effettuato in data 23.3.2018.
9. La tesi degli appellanti non può essere condivisa.
10. Sul piano oggettivo, non è contestata la sussistenza del fatto materiale integrante la violazione dell’art. 85, lett. c), paragrafo. V) delle NOIF, costituito dal mancato versamento delle ritenute Irpef relative al quarto bimestre nel termine perentorio del 16.3.2018.
11. La normativa di riferimento è stata modificata, con effetto dal Com. Uff. n. 52/A del 4.9.2017, secondo il consueto iter di approvazione e di pubblcità della normativa federale. Le nuove disposizioni risultano chiare ed univoche e non sembrano imporre obblighi particolarmente gravosi in capo ai tesserati.
12. È indiscutibile che la normativa federale, se correttamente resa pubblica, deve reputarsi legalmente conosciuta da tutti i tesserati e dalle Società affiliate.
13. La circostanza che le norme federali, nella parte in cui fissano i termini di adempimento degli obblighi fiscali si discostino dalla disciplina statale tributaria non incide in alcun modo sulla loro piena conoscibilità.
14. D’altro canto, questa Corte ha ripetutamente affermato che “Ciascuna Società professionistica, all’atto dell’affiliazione, accetta la normativa Federale, alla quale, dunque, deve sottostare a prescindere da eventuali diverse formulazioni (e previsioni “tempistiche”) della disciplina fiscale e contributiva dettata dall’ordinamento dello Stato (tra le tante, si veda la pronuncia di cui al Com. Uff. n. 47/CFA Stagione Sportiva 2015/2016.
15. I tesserati, quindi, sono tenuti ad un normale onere di diligenza, volto a seguire i mutamenti normativi incidenti sulla loro attività. Pertanto, a fronte di regole dal contenuto dispositivo inequivoco, non può trovare spazio il principio dell’errore scusabile.
16. Come ben sottolineato dalla sentenza di primo grado, il riconoscimento dell'errore scusabile e la conseguente rimessione in termini presuppone una situazione normativa obiettivamente non conoscibile o confusa, oppure uno stato di incertezza per la oggettiva difficoltà di interpretazione di una norma, per la particolare complessità della fattispecie concreta, per contrasti giurisprudenziale esistenti, idonea a ingenerare convincimenti non esatti o comunque di errore non imputabile al deferito.
17. Ma questa situazione non si è verificata affatto nel caso di specie.
18. Pertanto, in assenza di circostanze idonee ad incidere in modo significativo sull’elemento soggettivo dell’illecito, non emergono nemmeno ragioni per ridurre l’entità della sanzione applicata agli incolpati.
19. Conclusivamente, pertanto, i tre appelli riuniti devono essere respinti, con il conseguente incameramento delle tasse di reclamo.
Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1, 2 e 3 li respinge.
Dispone addebitarsi le tasse reclamo.
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