F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 51CFA DEL 22/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 119/CFA DELL’11 MAGGIO 2018 RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIG.RI BURZONI ALBERTO, SPIAGGI GIUSEPPINA E LA SOCIETÀ PRO PIACENZA 1919 S.R.L. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA 10180/1131 PF 17 18/GC/GP/BLP DEL 13.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018)

RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIG.RI BURZONI ALBERTO, SPIAGGI GIUSEPPINA E LA SOCIETÀ PRO PIACENZA 1919 S.R.L. SEGUITO PROPRIO  DEFERIMENTO  NOTA  10180/1131  PF  17  18/GC/GP/BLP  DEL  13.4.2018  (Delibera  del  Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018)

Il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha proposto appello avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare – pubblicata sul Com. Uff. n. 65/TFN del 02.05.2018 con la quale sono stati prosciolti la società A.S. Pro Piacenza 1919 S.r.l., l’amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore sig. Alberto Burzoni e il responsabile del controllo contabile della società stessa sig.ra Giuseppina Spiaggi, che erano stati deferiti dalla Procura Federale, ai sensi degli artt. 1- bis, comma 1 e 10, comma 3, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. c), paragrafo V delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16.03.2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri lavoratori dipendenti e collaboratori addetti per il mese di febbraio 2018.

Il T.F.N. ha prosciolto i deferiti da ogni addebito escludendo la loro responsabilità per aver conferito gli adempimenti fiscali in questione ad una società di consulenza esterna e per essersi adoperati – procedendo direttamente al dovuto versamento Irpef entro il 23 marzo, con solo sette giorni di ritardo - non appena si sono accorti del ritardo con il quale il consulente stava eseguendo il mandato ricevuto (erroneamente confidando nella possibilità di procedere al versamento entro la data prevista dalla normativa fiscale nazionale del 16 aprile).

Avverso tale decisione la Procura Federale ha proposto appello con un unico motivo, chiedendone la riforma onde evitare, sostanzialmente, l’operatività del principio dell’esimente da responsabilità della società sportiva, di chi la rappresenta e dei responsabili del servizio contabile nel caso in cui gli adempimenti fiscali cui la stessa società sia tenuta secondo il regolamento sportivo vengano delegati ad un consulente esterno che non rispetti i termini entro i quali tali adempimenti debbano essere eseguiti.

In tali casi, secondo la Procura ricorrente, si configura una responsabilità della società sportiva (e dei suoi addetti) per culpa in vigilando, atteso che la stessa non può esimersi dal controllare che il consulente esterno di cui si avvale abbia esattamente adempiuto gli obblighi fiscali nei termini prescritti.

I soggetti appellati chiedono, al contrario, la conferma della decisione di primo grado eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello per genericità del motivo di ricorso e, nel merito, per l’applicabilità del principio dell’errore scusabile – così come affermato dal primo giudice – in considerazione della diligenza con la quale la società e gli altri soggetti deferiti si sono preoccupati che il consulente esterno adempisse al versamento dell’Irpef dovuta sugli emolumenti del mese di febbraio 2018, procedendo al versamento diretto appena sette giorni dopo la prevista scadenza del 16 marzo, appena si sono accorti che tale termine non era stato osservato.

In via preliminare deve ritenersi infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dalla difesa dei soggetti appellati per genericità dell’unico motivo di ricorso.

La Procura Federale ha infatti chiaramente fatto riferimento, e adeguatamente sviluppato in diritto, all’erroneità della decisione del Giudice di prime cure di escludere la  colpa  della  società sportiva, e dei soggetti che per essa agiscono, nel mancato rispetto dei  termini  fissati dall’ordinamento sportivo per la corresponsione ai propri tesserati, dipendenti e collaboratori degli emolumenti ed al versamento delle corrispondenti ritenute Irpef e dei contributi Inps nel caso in cui i predetti adempimenti siano affidati ad un consulente esterno. Tale principio,  ove  confermato  dal giudice di appello, introdurrebbe un’esimente che produrrebbe una pericolosa elusione dei termini di scadenza degli adempimenti in questione.

Nel merito, le tesi della Procura Federale è condivisibile ed il ricorso meritevole di accoglimento.  I termini di scadenza degli adempimenti soprarichiamati sono stabiliti dall’art. 85, lett. C) delle sono perentori e cogenti per i soggetti obbligati e la loro violazione comporta l’automatica applicazione delle sanzioni previste dall’art. 10 del C.G.S.. La perentorietà dei termini fissati dall’ordinamento sportivo – che è autonomo e prevalente su quello nazionale (cfr., sul punto da ultimo CFA, Sezioni Unite, Com. Uff. n. 120/2018) – non può ammettere ritardi o dilazioni nel pagamento degli emolumenti e nel versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps che vanificherebbero l’operatività della normativa federale e la finalità del rispetto di termini, che è quello della garanzia della correttezza e tempestività di quegli adempimenti a favore di tesserati, dipendenti e collaboratori delle società sportive.

E’, pertanto, evidente e consequenziale alla perentorietà dei termini l’impossibilità di applicare una esimente di responsabilità ai soggetti obbligati solo per il fatto che gli adempimenti in questione siano stati affidati ad un soggetto terzo (consulente esterno), nei confronti della cui attività permane la responsabilità oggettiva della società sportiva delegante (culpa in vigilando).

La valutazione dell’elemento soggettivo, cioè del comportamento della società sportiva (e dei soggetti che per essa operano) può essere valutato non ai fini di escludere, in tali casi, la responsabilità ma di graduarne la sanzione prevista dall’art. 10 del C.G.S. nelle varie fattispecie che si presentano.

Nel caso che ne occupa, la valutazione del comportamento dei soggetti deferiti dalla Procura Federale porta a condividere anche l’applicazione delle sanzioni nella misura proposta dall’appellante.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e infligge le seguenti sanzioni:

- Sig. Burzoni Alberto: 4 mesi di inibizione;

- Sig.ra Spiaggi Giuseppina: 3 mesi di inibizione;

- Pro Piacenza 1919 S.r.l.: 2 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente Stagione Sportiva e ammenda di € 3.000,00.

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