F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 54CFA DEL 29/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 040CFA DEL 25/10/2018 (DISPOSITIVO) RICORSO DELLA SOCIETA’ CALCIO CATANIA SPA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO EX ART. 43 BIS C.G.S. AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AI COM. UFF. NN. 47, 48 E 49 DEL 13.8.2018 E DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B DI CUI AL COM. UFF. N. 10 DEL 14.8.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 22/TFN dell’1.10.2018) RICORSO DELLA SOCIETA’ ROBUR SIENA SPA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO EX ART. 43 BIS C.G.S. AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AI COM. UFF. NN. 47, 48 E 49 DEL 13.8.2018 E DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B DI CUI AL COM. UFF. N. 10 DEL 14.8.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 22/TFN dell’1.10.2018) RICORSO DELLA SOCIETA’ FC PRO VERCELLI 1892 SRL AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO EX ART. 43 BIS C.G.S. AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AI COM. UFF. NN. 47, 48 E 49 DEL 13.8.2018 E DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B DI CUI AL COM. UFF. N. 10 DEL 14.8.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 22/TFN dell’1.10.2018)

RICORSO DELLA SOCIETA’ CALCIO CATANIA SPA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO EX ART. 43 BIS C.G.S. AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AI COM. UFF. NN. 47, 48 E 49 DEL 13.8.2018 E DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B DI CUI AL COM. UFF. N. 10 DEL 14.8.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 22/TFN dell’1.10.2018)

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ ROBUR SIENA SPA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO EX ART. 43 BIS C.G.S. AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AI COM. UFF. NN. 47, 48 E 49 DEL 13.8.2018 E DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B DI CUI AL COM. UFF. N. 10 DEL 14.8.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 22/TFN dell’1.10.2018)

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ FC PRO VERCELLI 1892 SRL AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO EX ART. 43 BIS C.G.S. AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AI COM. UFF. NN. 47, 48 E 49 DEL 13.8.2018 E DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B DI CUI AL COM. UFF. N. 10 DEL 14.8.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 22/TFN dell’1.10.2018)

Con ricorso depositato in data 21 agosto 2018 la Società Calcio Catania s.p.a. chiedeva l’annullamento, previa sospensione cautelare:

- della delibera di cui al C.U. n. 47 del 13 agosto 2018 del Commissario Straordinario della FIGC, con la quale è stato introdotto il comma 3 dell’art. 50 delle NOIF;

- della delibera di cui al C.U. n. 48 del 13 agosto 2018 del Commissario Straordinario della FIGC, con la quale sono state annullate le disposizioni contenute nel C.U. n. 54 del 30 maggio 2018, modificando, con effetto immediato, l’art. 49 delle NOIF, prevedendo, per il campionato di Serie B 2018/2019 un format con 19 (anziché 22) squadre;

- della delibera di cui al C.U. n. 49 del 13 agosto 2018 del Commissario Straordinario della FIGC), con la quale è stato disposto di non procedere all’integrazione delle vacanze di organico;

- del provvedimento di cui al C.U. n. 10 del 14 agosto 2018 della Lega Nazionale Professionisti Serie B, con il quale è stato varato il calendario relativo al campionato di Serie B, stagione sportiva 2018/2019.

Tale ricorso veniva proposto nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della lega Nazionale Professionisti Serie B, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega Italiana Calcio Professionisti, della Ternana Calcio s.p.a., del Novara Calcio s.p.a., della FC Pro Vercelli 1892 s.r.l., della Robur Siena s.p.a., della Virtus Entella s.r.l. e della Procura Generale dello Sport.

Con provvedimento del 22 agosto 2018 il presidente del Tribunale Federale Nazionale ha rigettato l’istanza cautelare, fissando l’udienza di merito al 12 settembre 2018.

Con memoria difensiva depositata in data 12 settembre 2018 la Società Novara Calcio s.p.a. si costituiva in giudizio, formulando anche ricorso autonomo per l’annullamento delle predette delibere commissariali e delle determinazioni in ordine al calendario relativo al campionato di Serie B.

In data 12 settembre 2018 la Società Pro Vercelli 1892 s.r.l., presentava autonomo ricorso avverso i medesimi provvedimenti impugnati dalla Società Catania Calcio, formulando istanza di riunione tra i predetti ricorsi ex art. 32, comma 4, CGS CONI.

Il ricorso veniva depositato presso il TFN a seguito della pronuncia del Collegio di Garanzia per lo Sport con la quale, in data 11 settembre 2018 (solo dispositivo), sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi promossi avverso le delibere sopra individuate (poiché gli stessi avrebbero dovuto essere presentati dinanzi agli organi di giustizia federale).

In data 12 settembre 2018 la Robur Siena s.p.a., presentava autonomo ricorso avverso i medesimi provvedimenti impugnati dalla società Catania Calcio, dei C.U. n. 100/L dell’11 settembre 2018 e n. 101/L dell’11 settembre nella parte in cui si inseriva Robur Siena fra le società nell’organico della Serie C, stagione 2018/2019, nonché ogni altro atto presupposto, annesso, connesso,  collegato  e conseguente ai predetti atti e delibere, compreso il provvedimento assunto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, in data 31 luglio 2018, prot. 53, comunicato in pari data, con il quale la predetta Lega B si è rifiutata di emettere le certificazioni di sua competenza previste dal C.U. n. 18 del 18 luglio 2018.

In data 12 settembre 2018 la Ternana Calcio s.p.a. presentava autonomo ricorso avverso i medesimi provvedimenti impugnati dalla Società Catania Calcio, dei C.U. n. 100/L e n. 101/L dell’11 settembre 2018 nella parte in cui, la società Ternana Calcio, veniva inserita tra le società nell’organico della Serie C, stagione 2018/2019, nonché ogni altro atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente ai predetti atti e delibere, compreso il provvedimento assunto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, in data 31 luglio 2018, prot.53, comunicato in pari data, con il quale la predetta Lega B si è rifiutata di emettere le certificazioni di sua competenza previste dal C.U. n. 18 del 18 luglio 2018.

Anche il predetto ricorso veniva depositato presso il TFN a seguito della pronuncia dell’11 settembre 2018, pubblicata nel solo dispositivo, con la quale il Collegio di Garanzia CONI ha dichiarato inammissibili i ricorsi promossi avverso le delibere sopra individuate, ritenendo che i predetti ricorsi avrebbero dovuto essere presentati dinanzi agli organi di giustizia federale.

Più in generale, tentando di operare una rapida sintesi, è possibile così riassumere i motivi relativi ai numerosi profili di illegittimità degli impugnati provvedimenti agitati dalle ricorrenti società:

- eccesso di potere e conseguente nullità delle delibere del Commissario Straordinario FIGC per violazione dell’art. 6, comma 2, e dell’art. 28 bis, comma 3, lett. b), Statuto FIGC, in relazione agli artt. 11, comma 3, e 13, comma 1, delle NOIF;

- carenza di poteri del Commissario Straordinario FIGC in ordine alla modifica dell’ordinamento dei campionati, per violazione dell’art. 27, comma 3, lett. d), dello Statuto FIGC;

- eccesso di potere, sviamento di potere, disparità di trattamento, nonché ingiustizia manifesta delle delibere del Commissario Straordinario FIGC impugnate;

- violazione delle disposizioni di cui agli artt. 49 e 50 delle NOIF e violazione e falsa applicazione dei principi di affidamento e di legittima aspettativa;

- eccesso di potere, sviamento, contraddittorietà e contrasto con precedenti decisioni;

- violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 3, dello Statuto FIGC ed eccesso di potere;

- nullità delle delibere emanate dal Commissario Straordinario FIGC, per violazione dell’art. 13 NOIF e violazione dell’art. 21-septies  della legge n. 241/1990, per la mancata sottoscrizione del Segretario federale;

- eccesso di potere, sviamento di potere, abuso d’ufficio, violazione e/o falsa applicazione della delibera della giunta del CONI n. 52 del 1 febbraio 2018;

- illegittimità del C.U. n. 47 del 13 agosto 2018 per eccesso di potere, nonché violazione e/o falsa applicazione dell’art. 50, comma 2, NOIF, del principio di retroattività e del principio di democrazia;

- illegittimità del C.U. n. 48 per eccesso di potere, violazione e/o falsa applicazione del principio di ragionevolezza, illogicità e/o contraddittorietà dei provvedimenti;

- illegittimità del C.U. n. 49 per eccesso di potere, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 50 NOIF;

- violazione dell’art. 3 dello Statuto FIGC – Eccesso di potere per difetto di istruttoria; violazione dell’art. 6 CEDU - violazione dell’art. 97 Costituzione;

- illegittimità, sotto svariati profili, del provvedimento assunto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, in data 31 luglio 2018, n. 53 con il quale la predetta medesima Lega si è rifiutata di emettere le certificazioni di sua competenza previste dal C.U. n. 18 del 18 luglio 2018 (autonomamente impugnato innanzi al Collegio di Garanzia del CONI dalla Società Ternana s.r.l. e dalla Società Pro Vercelli, con riferimento ai verbali di assemblea della Lega Nazionale Serie B del 10 luglio e del 30 luglio).

Le costituzioni delle resistenti

Per resistere alle ragioni dei ricorrenti si sono costituite in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Lega Nazionale Professionisti Serie B, insistendo per il rigetto dei ricorsi.

La ricostruzione dei fatti come operata dal TFN

«- Con delibera del 30 maggio 2018, pubblicata in C.U. n. 54, il Commissario Straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito anche FIGC) aveva stabilito di “fissare i criteri e le procedure di cui all’Allegato A) per l’integrazione degli organici dei Campionati Professionistici di Serie A e Serie B 2018/2019”. A tal riguardo va precisato che tale delibera veniva impugnata dal Novara Calcio dinanzi a questo Tribunale che, con decisione del 17 luglio 2018 (C.U. n. 7/TFN), confermata con decisione della Corte Federale d’Appello del 6 agosto 2018 (C.U. n. 008/CFA), accoglievano le relative istanze e affermavano l’illegittimità della delibera del Commissario Straordinario della FIGC nella parte in cui aveva disposto che dovessero essere escluse dalle procedure di ripescaggio le Società sanzionate in via disciplinare per mancato pagamento di emolumenti, ritenute IRPEF, contributi INPS e Fondo fine carriera nei confronti dei propri tesserati, dipendenti e collaboratori, in riferimento alle stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.

Le Società Ternana, Pro Vercelli e Siena hanno impugnato tale decisione davanti al Collegio di Garanzia del CONI per ottenerne l’annullamento e, quindi, la conferma della delibera del Commissario Straordinario sui criteri di ripescaggio e integrazione dell’organico del Campionato di Serie B. In via cautelare, i ricorrenti richiedevano la sospensione dell’esecutività della decisione impugnata. Il Presidente del Collegio  di Garanzia  (con decreto presidenziale prot. n. 544 del 10 agosto 2018) concedeva la misura cautelare, sospendendo gli effetti della decisione impugnata e disponeva la trattazione del merito della questione nell’udienza pubblica del 7 settembre 2018. Il Collegio di Garanzia, con provvedimento n. 664/18 del 7 settembre 2018 ha confermato, in sede collegiale, il decreto cautelare presidenziale del 10 agosto 2018.

Con provvedimento prot. 677/18 dell’11 settembre 2018 il Collegio di Garanzia del CONI ha, infine, dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse delle parti.

- Nel contempo tutte le Società ricorrenti, a seguito di comunicato del 18 luglio 2018 con il quale la FIGC stabiliva il termine perentorio del 27 luglio 2018 per la presentazione delle domande delle Società interessate a candidarsi per l’integrazione dell’organico di Serie B, presentavano domanda, in considerazione della mancata concessione della Licenza Nazionale alle Società FC Bari 1908 Spa, US Avellino 1912 ed AC Cesena per il campionato di Serie B 2018/2019.

- La Lega Nazionale Professionisti di Serie B, competente ad emettere le certificazioni sul possesso dei titoli idonei a concorrere al ripescaggio, in virtù della citata delibera del Commissario Straordinario della FIGC n. 18/2018, avrebbe, quindi, dovuto, entro il termine del 30 luglio 2018, completare le operazioni ad essa demandate e comunicare alla FIGC le squadre che avevano superato il vaglio dei titoli. Il 31 luglio 2018 la LNPB comunicava, tuttavia, di non aver completato la procedura in quanto, sulla base di quanto approvato con delibere assembleari del 10 e del 30 luglio, assunte all’unanimità, intendeva ridurre l’organico del Campionato di Serie B da 22 fino ad un massimo di 20 squadre.

- Il Commissario Straordinario della FIGC il 3 agosto insisteva nel chiedere alla LNPB di provvedere agli adempimenti necessari all’integrazione del Campionato di Serie B a 22 squadre, ma la Lega di B, con comunicato stampa n. 9 del 10 agosto 2018, informava che il calendario ufficiale del Campionato di Serie B sarebbe stato redatto e pubblicato il successivo 13 agosto con l’organico ridotto di 19 squadre, a causa dell’esclusione di Bari, Avellino e Cesena e senza la previsione di un’integrazione.

- Le determinazioni della Lega Nazionale Professionisti di Serie B, quindi, sono state impugnate, davanti al Collegio di Garanzia, dalle Società Ternana e Pro Vercelli in data 13.8.2018. Le Società innanzi avevano anche avanzato un’istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati, ma la misura cautelare era stata negata dal Presidente del Collegio di Garanzia con decreto prot. n. 558 del 14 agosto 2018, tenuto anche conto che con il precedente decreto presidenziale sopra citato prot. n. 544 del 10 agosto 2018 era stata sospesa la sentenza della Corte d’Appello Federale n. 8 del 2018 con la quale era stato “annullato e sostanzialmente modificato il citato C.U. n. 54, il quale doveva ritenersi in vigore fino alla decisione nel merito del Collegio di Garanzia a Sezioni Unite.

- Il 13 agosto 2018, il Commissario Straordinario della FIGC, visti i molteplici ricorsi pendenti sia sulla mancata ammissione al Campionato di Serie B sia sui criteri di ripescaggio e visto il chiaro intendimento espresso dall’Assemblea della Lega di B, ha ritenuto di dover adottare le delibere impugnate.

Con la prima delibera (in Comunicato n. 47) ha modificato, aggiungendo un terzo comma, l’art. 50 delle NOIF, in forza del quale il Consiglio Federale, con maggioranza di tre quarti dei componenti, ha la facoltà di modificare il numero delle squadre partecipanti ad un campionato con effetto immediato, nel caso in cui emergano concreti rischi per il regolare inizio del medesimo.

Con la delibera di cui al C.U. n. 48, il Commissario Straordinario ha deciso di annullare con effetto immediato il C.U. n. 54 del 30 maggio 2018, che dettava i criteri per la partecipazione alle procedure di ripescaggio, e di modificare contestualmente, d’intesa con la LNPB e sentite le componenti tecniche, l’art. 49 delle NOIF, portando il numero di squadre partecipanti al Campionato di Serie B, per la stagione 2018/2019 a 19 squadre (rispetto alle 22 prima previste), mantenendo inalterato il numero delle promozioni (3 squadre) e delle retrocessioni (4 squadre).

Infine, con la delibera di cui al C.U. n. 49/2018, il Commissario Straordinario ha deciso l’interruzione della procedura di integrazione delle vacanze di organico del Campionato di Serie B per la stagione sportiva 2018/2019.  Nella stessa  data la  Lega di  B ha  provveduto a  pubblicare il calendario del Campionato di Serie B, per la stagione sportiva 2018/2019, a 19 squadre (in C.U. n. 10 del 14 agosto 2018).

- Tali provvedimenti sono stati impugnati davanti al Collegio di Garanzia dello Sport dalla Ternana e dalla Pro Vercelli per gli stessi motivi qui riproposti. Le istanze cautelari proposte dalle parti sono state respinte dal Presidente del Collegio di Garanzia con i decreti presidenziali prot. n. 560 del 16 agosto 2018 e n. 564/2018 del 17 agosto 2018, in considerazione della circostanza che, con il prima citato decreto presidenziale prot. n. 544 del 10 agosto 2018, era stata sospesa l’esecutività della citata decisione n. 8/2018 della Corte Federale di Appello della FIGC, che doveva ritenersi, quindi, in vigore fino alla trattazione del merito dei ricorsi, fissata per il 7 settembre 2018, e tenuto conto del prevalente interesse pubblico “all’apertura del Campionato”.

- Nel contempo, la Società Catania Calcio, con il ricorso in epigrafe, impugnava i sopra indicati provvedimento innanzi a questo Tribunale Federale Nazionale.

- Il Collegio di Garanzia del Coni, a seguito dell’udienza del 7 settembre 2018, con decreto collegiale prot.663/18 del 7 settembre 2018 confermava i decreti presidenziali citati e successivamente con provvedimento n. 676/18 dell’11 settembre (le cui complete motivazioni sono state pubblicate con decisione n. 62 del 25 settembre 2018) dichiarava inammissibili i ricorsi, ritenendo che gli atti in questione devono ritenersi impugnabili solo davanti agli organi della giustizia federale e non già alla competenza in unico grado del Collegio di Garanzia.

- A seguito di tale pronuncia, pervenivano, in data 12 settembre 2018 i ricorsi di tutte le altre Società innanzi a questo Tribunale.

- All’udienza del 12 settembre 2018 il Tribunale Federale, al fine di consentire una trattazione unitaria delle vicende in contestazione, anche al fine di valutare approfonditamente e compiutamente i diversi interessi contrapposti, rinviava l’udienza relativa alla trattazione del ricorso del Catania Calcio Srl al 28 settembre 2018.

- Analogamente veniva fissata la data del 28 settembre 2018 per la trattazione degli altri ricorsi.

- Nel contempo avverso le pronunce del Collegio di Garanzia le Società Pro Vercelli e Ternana hanno proposto ricorso al TAR Lazio con contestuale richiesta di concessione di misure cautelari urgenti. Con decreto presidenziale n. 5412/18 venivano concesse le misure cautelari richieste, poi revocate con successivo provvedimento dal Presidente della Sezione I ter del Tar Lazio.

- Con ordinanza collegiale n. 5690 del 27 settembre 2018 il Tar adito ha rigettato la richiesta di sospensiva così come è stata rigettata, con ordinanza n. 10243 del 27 settembre 2018 la richiesta di sospensiva della decisione prot. 677/18 del Collegio di Garanzia del CONI con il quale  è  stato dichiarato improcedibile il ricorso avverso la decisione della Corte Federale d’Appello del 6 agosto 2018 (C.U. n. 008/CFA)».

La decisione del Tribunale Federale Nazionale

Preliminarmente rigettata la richiesta di sospensione del procedimento richiesta da alcune delle parti ricorrenti in ragione del fatto che non risultava annullata, né sospesa la pronuncia del supremo organo della giustizia sportiva che ha individuato nel TFN il giudice naturale per l’esame dei ricorsi in oggetto, il TFN ha dichiarato inammissibili i ricorsi.

Infatti, il TFN ha, anzitutto, esaminato il profilo della sussistenza o meno di un diritto in capo alle società richiedenti ad essere integrati negli organici del campionato di serie B, atteso che le medesime non hanno conquistato sul campo il titolo sportivo necessario alla partecipazione al campionato.

Ritiene, a tal proposito, il TFN, «che tale diritto non sia rinvenibile nell’ordinamento federale, tanto è vero che non risulta in alcun modo normato dagli Statuti Federali, né dalle normative federali; al riguardo, l’art. 49 delle NOIF prima delle modifiche contestate si limitava a disciplinare il numero delle squadre facenti parte del campionato, nonché il numero delle promozioni  e  retrocessioni;  alcuna norma invece disciplina l’obbligo o la possibilità di procedere ad integrazioni dell’organico, né sembra possibile individuare nelle ricorrenti tale diritto dal semplice fatto che le NOIF individuino il numero delle squadre partecipanti ai vari campionati.

L’unica disposizione relativa alle modalità per colmare eventuali carenze di organico la si rinviene, sempre nell’art. 49 delle NOIF, in base al quale “Per carenze di organico del campionato di Serie C – 2° divisione (C2), il relativo completamento avverrà a cura del Consiglio Federale su proposta della Lega Professionisti Serie C, nonché, in caso di ulteriori carenze, su proposta della Lega Nazionale Dilettanti”.

Tale disposizione, sebbene non più applicabile a seguito dell’abolizione della Serie C - 2° Divisione, comunque sembra fissare un principio secondo il quale l’eventuale integrazione degli organici è questione che involge l’organizzazione e l’ordinamento dei campionati e, pertanto, deve avvenire previa proposta o quantomeno  dietro  consenso  delle competenti  leghe che,  fra  l’altro, rappresentano  le Società che hanno conseguito la licenza a seguito delle positive prestazioni sportive.

Ciò premesso, ritiene il Collegio, che la FIGC, nel perseguimento dei propri fini e nella realizzazione degli obiettivi statutari, quale la promozione e la disciplina del gioco del calcio, goda di un’ampia discrezionalità nell’ an - legata all’opportunità ed alla convenienza della scelta da effettuare – nell’individuare eventuali attività da porre in essere per disporre eventuali integrazioni degli organici, in quanto espressione di una specifica competenza funzionale volta a perseguire, nel bilanciamento degli interessi delle varie Società affiliate e dell’interesse alla fruizione del gioco del calcio ed in assenza di specifici vincoli normativi e statutari, le modalità di realizzazione di tali obiettivi.

Tali attività, ivi compreso quella oggetto del presente contenzioso, rientrano in tale fattispecie e non sono sindacabili sotto il profilo della loro legittimità da questo Tribunale, se non per manifesta illogicità che, nel caso di specie, non sembra sussistere.

I ricorrenti, pertanto, vantavano un interesse semplice (cd. interesse  amministrativamente protetto) alla conclusione della procedura che non può trovare tutela in questa sede.

Tali considerazioni valgono anche nel caso in cui, come nel caso di specie, la FIGC si è dapprima determinata a concedere alle odierne ricorrenti l’opportunità di fare domanda per ottenere la Licenza Nazionale per l’integrazione dell’organico per la partecipazione al campionato di Serie B in quanto, da un lato non ha precluso alle stesse la possibilità di iscriversi e prendere parte al campionato di Lega Pro, al quale le stesse hanno diritto di partecipare in base ai meriti acquisiti sul campo, in secondo luogo in quanto tale esercizio del potere organizzativo è pur sempre revocabile ed emendabile in ragione di oggettive esigenze di interesse pubblico che nel caso di specie sembrano sussistere.

Al riguardo occorre evidenziare che l’andamento dei fatti sopra indicati, unitamente alle circostanze verificatesi nel momento storico in cui sono state adottate  le  deliberazioni  censurate  inducono questo Tribunale a ritenere che non vi fossero le condizioni oggettive per il Commissario Straordinario, di procedere a concludere positivamente la procedura de qua, nell’imminenza di dare avvio regolare e tempestivo al campionato di Serie B.

Depongono in tale senso, da un lato le più volte evidenziate incertezze interpretative sui criteri di esclusione dal novero dei soggetti da ripescare (evidenziate in prima battuta anche dal Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B con una nota trasmessa alla FIGC), criteri rimasti sub iudice fino all’11 settembre 2018 e tuttora pendenti innanzi ai giudici amministrativi, i ricorsi pendenti in ordine  al  denegato  rilascio  della  Licenza  Nazionale  e  la conseguente  ammissione  al  campionato

proposti da alcune Società, e le ripetute istanze della Lega Serie B che, in rappresentanza delle Società che avevano conquistato sul campo il diritto di partecipare al campionato, insisteva nel disciplinare diversamente l’organico del campionato.

Il Collegio ritiene, pertanto, che in tale ottica il Commissario Straordinario, nell’esercizio delle sue prerogative (poteri del Consiglio Federale che, nella delibera della Giunta Nazionale del CONI non sembrano limitati all’ordinaria amministrazione) abbia dapprima emanato una norma di rango regolamentare di chiusura volta a garantire, anche per il futuro, nei casi di specie, modifiche con effetto immediato all’ordinamento dei campionati, proprio al fine di consentire il regolare svolgimento degli stessi ed evitare, come in questo caso, un’impasse istituzionale che avrebbe, in quel particolare momento, danneggiato i già precari delicati equilibri delineatisi e, solo successivamente, abbia annullato (rectius revocato) il proprio comunicato con il quale aveva disposto le condizioni per procedere all’eventuale integrazione degli organici, decidendo, per quest’anno, di non avvalersi di tale prerogativa, prevedendo, pertanto, che solo chi avesse conquistato il proprio diritto sul campo, partecipasse al campionato di Serie B (d’intesa con la stessa LNPB).

Nei provvedimenti impugnati, fra l’altro, si ritiene siano sufficientemente evidenziati i motivi di prevalente interesse pubblico che hanno condotto alle decisioni qui contestate.

Al riguardo va evidenziato che più volte la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto legittimo un provvedimento di secondo grado con il quale, in ragione degli interessi pubblici sottesi, addirittura a seguito di una procedura ad evidenza pubblica già aggiudicata, è stato revocato un atto di aggiudicazione provvisoria, ritenendo, ad esempio, che: “La decisione dell’amministrazione di procedere alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria e di non dar corso definitivo alla gara svolta, in presenza di ragioni di pubblico interesse, non è neanche da classificare come attività di secondo grado (diversamente dal ritiro dell’aggiudicazione definitiva), atteso che, nei confronti di tale determinazione, l’aggiudicatario provvisorio vanta solo un’aspettativa non qualificata o di mero fatto alla conclusione del procedimento e che la non conferma o revoca dell’aggiudicazione provvisoria non costituisce attività di secondo grado, ma rientra nell’unico procedimento di gara e nella medesima sequenza procedimentale” (Tar Piemonte, sez. II, 17 luglio 2017, 861).

Nel caso di specie non è stata emanata alcuna graduatoria ufficiale; anche tale circostanza non può che incidere sulla sussistenza dell’interesse ad agire proprio in quanto non è dato conoscere ufficialmente neanche quali sarebbero state le Società concretamente interessate al positivo provvedimento di integrazione in quanto in possesso dei requisiti legittimanti la concessione della licenza.

Al riguardo è sufficiente evidenziare l’attuale pendenza innanzi agli organi di  giustizia amministrativa dei ricorsi presentati dalle Società Ternana, Pro Vercelli e Siena avverso la pronuncia della Corte Federale d’Appello che ha ritenuto illegittimi alcuni criteri di esclusione indicati nel C.U. 56/18, problematica non risolta dalla pronuncia di improcedibilità per difetto di interesse del Collegio di Garanzia del CONI, nonché la presenza, per la Società Calcio Catania, di una sanzione, a titolo di responsabilità oggettiva e presunta ex art. 7, commi 4 e 5 del CGS FIGC, scontata nella stagione sportiva 2016/2017 per effetto del C.U. 24/TFN del 12 ottobre 2016 non impugnato da parte di alcuni dei deferiti (direttore sportivo p.t. della Società Calcio Catania Spa e dalla stessa Società), sanzione, tra l’altro, che non si può prevedere come sarebbe stata valutata dagli organi federali ai fini della procedura di “ripescaggio” revocata.

L’insussistenza dell’interesse a ricorrere induce a ritenere superata anche la questione relativa alla mancata impugnativa della nota prot. 53 del 31 luglio 53 del Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B trasmessa a tutte le Società ricorrenti e delle relative delibere assembleari della Lega Nazionale Professionisti Serie B del 10 luglio 2018 (già resa nota mediante comunicato stampa pubblicato in pari data) e del 30 luglio 2018 (resa nota mediante comunicato stampa in pari data), con i quali la Lega Nazionale Serie B disponeva il cd “blocco di ripescaggi”, in quanto autonomamente lesivi (tanto è vero che tali atti hanno formato oggetto di autonoma impugnazione innanzi al Collegio di Garanzia da parte delle Società Ternana e Pro Vercelli), avuto riguardo sia alla inapplicabilità dei termini di sospensione feriale ai procedimenti in corso in ragione della loro intrinseca  natura di urgenza (vedasi Collegio di Garanzia CONI, 8 maggio 2017, n. 34), sia all’eventuale possibilità di rimessione in termini dei ricorrenti (in questo caso la sola Ternana), evidenziata dal Collegio di Garanzia nella propria decisione n. 62 del 2 settembre 2018».

Per questi motivi il Tribunale Nazionale Federale – Sezione Disciplinare ha, dunque, dichiarato

inammissibili i ricorsi presentati dalle Società Calcio Catania s.p.a., Novara Calcio s.p.a., Ternana Calcio S.p.A., FC Pro Vercelli 1892 s.r.l., Robur Siena S.p.A..

I ricorsi in appello

Avverso la predetta decisione del Tribunale Federale Nazionale ha proposto ricorso, con istanza cautelare, la società Catania Calcio S.p.A..

Con un unico articolato motivo di ricorso il Catania Calcio eccepisce: violazione e falsa applicazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale; violazione e falsa applicazione degli art. 23, 103 e 113 della Costituzione; violazione e falsa applicazione degli art 19 TUE, 263 TFUE e degli artt. 6 e 13 CEDU; violazione dell’art. 2, comma 1, CGS; erroneità, contraddittorietà ed illogicità della sentenza appellata. Ritiene, in breve, la ricorrente, che il TFN ha “inopinatamente” «denegato tutela alla posizione giuridica sostanziale della società Calcio Catania, declarando l’inammissibilità del ricorso».

Chiede, dunque, la ricorrente Calcio Catania, che, previa sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, sia disposta la sospensione della efficacia esecutiva delle impugnate delibere del Commissario Straordinario FIGC di cui ai CC.UU. nn. 47, 48 e 49 del 13 agosto 2018, nonché del provvedimento della Lega Nazionale Professionisti serie B di cui al C.U. n. 10 del 14 agosto 2018 nella parte in cui non dispone modalità per la sua integrazione con le tre squadre da ripescare per il completamento dell’organico. Per l’effetto, chiede ordinarsi alla LNPB «di compiere ogni atto e/o provvedimento necessario a garantire l’integrazione del calendario con le tre squadre ripescate» e, nel merito, accogliersi il ricorso e riformarsi l’impugnata decisione n. 22/TFN pubblicata il 1.10.2018.

Avverso la suddetta decisione del Tribunale Federale Nazionale ha, altresì, proposto ricorso la società Robur Siena S.p.A..

Con un primo motivo la Robur Siena S.p.A deduce sussistenza dei requisiti per accedere al ripescaggio. Con un secondo motivo di gravame eccepisce eccesso di potere per carenza legislativa. Con un terzo motivo di ricorso eccepisce eccesso di potere e genericità della motivazione. Con un quarto motivo, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 50 NOIF. Con un quinto ed ultimo motivo la Robur Siena S.p.A. eccepisce la nullità delle delibere emanate dal Commissario Straordinario FIGC perché illegittimamente prive della sottoscrizione del segretario federale.

Chiede, dunque, la suddetta ricorrente società, accogliersi il ricorso e, per l’effetto, annullarsi o riformarsi la impugnata decisione del TFN.

Anche la F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l. ha impugnato la decisione del TFN di cui trattasi, lamentando: erronea e/o falsa applicazione delle norme sull’interesse ad agire – esistenza di un interesse qualificato e tutelato in capo alla società Pro Vercelli 1982; nullità delle delibere emanate dal Commissario Straordinario della FIGC per violazione dell’art. 13 NOIF e violazione dell’art. 12 septies L. 241/1990 e mancata sottoscrizione da parte del segretario federale; eccesso di potere, sviamento di potere, abuso d’ufficio, violazione e/o falsa applicazione della delibera della giunta del Coni n. 52 del 1.2.2018 - illegittimità e nullità delle delibere emesse con CC.UU. nn. 47, 48, 49 del 13 agosto 2018; illegittimità del C.U. n. 47/2018 per eccesso di potere e violazione e falsa applicazione dell’art. 50, comma 2, NOIF, nonché del principio di irretroattività e del principio di democrazia; illegittimità del C.U.n. 48/2018 per eccesso di potere, nonché violazione e/o falsa applicazione del principio di ragionevolezza – illogicità e/o contraddittorietà dei provvedimenti; illegittimità del C.U. n. 49/2018 per eccesso di potere, nonché violazione e/o falsa applicazione dell’art. 49 e 50 NOIF.

Conclude, dunque, la F.C. Pro Vercelli, chiedendo accogliersi il reclamo e riformarsi la decisione impugnata per tutti i motivi dedotti.

Le controdeduzioni delle resistenti

La Lega nazionale professionisti serie B, costituendosi nell’instaurato giudizio d’appello, deduce ed eccepisce:

- quanto alla società Catania Calcio S.p.A., improcedibilità dell’appello e della domanda cautelare, evidenziando, comunque, nel merito, come la gravata decisione del TFN non meriti censure e concludendo per il rigetto del ricorso in appello;

- quanto alla società Robur Siena S.p.A., preliminarmente, inammissibilità dell’appello, riferendosi la controversia alla disciplina transitoria dettata dall’art. 1, comma 4, del d.l. n. 115 del 5.10.2018;

- quanto alla Pro  Vercelli,  preliminarmente,  inammissibilità  dell’appello,  riferendosi  la  controversia alla disciplina transitoria dettata dall’art. 1, comma 4, del d.l. n. 115 del 5.10.2018;

Anche la FIGC si è costituita nell’instaurato giudizio.

Dopo una sintesi dei fatti per cui è controversia la Federazione replica puntualmente ai vari motivi di ricorso, rilevandone la infondatezza ed eccependo, ancor prima, inammissibilità degli stessi per consumazione del potere ad impugnare, nonchè per difetto di legittimazione e/o di interesse ad agire. Deduce, altresì, la Federcalcio, insindacabilità nel merito delle delibere impugnate, evidenziando la loro legittimità e ragionevolezza. Deduce, ancora, irrilevanza della mancata sottoscrizione dei CC.UU. di cui trattasi da parte del segretario federale, nonché sussistenza del potere del Commissario Straordinario di modificare le NOIF, concludendo, infine, per il rigetto delle impugnazioni, perché inammissibili e/o infondate.

Il giudizio d’appello e la decisione

Alla seduta del 25 ottobre 2018, innanzi a questa Corte federale d’appello, sono comparsi i procuratori delle parti o i loro sostituti, che hanno chiesto, in via preliminare, rinvio in attesa dell’esito del giudizio pendente innanzi agli organi della giustizia amministrativa e/o in attesa della eventuale conversione in legge del decreto 5 ottobre 2018, n. 115, richiamandosi, per il resto, alle rispettive deduzioni e conclusioni scritte.

Dichiarata chiusa la discussione, questa Corte, disposta preliminarmente la riunione dei giudizi, anche attese – alla luce del principio di economia dei giudizi – ragioni di connessione oggettiva e di trattazione di analoghe questioni di diritto e di natura processuale, si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti

MOTIVI

Con decreto legge, entrato in vigore il 7 ottobre 2018, sono state dettate “disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive”.

L’art. 1, comma 3, così recita: «Sono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio,  sede  di  Roma,  le  controversie  aventi  ad  oggetto  i  provvedimenti  di  ammissione   ed esclusione  dalle  competizioni  professionistiche  delle  società   o   associazioni    sportive professionistiche,    o    comunque    incidenti    sulla    partecipazione    a  competizioni  professionistiche. Per  le  stesse  controversie  resta  esclusa  ogni  competenza  degli  organi  di  giustizia  sportiva,   fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del  CONI  e conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che, ai sensi dell'articolo  2 comma 2, decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili  ai  sensi  del  precedente   periodo, siano rese in  via  definitiva  entro  il  termine  perentorio  di  30  giorni  dalla  pubblicazione  dell'atto  impugnato. Con lo spirare di tale termine il ricorso all'organo di giustizia sportiva si  ha  per  respinto,  l'eventuale decisione sopravvenuta di detto organo è priva di effetto e i soggetti interessati possono proporre, nei successivi 30 giorni, ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio».

Al successivo comma 4, l’anzidetto decreto legge così dispone:

«Il CONI e le Federazioni sportive adeguano i propri statuti ai principi stabiliti dal presente articolo. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai processi ed alle controversie in corso.

Le controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione  dalle competizioni professionistiche delle  società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, possono essere riproposte dinanzi al Tribunale amministrativo regionale nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con gli effetti di cui all'articolo 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Decorso tale termine la domanda non è più proponibile. Entro lo stesso termine possono essere impugnate in sede giurisdizionale le decisioni degli organi di giustizia  sportiva  pubblicate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto per le quali siano pendenti i termini di impugnazione».

Orbene, così delineato il nuovo contesto normativo di riferimento in materia di competenza giurisdizionale in ordine alle controversie quali quelle in rilievo in questo giudizio, sia, in via preliminare, consentito svolgere qualche rapida considerazione in ordine ai dubbi sulla aderenza alla Costituzione delle sopra citate disposizioni.

In particolare, per quanto non specificamente rilevanti ai fini della decisione del presente giudizio, questa Corte ritiene opportuno svolgere, in via preliminare, anche nella prospettiva del loro possibile rilievo incidentale, alcune brevi riflessioni sulla novella legislativa di cui trattasi.

Occorre, anzitutto, osservare che l’attività delle Federazioni anche in materia di ammissioni / esclusioni delle società dai campionati professionistici, appare improntato ad autonomia e non già a discrezionalità amministrativa. Già sotto tale profilo, dunque, suscita perplessità l’attribuzione della competenza (sottratta al “naturale” organo di giustizia sportiva) al giudice amministrativo. Appare, peraltro, superfluo osservare come tutte le attività esplicazione dell’autonomia organizzativa e tecnica affidata alle Federazioni per l’ordinato svolgimento delle competizioni sportive attengano alla vita interna delle stesse medesime Federazioni.

Ne consegue che «un intervento dello Stato nella disciplina sportiva — e quindi una limitazione all’espansione autonomistica dell’ordinamento sportivo — possa verificarsi solo nei casi in cui l’interesse, pur pubblico, di settore (sportivo) venga ad interferire con quelli più generali e più “ampiamente” pubblici che compete direttamente allo Stato tutelare ed attuare» (così G. IADECOLA, Se al  presidente  di  un  comitato  regionale  della  FIGC  compete  la  qualifica  penalistica  di  persona  incaricata di un pubblico servizio, in Cassazione penale, 1996, 12, p. 3799).

La giustizia statale dovrebbe essere chiamata ad intervenire nell’ambito dell’ordinamento giuridico sportivo solo nelle ipotesi in cui l’attività sportiva viene ad assumere rilevanza “esterna” e, dunque, ad esplicare effetti nell’ordinamento giuridico generale. Così come, del resto, sancito con il quadro normativo di sistema disegnato dalla legge n. 280/2003, con la quale, le disposizioni emanate con il recente decreto legge n. 115/2018 appaiono in contrasto.

In altri termini, deve ritenersi che la soluzione pubblica nelle controversie sportive possa giustificarsi soltanto «se e nella misura in cui le istituzioni dello sport non risultino in grado  di predisporre adeguate forme di tutela» (G. NAPOLITANO, Caratteri e prospettive dell’arbitrato amministrativo sportivo, in Giornale diritto amministrativo, 2004, p. 1162), anche perché l’intervento continuo e, per certi versi, sistematico della giustizia statale deve essere considerato un disvalore, che, a lungo andare, rischia di condurre alla negazione della stessa autonomia che connota l’ordinamento giuridico sportivo e, nel contempo, rischia di portare la FIGC fuori dalla FIFA.

E in tale prospettiva occorre, poi, anche rammentare come autonomia e giuridicità dell’ordinamento sportivo, unitamente alla struttura essenzialmente associativa delle Federazioni sportive, hanno convinto già da tempo la dottrina a considerare privata la natura delle predette medesime Federazioni (cfr., tra gli alti, F.P. LUISO, Natura giuridica delle federazioni sportive nazionali e questioni di giurisdizione, nota a sentenza Pret. Novara, 15 dicembre 1979, in Giust. civ., 1980, I, p. 2545 ss.; P. DINI, Le basi dell’autonomia normativa nel diritto sportivo, in Riv. dir. sport., 1975, p. 229; R. PEREZ, Disciplina statale e disciplina sportiva nell’ordinamento dello sport, in Scritti in onore di M.S. Giannini, Giuffrè, Milano, 1988, p. 532 ss.).

In tale direzione, attenta dottrina ha posto anche l’accento sul momento genetico di siffatte associazioni, ossia la spontanea e volontaria aggregazione di società e persone per il perseguimento di un obiettivo comune: lo svolgimento di una data attività sportiva (cfr. I. e A. MARANI TORO, Gli ordinamenti di liberazione, in Riv. dir. sport., 1977, p. 143). Infatti, “l’ingresso di soggetti, persone fisiche o giuridiche ovvero entità non personificate, nella comunità sportiva avviene non già per atto di un’autorità dotata di poteri pubblicistici, bensì esclusivamente in base ad un atto di adesione spontanea alla comunità stessa e all’accettazione convenzionale, costituente manifestazione di autonomia negoziale privata, delle regole che gli organismi preposti alla organizzazione sportiva liberamente si sono dati” (così A. QUARANTA, Rapporti tra ordinamento sportivo e  ordinamento giuridico, in AA.VV., Saggi di diritto sportivo, Giuffré, Milano, 1999, p. 28).

Dopo  alcune  oscillazioni  della  giurisprudenza,  inizialmente  divisa  tra  tesi  pubblicistica  e  tesi privatistica, la tesi della natura privatistica delle Federazioni sportive nazionali ha avuto un primo sostanziale avallo normativo dall’art. 14 della legge n. 91/1981, secondo cui «le federazioni sportive nazionali sono costituite dalle società e dagli organismi ad esse affiliati e sono  rette  da  norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna. Alle federazioni sportive nazionali è riconosciuta l’autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI».

Il decreto legislativo n. 242/1999 ha, poi, definitivamente sancito la natura di associazioni di diritto privato delle Federazioni sportive nazionali, pur riconoscendo alle stesse “valenza pubblicistica” (anche attesa l’ampia potestà di controllo sulle medesime attribuita al CONI). Infatti, secondo l’art. 15, comma 2,  del predetto decreto legislativo,  «le  federazioni sportive nazionali  hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono disciplinate,  per  quanto  espressamente  previsto  nel  presente  decreto,  dal  codice  civile  e  dalle disposizioni di attuazione del medesimo».

Accanto alla natura essenzialmente privatistica delle Federazioni, pacifica (e oggi codificata) è anche l’autonomia alle stesse riconosciuta dall’ordinamento giuridico generale.

Solleva, pertanto, perplessità un così deciso “depauperamento” normativo dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, anche perché, su questa traccia (e  con tale logica), potrebbero essere attribuite al giudice statale anche le controversie in ordine all’applicazione delle stesse regole tecnico-sportive.

Ciò premesso in via di considerazione preliminare generale sulle recenti disposizioni normative di cui trattasi, rimane il fatto che, allo stato e seppur in attesa della (eventuale) conversione in legge, il decreto legge n. 115/2018 è atto avente forza di legge dello Stato e questa Corte non può che darvi applicazione. E le predette disposizioni, come detto,  sottraggono alla competenza  degli organi di giustizia sportiva le controversie quali quelle oggetto del presente giudizio, per essere state, le medesime, attribuite alla cognizione del TAR.

In definitiva, anche alla luce ed in forza della disciplina transitoria dettata dal decreto legge di cui trattasi, le società ricorrenti potranno, nei termini previsti dal predetto medesimo decreto, essere riproposte davanti ai competenti organi della giustizia amministrativa. Con la conseguenza che i ricorsi proposti dalle società Catania Calcio, Robor Siena e Pro Vercelli sono inammissibili.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1, 2 e 3 li dichiara inammissibili.

Dispone  addebitarsi  le  tasse  reclamo.

 

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