F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 57CFA DEL 05/12/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 002 CFA DEL 10/07/2018 (DISPOSITIVO) RICHIESTA DI RIABILITAZIONE DEL SIG. CASSARA’ STEFANO EX ART. 26 C.G.S.

RICHIESTA DI RIABILITAZIONE DEL SIG. CASSARA’ STEFANO EX ART. 26 C.G.S.

Con istanza in data 6.6.2018, il signor Stefano Cassarà, premesso che:

a) con Com. Uff. n. 13 del 6.8.2008, la Commissione Disciplinare Nazionale aveva disposto nei suoi confronti la sanzione dell’inibizione per mesi 18, per violazione dell’art. 1 C.G.S. conseguente all’accertata violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza per condotte poste in essere all’interno della vicenda giudiziario-sportiva nota come calciopoli;

b) con Com. Uff. n. 53/CGF (2008/2009) del 27.10.2008, la Corte di Giustizia Federale aveva respinto il reclamo proposto avverso la citata decisione;

c) il periodo di inibizione si è consumato nel periodo compreso tra il 14.4.2007 e il 14.10.2010; chiedeva di essere riabilitato ai sensi dell’art. 26, commi 3 e 4 C.G.S.

Nel corso della riunione, il rappresentante della Procura chiedeva accogliersi l’istanza. L’istanza merita accoglimento.

Ai sensi dell’art. 26, commi 3 e 4 C.G.S., il soggetto che sia stato inibito o squalificato per un periodo complessivamente superiore ad un anno, può chiedere, trascorsi tre anni dal termine del periodo di inibizione o squalifica, di essere riabilitato purché:

a) non abbia tratto vantaggio economico diretto o indiretto dalla condotta sanzionata;

b) abbia successivamente avuto una condotta irreprensibile;

c) sia presumibile che non possa reiterare la medesima condotta.

Nel caso di specie, il presupposto di cui alla lettera b) è documentato e non contestato dal rappresentante della Procura.

Con riferimento alla circostanza di cui alla lettera c), deve evidenziarsi che il ricorrente non riveste più la qualifica di arbitro effettivo fin dal 1° luglio 2006.

Per quanto attiene al presupposto sub a), occorre evidenziare che, nel caso di specie, non vi è prova che l’istante abbia tratto vantaggi economici (diretti o indiretti) dalla condotta sanzionata.

Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento della richiesta come sopra proposta dal sig. Cassarà Stefano concede la riabilitazione.

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