F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 59CFA DEL 07/12/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 045CFA – (IV SEZ. UNITE) 14/11/2018 (DISPOSITIVO) RICORSO DEL SIG. ZAMPARINI MAURIZIO (ALL’EPOCA DEI FATTI SOCIO E “PATRON” DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA) AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 E DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 5 E 5, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 640/1378 PF 17-18 GP/GT/VDB DEL 16.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 20/TFN del 28.9.2018)

RICORSO DEL SIG. ZAMPARINI MAURIZIO (ALL’EPOCA DEI FATTI SOCIO E “PATRON” DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA) AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 E DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 5 E 5, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 640/1378 PF 17-18 GP/GT/VDB DEL 16.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 20/TFN del 28.9.2018)

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ US CITTÀ DI PALERMO SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 2 E 5, COMMA 2 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 640/1378 PF 17-18 GP/GT/VDB DEL 16.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 20/TFN del 28.9.2018)

1. Con delibera del 28.9.2018, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, decidendo sul deferimento proposto dal Procuratore federale a carico  di Maurizio Zamparini e della società U.S. Città di Palermo S.p.A., cui veniva contestata la violazione degli artt. 1-bis, comma 5, 4, comma 2 e 5, comma 1, C.G.S., conseguenti alle dichiarazioni rilasciate dallo Zamparini alcuni giorni dopo la disputa della finale di ritorno dei play off di Serie B tra l’U.S. Città di Palermo S.p.A. ed il Frosinone Calcio, irrogava a carico dello Zamparini medesimo le sanzioni dell’inibizione per mesi 2 e dell’ammenda di €. 15.000,00 ed a carico della U.S. Città di Palermo S.p.A. la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00.

Ad avviso del Giudice di primo grado, infatti, le dichiarazioni attribuite allo Zamparini (“È stata un’associazione a delinquere … è stato un incontro illegale … è stato uno spettacolo indecoroso. Una gara diretta da un incapace e che oggi scopriamo essere un amico di famiglia degli Stirpe”) concretavano una vera e propria denigrazione dell’operato dell’arbitro ed  erano  idonee  a  ledere  la dignità  della  persona  e  dell’istituzione  dal  medesimo  rappresentata.

2. Con due distinti, sebbene identici, atti di appello, i ricorrenti contestavano la sentenza di primo grado per:

a) omessa pronuncia su un’eccezione formulata fin dal primo grado dalla Società deferita, relativamente alla mancata allegazione negli atti di causa all’articolo dell’ANSA che avrebbe riportato le contestate dichiarazioni, non ritenendosi sufficiente la mera indicazione del link al sito internet della medesima ANSA;

b) violazione ovvero falsa applicazione dell’art. 5, comma 3, C.G.S., non avendo il TFN tenuto nel debito conto la veridicità dei fatti oggetto delle contestate dichiarazioni, atteso che nel corso della partita cui esse si riferivano erano state poste in essere talune condotte non corretta da parte di rappresentanti della squadra avversaria;

c) erronea attribuzione allo Zamparini della qualifica di tesserato atteso che, all’epoca dei fatti, il medesimo era solo socio di maggioranza della U.S. Città di Palermo S.p.A.;

d) violazione dei principi europei e costituzionali a tutela della libera manifestazione del pensiero.

3. Nel corso  dell’udienza del  14.11.2018, i rappresentanti delle ricorrenti  e della Procura, illustravano le proprie tesi.

4. Preliminarmente, i due appelli vanno riuniti.

5. Vanno preliminarmente esaminate – per respingerle – le eccezioni sollevate dagli appellanti tese a negare la sussistenza dei presupposti per la configurabilità della responsabilità dello Zamparini.

Con riferimento al primo profilo, occorre rilevare che, ai sensi dell’art. 1-bis, comma 5, sono tenuti al rispetto delle norme del Codice di Giustizia Sportiva anche “i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società”. Pertanto, deve ritenersi che lo Zamparini, all’epoca dei fatti – per sua stessa ammissione - socio di maggioranza della U.S. Città di Palermo S.p.A., sia tenuto al rispetto delle disposizioni del C.G.S. e passibile di sanzioni in caso di violazione delle medesime.

Per quanto attiene alla  mancata allegazione da parte della Procura federale dell’articolo dell’ANSA nel quale venivano riportate le dichiarazioni del medesimo Zamparini, deve rilevarsi che, ai fini della sussistenza della fattispecie di cui all’art. 5, comma 1, C.G.S. non sia necessaria la propalazione della dichiarazione lesiva attraverso il mezzo della stampa, essendo idonea la propalazione anche con altri distinti mezzi; peraltro, nel caso di specie, non solo la notizia è stata ripresa da organi di stampa ma la presenza  della  notizia  su  un  sito  internet  ne  ha  comportato  non  solo  una  maggiore  diffusione ma una sua maggiore persistenza e rintracciabilità da parte degli utenti.

Sempre in via preliminare, occorre ricordare che, ferma restando la tutela piena della libertà di pensiero, garantita a livello mondiale, europeo e nazionale da Dichiarazioni, trattati e norme costituzionali, questa non può ritenersi priva di limiti dovendo sempre esplicarsi nel rispetto dei canoni della veridicità, interesse pubblico e continenza, con particolare attenzione alla salvaguardia dell’onorabilità e della dignità della persona; in tal senso, dispone chiaramente anche l’art. 5, comma 1, C.G.S..

6. Venendo al merito del ricorso, questo va parzialmente accolto.

Nelle contestate dichiarazioni lo Zamparini afferma due distinti concetti: da un lato evidenzia l’irregolarità di alcune condotte poste in essere da esponenti della squadra avversaria nel corso della ricordata gara e, dall’altro, accusa il direttore di gara di incapacità a sanzionare tali condotte se non, addirittura, di mancanza di terzietà ed indipendenza. Tutte queste dichiarazioni sono rese in forma assolutamente offensiva e con un linguaggio privo di quei requisiti di continenza richiesti dalla citata norma. Peraltro, con riferimento all’andamento complessivo della gara, risulta che gli stessi collaboratori della Procura federale (cfr. atti allegati alla memoria prodotta in primo grado dagli attuali ricorrenti) hanno rilevato talune irregolarità, quale, ad esempio, l’indebito ingresso in campo di palloni di riserva durante l’azione di gioco; conseguentemente, seppure limitatamente a tale profilo, una parte delle dichiarazioni rese dallo Zamparini appare sorretta dal requisito della veridicità.

L’analisi di tutti i suddetti elementi appare sufficiente a ritenere concretizzata la violazione degli artt. 1-bis e 5 C.G.S., atteso che le dichiarazioni risultano non solo offensive sia nel linguaggio che nei contenuti ma altresì idonee a ledere la dignità del direttore di gara e dell’istituzione dal medesimo rappresentata. Pur tuttavia, l’effettiva sussistenza di situazioni di anomalia nello svolgimento della gara – pur non costituendo un’esimente – non può non essere valutata ai fini della graduazione della sanzione da emettere a carico dello Zamparini nonché – in virtù dell’art. 4 C.G.S. - della U.S. Città di Palermo S.p.A..

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 2 e 3 li accoglie parzialmente e ridetermina le sanzioni come segue:

- Sig. Zamparini Maurizio inibizione nei limiti del presofferto e ammenda di € 5.000,00;

- U.S. Città di Palermo S.p.A. ammenda di € 5.000,00.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

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